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Ordinanza — n. 25202/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal on tax debt, ruling litigation extinguished by prior successful settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25202/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Emanuela Girardi's appeal against the Regional Tax Commission's rejection of her tax debt claim. The Commission ruled the appeal inadmissible due to late filing and rejected merit arguments, noting the taxpayer had already paid a 5% settlement amount in a related pending case. The Court declared the current litigation extinguished because the underlying tax debt and the specific tax notice were identical to those resolved in the prior judgment where the taxpayer won.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 190, della l. n. 197/2022; Art. 1, comma 198, della l. n. 197/2022: When a taxpayer successfully settles a tax dispute in a pending proceeding by paying a reduced amount, any subsequent litigation regarding the same debt and notice is extinguished by cessation of the subject matter, rendering further appeals inadmissible.

Parole chiave

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tax debt extinguishment litispendence principle settlement payment effect inadmissible appeal cessation of subject matter retroattività della rendita d'invalidità procedura di ricupero d'imposta calcolo della rendita per superstiti

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 190, della l. n. 197/2022
546/1992 , in quanto la cartella era statanotificata legittimamente presso l’ultimo domicilio del defunto, ai sensi dell’art. 140 cod.
Art. 1, comma 198, della l. n. 197/2022
Pronunciata l’estinzione, le spese rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della l. n. 197/2022 mentre vanno compensate in relazione al giudizio n.
Art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
In particolare, la CTR dichia r ava il ricorso inammissibile in quanto tardivo perché proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella, ex art. 21, comma 1, d.lgs.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30/05/2002, n. 115
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R.
art. 140 cod. proc. civ
546/1992 , in quanto la cartella era statanotificata legittimamente presso l’ultimo domicilio del defunto, ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ.
art. 65 d.P.R. n. 600/1973
ed ai sensi dell’art. 65 d.P.R. n. 600/1973, in assenza di comunicazione dei nominativi degli eredi; esaminava altresì i motivi di appello, relativi al merito, alle sanzioni e agli interessi di mora.
art. 36 - bis d.P.R. n. 600/1973
11020160027844624 emessa ex art. 36 - bis d.P.R. n. 600/1973 e notificatale in data 28/03/2019 in qualità di erede di Arenzo Girardi, con cui era stato chiesto il pagamento della terza e ultima rata dell’imposta sostitutiva di cui all’art.
art. 27 Cost
art. 53 Cost
civ., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 53 Cost.
art. 112 cod. proc. civ
civ., la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., n. 643/2015
Cass. n. 2859/2019
Cass. n. 19908/2020
115, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19908/2020; Cass.n.
Cass. n. 25485/2018
Cass. n. 19560/2015
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al NRG 35846-2019 proposto da: GIRARDI EMANUELA, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Cramarossa e dall’avv. Maria Grazia Mastino, come da procura in calce al ricorso; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente – avverso la sentenza n. 541/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE delPIEMONTE, depositata il 30 /0 4 /20 19 ;

Definizione agevolata- ricorso nonché sul ricorso iscritto al n. 11445-2022 RG proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente – contro GIRARDI EMANUELA, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Cramarossa, come da procura in calce al controricorso; PEC fabio.cramarossa.pec@maildoc.it; -controricorrente – avverso la sentenza n. 876/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 5/11/2021; nonché sul ricorso successivo proposto da GIRARDI EMANUELA, rappresentata e difesa dall’avv.

Fabio Cramarossa, come da procura allegata al ricorso ; PEC fabio.cramarossa.pec@maildoc.it; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore; - controricorrente - contro il diniego di definizione agevolata notificato in data 24/04/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2024dal consigliere relatore dott. Federico Lume. Rilevato che 1. La CTR del Piemonte rigettava l’appello proposto da Emanuela Girardi contro la sentenza della CTP di Torino che aveva dichiarato inammissibile il ricorso da ella proposto, quale erede diArenzo Girardi, contro lacartella di pagamento n. 11020160027844624 emessa exart. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e con cui era stato chiesto al medesimo il pagamento della terza e ultima rata dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 2 del d.l. n. 282/2002, per la rivalutazione delle partecipazioni societariedi cui all’art. 67, comma 1, lett. e ) e lett. c - bis ) t . u . i . r .

In particolare, la CTR dichia r ava il ricorso inammissibile in quanto tardivo perché proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella, ex art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 , in quanto la cartella era statanotificata legittimamente presso l’ultimo domicilio del defunto, ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. ed ai sensi dell’art. 65 d.P.R. n. 600/1973, in assenza di comunicazione dei nominativi degli eredi; esaminava altresì i motivi di appello, relativi al merito, alle sanzioni e agli interessi di mora.

2. Contro tale decisione propone ricorso Emanuela Girardi in base a sei motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

3. Il ricorso, iscritto al n. RG 35846/2019, è stato fissato per l’adunanza camerale dell’11/10/2023.

4. Emanuela Girardi proponeva poi altro ricorso contro la cartella n. 11020160027844624 emessa ex art. 36 - bis d.P.R. n. 600/1973 e notificatale in data 28/03/2019 in qualità di erede di Arenzo Girardi, con cui era stato chiesto il pagamento della terza e ultima rata dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 2 del d.l. n. 282/2002, per la rivalutazione delle partecipazioni societarie di cui all’art. 67, comma 1, lett.

e) e lett. c-bis) t.u.i.r. Costituitasi, l’Agenza delle entrate eccepiva che la stessa ricorrente aveva già impugnato la medesima cartella in un giudizio nel quale il ricorso era stato dichiarato inammissibile perché tardivo,con sentenza di primo grado confermata dalla CTR.La CTP di Torino, dedotto dalla ricorrente che contro tale sentenza della CTR pendeva ricorso per cassazione, accoglieva il ricorso. La CTR del Piemonte rigettava l’appello erariale, evidenziando che correttamente i giudici di primo grado avevano ritenuto che la cartella emessa nel 2016 e impugnata, in pendenza di giudizio, era ancora valida, per cui la cartella successivamente notificata, e oggetto di nuovo ricorso,ne costituiva una illegittima duplicazione.

5. Contro tale decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate in base a due motivi. Resiste con controricorso la contribuente.

6. Il ricorso, iscritto al n. RG 11445/2022, è stato fissato per l’adunanza camerale dell’11/10/2023.

7. Con ordinanza depositata in data 12/12/2023 i due giudizi sono stati riuniti.

8. L’Agenzia haquindi depositato atto di diniego contro la domanda di definizione agevolata proposta dalla contribuente. Emanuela Girardi ha proposto ricorso contro il diniego al quale l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. I ricorsisono stati fissati per l’adunanza camerale del 12/07/2024. Considerato che:

1. Nel giudizio iscritto al n. RG 35846/2019 la ricorrente propone sei motivi. Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n.

3) cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 140 cod. proc. civ. e dell’art. 27 Cost. nonché degli artt. 6 e 10 l. n. 212/2000, laddove la CTR ha ritenuto legittima la notifica della cartella effettuata impersonalmente presso il domicilio del defunto benchéfossero decorsi oltre due anni dalla sua morte, ciò in violazione del diritto alla difesa previsto dall’art. 27 Cost. e del principio posto dallo Statuto del contribuente secondo cui gli atti vanno comunicati nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioniin possesso dell’amministrazione; l’errata ritenuta validità della notifica della cartella aveva determinato la tardività del ricorso. Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n.

3) cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 53 Cost. perché la sentenza violerebbeil principio della capacità contributiva, essendosi il valore delle partecipazioni del tutto annullato. Con il terzo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n.

3) cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bisdel d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 6, comma 5,della l. n. 212/2000 , per mancata attivazione del contraddittorio Con il quarto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n.

3) cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 472/1997, laddove la CTR ha ritenuto che le sanzioni si applicassero anche all’erede, in quanto si trattava di debito proprio. Con il quinto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n.

3) cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, comma 1, 20, 25, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973,lamentando il difetto di motivazione della determinazione degli interessi. Con il sesto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n.

4) cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione dell’art.112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sull’eccezione di illegittimità delle somme richieste quali oneri di riscossione.

2. Nel giudizio iscritto al n. RG 11445/2022 l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a due motivi.Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n.

4) cod. proc. civ., la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto validamente proposta un’eccezione, relativa alla duplicazione della cartella, che non rientrava tra i motivi a fondamento del ricorso introduttivo, eccezione di novità già proposta in appello. Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n.

4) cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione degli artt.39 cod. proc. civ. e 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, avendo la CTR errato nel ritenere trattarsi di una duplicazione di cartella laddove si era invece in presenza di una duplicazione di giudizio, circostanza che avrebbe dovuto indure i giudici aditi per secondi a dichiarare la litispendenza, ordinando la cancellazione della causa.

3. Nel giudizio iscritto al n. RG 11445/2022 la contribuente ha depositato istanza di estinzione sul presupposto della presentazione di domanda di definizione agevolata ai sensi della l. n. 197/2022. In data 2/10/2023 la ricorrente, in relazione al giudizio n. R G 35846/2019, ha depositato memoria con cui ha evidenziato che la medesima cartella di pagamento oggetto della sentenza impugnata è oggetto anche del ricorso iscritto al n. RG 1 1 445/2022, ove ella ha depositato domanda di estinzione per adesione alla definizione agevolata.Ha chiesto quindi pronunciarsi la cessazione della materia del contendere anche in esso.

L’Agenzia delle entrate ha depositato istanza di fissazione di udienza allegando il diniego di definizione agevolata notificato alla contribuente, in data 24/04/2024, sull’assunto che non sia stato versato quanto dovuto. La contribuente ha proposto ricorso contro il diniego, notificandolo in data 6/06/2024 e poi depositandolo in giudizio, al quale l’Agenzia resiste concontroricorso.4. Occorre quindi preliminarmente esaminare il ricorso contro il diniego emesso dall’Agenzia delle entrate sull’assunto che la somma versata (in realtà già versata in corso di causa) non sia sufficiente a definire la lite, in quanto nella controversia n. RG 35846/2019 la contribuente è risultata soccombente in entrambi i gradi di giudizio, dovendoquindi el l a versare una somma pa ri all’importo del tributo.

La contribuente, nel proprio ricorso contro il diniego, con l’ unico motivo, deduce che la domanda di definizione agevolata ha ad oggetto la cartella n. 11020160027844624 notificata in data 28/03/2019 e impugnata con esito vittorioso davanti alla CTP e alla CTR, con sentenza oggetto del ricorso erariale iscritto al n. RG 11445/2022, nel cui fascicolo telematico la domanda è stata ritualmente depositat a ; in tale giudizio, essendo ella vittoriosa sia in primo che in secondo grado, la lite era definibile con il pagamento del 5 per cento della somma ingiunta, pari ad euro 4.591,00, già versata in corso di giudizio, e in ragione di ciò evidenzia di non ave r depositato alcun modello di pagamento.

Evidenzia che la sua volontà di definire la lite iscritta al n. RG 11445/2022 emerge chiaramente dalla domanda di definizione che a tale numero di RG fa riferimento, come fa riferimento al l a data di notifica del ricorso di primo grado, il 23/05/2019;il diniego pertanto fa riferimento ad un importo in realtà relativo alla lite iscritta al n. RG 35846/2019, che ella non ha inteso definire, fermo che tale giudizio, una volta estinto quello iscritto al n. RG 11445/2022, sarebbe da ritenere definito per cessazione della materia del contendere. L’ufficio, nel successivo controricorso, evidenzia che la domanda farebbe riferimento ad una cartella diversa e a d un ricorso per cassazione notificato nel 2019 e quindi non potrebbe riferirsi alla lite incardinata al n. RG 11445/2022; correttamente esso ha ritenuto di imputare la domandadi definizione agevolata al n. RG 35846/2019;deduce che, a voler accedere alla tesi della contribuente, che cioè si tratti due giudizi aventi ad oggetto la stessa cartella, ella avrebbe dovuto comunque definire l’intero giudizio poiché l’art. 1,comma 186, della l. n. 197 del 2022 prevede che per controversia autonoma si intenda quella relativa a ciascun atto impugnato; infine, la scelta del contribuente di aderire alla definizione agevolata nel secondo giudizio, ove era vincitore, costituirebbe un abuso del diritto.

5. Il ricorso contro il diniegoè fondato. Si deve necessariamente premettere che la riunione non elimina l’autonomia dei due giudizi. Il comma 200 dell’art. 1 della l. n. 197/2022 prevede che l'eventuale diniego della definizione agevolata deve esserenotificato entro il 31 luglio 2024 con le modalitàpreviste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia, attribuendo al giudice della lite (e anche alla Corte) una competenza esclusiva in materia.

La domanda di definizione agevolata presentata dalla contribuente fa univocamente riferimento alla controversia iscritta al n. RG 11445/2022, precisamente indicato, così come la data di introduzione del giudizio di primo grado, pure indicata nella domanda, risulta riferirsi ad essa, come agevolmente evincibile dalla stessa lettura del modulo di adesione alla definizione agevolata(dovendo quindi essere disattesa la contestazione della difesa erariale secondo cui la domanda si riferisca alla data di introduzione del giudizio di cassazione), L’assunto erariale contenuto nel diniego, e cioè che la somma versata (in realtà in corso di causa) non sia sufficiente a definire la lite, in quanto nella controversia n. RG 35846/2019 la contribuente è risultata soccombente in entrambi i gradi di giudizio, dovendo ella versare una somma pari all’importo del tributo, è infondato, in riferimento al giudizio n. NRG 11445/2022, ove la parte è risultata vittoriosa sia nel primo che nel secondo grado di giudizio.

Pacifico ciò, è anche i ncontestato (dall’ufficio) che essa abbia in corso di causa già versato la somma pari al 5 per cento ( ex art. 1, comma 190, della l. n. 197/2022), per cui essa, in tale giudizio, ha posto in essere gli adempimenti necessari a conseguire l’effetto estintivo della lite, rivelandosi il diniego infondato, perché assume che doveva versare l’intero importo della cartella (o entrambi gli importi), facendo riferimento al diverso giudizio al n. RG 35846/2019. Occorre appena precisare che la Corte ha già ritenuto che,in tema di condono,è ammessa la definizione agevolata delle liti pendenti non dichiarate inammissibili con sentenza definitiva e potenzialmente idonee a consentire il sindacato sul provvedimento impositivo, indipendentemente dal preventivo riscontro della ritualità e fondatezza del ricorso (Cass., Sez.

U., n. 643/2015; Cass.n. 2859/2019), mentre nel caso di specie il secondo giudizio è stato introdotto dalla contribuente a seguito della notifica della cartella di pagamento.

6. Alla luce della estinzione del giudizio n. RG 11445/2022, occorre accogliere altresì l’istanza di estinzione per cessata materia del contendere anche in relazione al giudizio iscritto al n. RG 35846/2019. Costituisce infatti circostanza del tutto pacific a che la cartella oggetto dei due giudizi sia la medesima; la stessa Agenzia delle entrate lo indica come fatto pacifico nel proprio ricorso iscritto al n. RG 11445/2022 tanto che il secondo motivo della difesa erariale si fonda proprio sulla violazione della disposizione in tema di litispendenza (e quindi le assunzioni in fatto contenute nel controricorso, per cui si tratterebbe di cartelle diverse, devono considerarsi infondate).

Del resto,la cartella oggetto del giudizio di cui al n. RG 35846/2019 è intestataad Arenzo Girardi e per esso agli eredi; la cartella di cui al secondo giudizio prevede quale destinatario lo stesso Arenzo Girardi con la precisazione che esso è notificato e per esso deceduto all’erede Girardi Emanuela, quindi previa individuazione nominativa dell’erede, assente nella prima; il ruolo è lo stesso e il carico è lo stesso. Ritenuto infondato il diniego, la lite iscritta al n. RG 35846/2019 deve considerarsi estintaper cessata materia del contendere.

7. Pronunciata l’estinzione, le spese rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della l. n. 197/2022 mentre vanno compensate in relazione al giudizio n. RG 35846/2019 in ragione della cessazione della materia del contendere. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30/05/ 2002, n. 115, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19908/2020; Cass.n. 25485/2018; Cass., n. 19560/2015).

P.Q.M.

conferma la già disposta riunione del giudizio iscritto al NRG 11445/2022 al giudizio iscritto al NRG 35846/2019;