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Decreto — n. 25044/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 25044/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 25044/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17375/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro RINALDI SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II, N. 326, presso lo studio dell’avvocato PASSALACQUA GIANFRANCO (PSSGFR66A01F158Q) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato IMPELLIZZERI VALERIO (MPLVLR84T30I199C) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 25044/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro RINALDI SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II, N. 326, presso lo studio dell’avvocato PASSALACQUA GIANFRANCO (PSSGFR66A01F158Q) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato IMPELLIZZERI VALERIO (MPLVLR84T30I199C) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Parole chiave

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compensazione nel fallimento condono delle spese procedurali restituzione di prestazioni complementari assenza di caso di rigore anticipo delle spese spese susseguenti

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
ROMA n.3301/2023 depositata il 01/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17375/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro RINALDI SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II, N. 326, presso lo studio dell’avvocato PASSALACQUA GIANFRANCO (PSSGFR66A01F158Q) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato IMPELLIZZERI VALERIO (MPLVLR84T30I199C) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

ROMA n.3301/2023 depositata il 01/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.