Cassation appeal dismissed due to missing co-party and invalid notification to tax agency requiring retrial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the cassation appeal because the co-defendant Matteo Colella was not notified, violating the unitary nature of tax assessments for partnerships. Additionally, the notification to the Revenue Agency was deemed invalid since the agency had not appointed legal counsel, rendering the electronic delivery ineffective. Consequently, the court ordered the integration of the missing party and renewed the notification to the agency's official address before remanding the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 D.P.R. n. 917/1986; Art. 72 D.Lgs. n. 300/1999: The unitary tax assessment requires all partners to be parties to the proceeding, and notification to the Revenue Agency without its legal representation is null and must be corrected.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
A INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 2490/2022 R.G. proposto da FRANCESCO NOTARANGELO, in proprio e nella qualità di ex socio e legale rappresentante della NOTARANGELO FRANCESCO C. S.N.C., rappresentato e difeso dall’avv. Giampiero Balena (domicilio digitale: giampiero.balena@legalmail.it) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, SEZIONE STACCATA DI FOGGIA, n. 1855/2021 depositata l’11 giugno 2021 udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del 9 maggio 2024 dal Consigliere Danilo Chieca; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Visonà, il quale ha concluso per l’accoglimento parziale del ricorso; rilevato che: -Francesco Notarangelo, in proprio e nella qualità di ex socio e legale rappresentante della Notarangelo Francesco C. s.n.c., ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1855/2021 resa dalla sezione staccata di Foggia della Commissione Tributaria Regionale della Puglia in data 11 giugno 2021 all’esito del giudizio di rinvio conseguente all’ordinanza di questa Corte n. 9423/2020 del 22 maggio 2020, con la quale era stata cassata la sentenza d’appello n. 258/25/11 emessa dalla stessa Commissione il 4 luglio 2011; -al giudizio di rinvio, come già a quello di cassazione e ai pregressi gradi di merito, aveva preso parte anche Matteo Colella, altro ex socio della prefata società; -l’odierno ricorso per cassazione non risulta, tuttavia, notificato al suddetto ex socio; -all’Agenzia delle Entrate, rimasta intimata, il ricorso è stato notificato in via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Avvocatura Generale dello Stato, sebbene essa non si fosse avvalsa del patrocinio erariale nel giudizio a quo; considerato che: -la presente controversia ha ad oggetto, fra l’altro, l’impugnazione dei distinti avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della Francesco Notarangelo C. s.n.c. e dei suoi due soci Francesco Notarangelo e Matteo Colella, con i quali era stato rettificato, ai fini delle imposte dirette, il reddito d’impresa dichiarato dalla società in relazione agli anni 2003, 2004 e 2005, e conseguentemente imputato per trasparenza ai predetti soci, in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione agli utili, il maggior reddito così determinato in capo all’ente collettivo; -per costante giurisprudenza di questa Corte, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni delle società di persone di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986 e della conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario avanzato, anche avverso un solo avviso di rettifica, dalla società o da uno dei soci riguarda inscindibilmente sia l’una che gli altri -salvo il caso in cui vengano prospettate questioni personali ai singoli partecipanti-, sicché tutti questi soggetti devono essere parti dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di loro (cfr., ex multis, Cass. n. 35187/2022, Cass. n. 12590/2023, Cass.n. 33319/2023, Cass. n. 3110/2024); -secondo un altrettanto consolidato indirizzo di legittimità formatosi in tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di meritol’Agenzia delle Entrate non sia stata rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, va ritenuta nulla, e non inesistente, la notifica delricorso per cassazione effettuata presso la detta Avvocatura, non potendosi escludere l’esistenza di un astratto collegamento fra il luogo di esecuzione della notifica e il destinatario della stessa, stante la facoltà, concessaall’Agenzia dall’ art. 72 del D.
Lgs. n. 300 del 1999, di avvalersi delpatrocinio erariale; -tale nullità può essere sanata sia nel caso in cuil’Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica (cfr. Cass. Sez. Un. n. 22641/2007, Cass. n. 17700/2021, Cass. n. 18593/2023); ritenuto che, alla stregua delle considerazioni innanzi svolte, si renda necessario ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso e la rinnovazione della notificazione del ricorso all’Agenzia delle Entrate presso la sua sede istituzionale; vistigli artt. 291, comma 1, e 371-bis c.p.c.;
P.Q.M.
ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Matteo Colella e la rinnovazione della notificazione del ricorso all’Agenzia delle Entrate, nella relativa sede, assegnando per i suddetti incombenti il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tr