Cassation court dismisses appeal as tax dispute extinguished by successful 'rottamazione ter' payment plan.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the tax litigation extinguished and the subject matter terminated due to the taxpayer's successful completion of a special payment plan. The appellant had previously requested an easy settlement under the 'rottamazione ter' scheme, which required full payment of installments to end the dispute. The court ruled that the judgment was formally extinguished once the taxpayer fulfilled all payment obligations and submitted proof of settlement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3, comma 6 d.l. 119/2018; Art. 13, comma 1 quater d.P.R. 115/2002: The judicial proceeding is extinguished when the taxpayer effectively perfects the easy settlement procedure and produces documentation proving the completion of payments.
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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12268/2013R.G. proposto da RAGUSA BENEDETTO, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Giuseppe Di Prima, elettivamente domiciliato presso l’avv. Paolo De Angelis in Roma alla Via Federico Cesi n. 72; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D, elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis;
–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia,n. 36/ 29 /201 2 , d epositata il 15 marzo 2012 ; Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19 giugno 2024 dal Consigliere Giuliano Tartaglione; Oggetto:tributi – motivazione avviso di accertamento –utilizzo documentazione extracontabile udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Troncone , che ha concluso chiedendo l’estinzione del giudizio; uditoper l’Agenzia delle E ntrate l’avvocato dello Stato Eva Ferretti , che ha concluso per l’estinzione del giudizio.
FATTI DI CAUSA 1. Benedetto Ragusa impugnò l’avviso di accertamento n. RJ3010100294/2006 emesso dall’Agenzia delle Entrate di Sciacca con il quale erano stati contestati ricavi non dichiarati per Euro 192.670,44, per l’anno di imposta 2001, ai fini IRAP-IRPEF-IVA e contributi INPS. La CTP rigettò il ricorso ritenendo legittimo l’operato dell’Ufficio.
2. Proposto appello dal contribuente, la CTR rigettò il gravame con la sentenza in epigrafe indicata, ritenendo che l’avviso di accertamento fosse sufficientemente motivato per relationem, con riferimento al p.v.c. già noto al contribuente. Inoltre, il giudice del gravame ritenne legittimo l’utilizzo, ai fini dell’accertamento, di documentazione extracontabile rinvenuta in sede di verifica dalla Guardia di Finanza, che giustificava la rettifica dei redditi dichiarati anche in presenza di contabilità regolare.
3. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi; l’Agenzia ha resistito con controricorso. Fissata l’udienza camerale del 09/04/2019, la Corte, con ordinanza emessa in pari data, ha sospeso, su istanza del ricorrente, il processo ai sensi dell’art. 6, comma 10, d.l. 119/2018, convertito dalla legge n. 136/2019, rinviando la causa a nuovo ruolo. Successivamente il ricorso fu fissato per l’udienza pubblica del 14/12/2021. Il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dott. Alberto Cardino, ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso principale.Nelle more il contribuente ha depositato istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere, avendo aderito alla definizione agevolata della lite.
Con ordinanza interlocutoria emessa il 14 dicembre 2021 questa Corterilevava che dalla documentazione allegata all’istanza di definizione agevolata della lite si trattava della cd. rottamazione ter, con rateizzazione fino a novembre 2023, e che solo al perfezionamento della procedura di definizione agevolata mediante il pagamento tempestivo di tutte le rate consegue l’estinzione della lite per cessata materia del contendere; sospendeva, quindi, il giudizio rinviandolo a nuovo ruolo. Fissata l’udienza pubblica per il 19/06/2024, il contribuente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., chiedendo l’estinzione del giudizio per l’avvenuto perfezionamento, mediante l’integrale pagamento di quanto dovuto, dell’ottenuta definizione agevolata (cd. rottamazione ter), ex art. 3, comma 6. d.l. n. 119/2018.
All’udienza pubblica il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dott. Fulvio Troncone, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio. L’avvocatura dello Stato si è associata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con le memorie rispettivamente depositate il 06/12/2021 ed il 02/05/2024 la parte contribuente ha depositato la domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 3, d.l. n. 119/2018, l’accettazione con piano di rateizzazione di ADER nonché le ricevute dei pagamenti effettuati. 1.1. Ai sensi del comma 6 del citato articolo «l’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati». 1.2.
Va, pertanto, dichiarata, alla luce della documentazione allegata in atti, l’estinzione del giudizio per avvenuta definizione agevolata, e cessata la materia del contendere, con spese a carico di chi le ha anticipate.
2. Non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del disposto dell’art. 13, comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 3, com