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Ordinanza — n. 25188/2024 — snciv Generato dall'IA

Tax authority appeal dismissed; court holds tax audit deadlines double only if criminal offense indicators existed at the time of conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25188/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The tax authority appealed a regional court decision that had dismissed its tax assessment due to expired deadlines. The authority argued that the tax code requires criminal offense indicators to exist at the time of the conduct to extend audit timelines, regardless of whether a formal criminal report was filed. The court agreed, ruling that the lower court incorrectly applied the law by relying on a later-filed criminal report to justify the extended deadline.

Regesto Legislator

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Art. 43, comma 3, D.P.R. 600/1973; Art. 57, comma 3, D.P.R. 633/1972: The doubling of tax audit deadlines requires that the taxpayer's conduct at the time of the offense objectively constituted a crime, independent of the subsequent filing of a criminal report.

Parole chiave

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tax audit deadlines criminal offense indicators tax fraud penalties double audit timeline tax authority appeal statutory interpretation tax procedure code tassazione dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 43, comma 3, D.P.R. 600/1973
Il ricorso principale è fondato, in conformità con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui – secondo la formulazione dell’art. 43 d.P.R.
Art. 57, comma 3, D.P.R. 633/1972
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Con l’unico motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
Il ricorso principale è fondato, in conformità con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui – secondo la formulazione dell’art. 43 d.P.R. n. 600/1973 pro tempore – il raddoppio dei termini di accertamento ex artt.
art. 336 cod. proc. civ
Il ricorso incidentale è, pertanto, assorbitoex art. 336 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. V, 14 luglio 2023, n. 20409
633/1972 presuppone che nella condotta del contribuente sia astrattamente configurabile, al tempus commissi delicti, il reato di dichiarazione infedele, con conseguente obbligo di denuncia penale, a prescindere dalla sua effettiva comunicazione (Cass., Sez. V, 14 luglio 2023, n. 20409; Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 13 ottobre 2022, n. 29988
Cass., Sez. V, 28 aprile 2021, n. 11156
29988; Cass., Sez. V, 28 aprile 2021, n. 11156; Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 2 luglio 2020, n. 13481
11156; Cass., Sez. V, 2 luglio 2020, n. 13481), principio applicato anche per periodi di imposta precedenti la novella del 2006 (Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27629
13481), principio applicato anche per periodi di imposta precedenti la novella del 2006 (Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27629).
Corte cost., 25 luglio 2011, n. 247
Cass., Sez. VI, 14 maggio 2018, n. 11620
Cass., Sez. VI, 4 novembre 2019, n. 28311
13481; Cass., Sez. VI, 4 novembre 2019, n. 28311; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI, 28 giugno 2019, n. 17586
28311; Cass., Sez. VI, 28 giugno 2019, n. 17586; Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 13 settembre 2018, n. 22337
17586; Cass., Sez. V, 13 settembre 2018, n. 22337).
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15646/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001 ) in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro RIVAL LAVORAZIONI MECCANICHE S.r.l. (C.F. 02754040968 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv. DOMENICO CHINDAMO (C.F. CHNDNC70E25F158X) in virtù di procura speciale a margine del controricorso , elettivamente Oggetto: tributi– accertamento decadenza – denuncia penale N.15646/15 R.G.

Est. F. D’Aquino domiciliata presso lo studio dell’Avv. ANNAMARIA LOVELLI in Roma, Via Boncompagni, 93 – controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 67/46/15 depositata in data 14 gennaio 2015 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 3 luglio 2024. RILEVATO CHE 1. La società contribuente RIVAL LAVORAZIONI MECCANICHE S.r.l. ha separatamente impugnato due avvisi di accertamento per i periodi di imposta 2005 e 2006,con i quali – a seguito di PVC in data 10 luglio 2012 -si disconosceva la detrazione IVA relativa a fatture di acquisto ritenute aventi ad oggetto operazioni soggettivamente inesistenti .

Nella specie, la verifica, originariamente relativa a successivi periodi di imposta, veniva estesa anche ai periodi di imposta in oggetto sulla base di una denuncia penale.

2. La CTP di Milano ha rigettato i ricorsi.

3. La CTR della Lombardia, con la sentenza qui impugnata, ha accolto gli appelli riuniti della società contribuente. Ha evidenziato il giudice di appello che l’avviso era scaturito da una verifica a carico di un fornitore (C.I.A.L. S.r.l.), soggetto privo di organizzazione per i periodi di imposta 2005 –2010, per i quali l’invio della notizia di reato relativa ai periodi di imposta 2005 e 2006 era stato effettuato in data 20 luglio 2012, in epoca successiva al PVC. Pertanto, trattandosi di avviso di accertamento notificato nel 2012, in cui la denuncia penale era pervenuta dopo la decadenza dai termini per l’accertamento, il giudice di appello ha ritenuto decaduto l’Ufficio dal potere di accertamento, non potendosi applicare in tal caso il raddoppio dei termini, ravvisandosi in questo caso un uso strumentale della presentazione della notizia di reato.

N.15646/15 R.G. Est. F. D’Aquino 4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un solo motivo; resiste con controricorso la società contribuente, la quale propone a sua volta ricorso incidentale, affidato a un unico motivo. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto inapplicabile il raddoppio dei termini per essere pervenuta la denuncia penale oltre il termine di decadenza per l’accertamento.

Osserva parte ricorrente che ai fini del raddoppio dei termini, secondo la formulazione della norma pro tempore, occorre unicamente che sussista obbligo di denuncia penale, obbligo che la stessa sentenza impugnataha accertato riguardare i periodi di imposta 2005 e 2006 , oggetto dell’accertamento; irrilevante sarebbe, invero, la presentazione di una denuncia di reato e a maggior ragione il momento in cui tale presentazione sarebbe intervenuta ; sarebbe, pertanto, erroneo il riferimento alla dedotta natura strumentale del deposito della denuncia di reato.

2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 1, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere il giudice di appello compensato le spese processuali, essendo il principio della soccombenza un principio costituzionale, laddove la compensazione dovrebbe essere limitata ai casi previsti dalla suddetta disposizione, che nella specie non ricorrerebbero.

3. Il ricorso principale è fondato, in conformità con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui – secondo la formulazione dell’art. 43 d.P.R. n. 600/1973 pro tempore – il raddoppio dei termini di accertamento ex artt. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 e 57, N.15646/15 R.G. Est. F. D’Aquino terzo comma, d.P.R. n. 633/1972 presuppone che nella condotta del contribuente sia astrattamente configurabile, al tempus commissi delicti, il reato di dichiarazione infedele, con conseguente obbligo di denuncia penale, a prescindere dalla sua effettiva comunicazione (Cass., Sez. V, 14 luglio 2023, n. 20409; Cass., Sez. V , 13 ottobre 2022, n. 29988; Cass., Sez. V, 28 aprile 2021, n. 11156; Cass., Sez. V, 2 luglio 2020, n. 13481), principio applicato anche per periodi di imposta precedenti la novella del 2006 (Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27629).

4. Il principio riposa su ll'insegnamento del Giudice delle leggi, ove osserva che «la lettera della legge impedisce di interpretare le disposizioni denunciate nel senso che il raddoppio dei termini presuppone necessariamente un accertamento penale definitivo circa la sussistenza del reato [..] quest'ultima interpretazione [..] contrasterebbe anche con il vigente regime del cosiddetto "doppio binario" tra giudizio penale e procedimento e processo tributari» (Corte cost., 25 luglio 2011, n. 247). Ne consegue che è sufficiente ai fini del raddoppio dei termini il riscontro, ex ante, della sussistenza di seri indizi di reato tali da far insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza (Cass., Sez. VI, 14 maggio 2018, n. 11620; Cass., Sez. V, 28 aprile 2021, n. 11156; Cass., Sez. V, 8 giugno 2021, n. 15922).

5. Al contrario, ove il contribuente denunci il superamento dei termini di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, deve contestare la carenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, non potendo mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario (Cass., Sez. V, 2 luglio 2020, n. 13481; Cass., Sez. VI, 4 novembre 2019, n. 28311; Cass., Sez. VI, 28 giugno 2019, n. 17586; Cass., Sez. V, 13 settembre 2018, n. 22337). La sentenza impugnata, avendo accertato l’esistenza di una N.15646/15 R.G. Est. F. D’Aquino denuncia penale in relazione proprio ai periodi di imposta oggetto di accertamento,non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi e va cassata per nuovo esame. Il ricorso incidentale è, pertanto, assorbitoex art. 336 cod. proc. civ.

6. In accoglimento del ricorsoprincipale, la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. Accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale , cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazio