Civil procedure dismissed: tax collection process extinguished by legislative declaration of case closure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinguished following a legislative declaration that the case had been definitively resolved. The lower court noted that the insertion of the case into a specific list under the 2023 tax reform law documented the regular definition of the dispute without any pending objections. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving any advanced litigation costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 40, comma 3, D.L. n. 13/2023: The legislative declaration of case extinction in the tax collection list automatically terminates the civil procedure, extinguishing the legal relationship and assigning advanced costs to the advancing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1441/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro LOGISTICA BALDINI SEVERINO SRL (in persona dell’amministratrice Sig.ra Daniela BALDINI) rappresentatae difesa dall’Avv. Attilio De Benedictis, EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A. (in persona del procuratore speciale p.t. AVV. Elena VENDITTI), rappresentata difesa dall’avv. Daniele ANTONELLI avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. L’AQUILA n. 569 / 0 2 / 20 16 , depositata il 0 7 / 06 /20 16 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 13/09/2024 I