Decreto — n. 25096/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1080/2022R.G. proposto da: COMUNE DI VENEZIA rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio IANNOTTA, Nicoletta ONGARO della Civica Avvocatura in unione all’Avv. Stefano GATTAMELATA contro PARROCCHIA DI SANTA BARBARA VERGINE MARTIRE rappresentata e difes a dall’Avv. Francesco D’AMBROSI avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. VENETO n. 770 / 0 7 / 20 2 1 , depositata il 0 9 / 06 /20 21 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversianelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 25096/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 1080/2022R.G. proposto da: COMUNE DI VENEZIA rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio IANNOTTA, Nicoletta ONGARO della Civica Avvocatura in unione all’Avv. Stefano GATTAMELATA contro PARROCCHIA DI SANTA BARBARA VERGINE MARTIRE rappresentata e difes a dall’Avv. Francesco D’AMBROSI avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. VENETO n. 770 / 0 7 / 20 2 1 , depositata il 0 9 / 06 /20 21 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversianelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Testo completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1080/2022R.G. proposto da: COMUNE DI VENEZIA rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio IANNOTTA, Nicoletta ONGARO della Civica Avvocatura in unione all’Avv. Stefano GATTAMELATA contro PARROCCHIA DI SANTA BARBARA VERGINE MARTIRE rappresentata e difes a dall’Avv. Francesco D’AMBROSI avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. VENETO n. 770 / 0 7 / 20 2 1 , depositata il 0 9 / 06 /20 21 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversianelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Vista l’adesione del Comune alla procedura di definizione di cui detta le modalità, come da provvedimento pubblicato nel corrispettivo sito Internet DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 13/09/2024 Il