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Ordinanza — n. 25158/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax authority appeal, allowing taxpayer exemption from sanctions due to consultant's fault.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25158/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional commission decision that exempted a taxpayer from sanctions. The taxpayer argued that the tax violations resulted solely from the dishonest conduct of their financial consultant, whom they had also reported to the police. The court ruled that while the taxpayer is exempt if they prove they exercised due diligence and vigilance over the consultant, merely filing a criminal complaint is insufficient to remove liability.

Regesto Legislator

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Art. 5 d.lgs. n. 472/1997; Art. 1228 c.c.: The taxpayer bears the burden of proving absolute absence of fault by demonstrating they exercised ordinary diligence and concrete vigilance over the professional; a criminal complaint alone does not exempt them from administrative liability.

Parole chiave

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tax sanctions exemption consultant dishonesty duty of vigilance burden of proof administrative liability omissione della contabilità responsabilità civile del consulente fiscale dichiarazione dei redditi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 4 of the Code of Civil Procedure
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 132, second paragraph, no. 4 of the Code of Civil Procedure
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n.
Art. 36 of D.Lgs. 31 December 1992, no. 546
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 112 of the Code of Civil Procedure
546, nonché dell’art. 112 cod.
Art. 6, paragraph 3 of D.Lgs. 18 December 1997, no. 472
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 3, d.
Art. 5 of D.Lgs. no. 472/1997
Secondo una costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente ai sensi dell'art. 5 d.lgs.
Art. 1228 of the Civil Code
472, nonché dell’art. 1228 cod.
art. 112 cod. proc. civ
546, nonché dell’art. 112 cod. proc. civ., denunciando motivazione apparente.
art. 1228 cod. civ
472, nonché dell’art. 1228 cod. civ., deducendo che il contribuente non può andare esente da comportamenti assunti dal proprio consulente ove non abbia vigilato sull’operato del consulente, né essendo la proposizione della denuncia penale idonea a rimuovere la responsabilità del contribuente.
art. 5 d.lgs. n. 472/1997
Secondo una costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente ai sensi dell'art. 5 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053
Cass., Sez. V, 15 maggio 2019, n. 12901
Cass., Sez. V, 24 agosto 2018, n. 21061
12901; Cass., Sez. V, 24 agosto 2018, n. 21061; Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 11 dicembre 2013, n. 27712
21061; Cass., Sez. V, 11 dicembre 2013, n. 27712).
Cass., Sez. V, 27 giugno 2018, n. 9422
Cass., Sez. V, 11 aprile 2018, n. 8914
9422; Cass., Sez. V, 11 aprile 2018, n. 8914; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI, 9 giugno 2016, n. 11832
8914; Cass., Sez. VI, 9 giugno 2016, n. 11832; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI, 18 dicembre 2015, n. 25580
11832; Cass., Sez. VI, 18 dicembre 2015, n. 25580), non essendo sufficiente la mera presentazione di denuncia penale (Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 20 luglio 2018, n. 19422
Cass., Sez. V, 17 marzo 2017, n. 6930
D’Aquino 19422; Cass., Sez. V, 17 marzo 2017, n. 6930; Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 21 dicembre 2021, n. 40922
6930; Cass., Sez. V, 21 dicembre 2021, n. 40922).
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23627/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001 ) in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro RUBINO ANTONINO (C.F.), titolare dell’impresa individuale “ A.R. ELETRIC DI RUBINO ANTONINO” – intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 2391/35/14 depositata in data 23 luglio 2014 Oggetto: tributi – sanzioni – consulente infedele – culpa in vigilando N.23627/15 R.G.

Est. F. D’Aquino Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 3 luglio 2024. RILEVATO CHE 1. Il contribuente RUBINO ANTONINO, titolare d i impresa individuale, ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2003, con cui –a seguito dell’omessa dichiarazione dei redditi - venivano accertati maggiori ricavi e recuperate IRPEF, IRAP e IVA, oltre sanzioni e accessori. Il contribuente ha dedotto che l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi era ascrivibile all’infedele comportamento del proprio consulente.

2. La CTP di Palermo ha accolto parzialmente il ricorso in punto di sanzioni.

3. La CTR della Sicilia, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo le sanzioni non dovute in quanto le violazioni erano ascrivibili al comportamento del consulente e il contribuente aveva sporto denuncia nei confronti del medesimo.

4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi; il contribuente intimato non si è costituito in giudizio. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 112 cod. proc. civ., denunciando motivazione apparente.

2. Il motivo è infondato, essendo la sentenza impugnata non al di sotto del minimo costituzionale (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053), avendo chiaramente individuato la ragione della decisione nella non debenza delle sanzioni per essere le violazioni ascrivibili unicamente al comportamento del consulente infedele, atteso che il contribuente non ha concorso nella condottae lo ha denunciato penalmente. N.23627/15 R.G. Est. F. D’Aquino 3. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 3, d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nonché dell’art. 1228 cod. civ., deducendo che il contribuente non può andare esente da comportamenti assunti dal proprio consulente ove non abbia vigilato sull’operato del consulente, né essendo la proposizione della denuncia penale idonea a rimuovere la responsabilità del contribuente.

4. Il secondo motivo è fondato. Secondo una costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 472/1997 la prova dell'assenza assoluta di colpa, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza; non può, quindi, ritenersi esente da responsabilitàil contribuente che non abbia vigilato sul professionista cui erano affidate le incombenze fiscali (Cass., Sez. V, 15 maggio 2019, n. 12901; Cass., Sez. V, 24 agosto 2018, n. 21061; Cass., Sez. V, 11 dicembre 2013, n. 27712).

5. Non è, pertanto, esente da responsabilità il contribuente per mancato pagamento delle imposte che consegua alla condotta del professionista infedele, ove il contribuente non fornisca prova dell'attività di vigilanza e controllo in concreto esercitata sull'operato del professionista - facendosi, ad esempio, consegnare le ricevute telematiche dell'avvenuta presentazione della dichiarazione - ovvero ove non dia prova del comportamento fraudolento del professionista, come, per esempio, in caso di falsificazione dei modelli F 24 (Cass., Sez. V, 27 giugno 2018, n. 9422; Cass., Sez. V, 11 aprile 2018, n. 8914; Cass., Sez. VI, 9 giugno 2016, n. 11832; Cass., Sez. VI, 18 dicembre 2015, n. 25580), non essendo sufficiente la mera presentazione di denuncia penale (Cass., Sez. V, 20 luglio 2018, n. N.23627/15 R.G. Est. F. D’Aquino 19422; Cass., Sez. V, 17 marzo 2017, n. 6930; Cass., Sez. V, 21 dicembre 2021, n. 40922).

6. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi e - in accoglimento del secondo motivo – va cassata con rinvio per nuovo esame, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. Accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazion