Cassation court allows tax authority's appeal, overturning lower court's dismissal of unexplained bank withdrawals as undeclared income.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against a lower court decision that had dismissed the tax assessment. The lower court had accepted the taxpayer's claim that bank withdrawals were justified, whereas the tax authority argued these movements were undeclared income. The court ruled that the taxpayer failed to provide specific, analytical proof for each transaction to rebut the statutory presumption of taxable income.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 32 comma 1 n. 2 DPR 600/1973; Art. 51 comma 2 n. 2 DPR 633/1972: The taxpayer must provide analytical proof for every bank movement to rebut the presumption of taxable income, and generic evidence of distinct causal links is insufficient.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 28574/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro LANZA ALFREDO , imprenditore edile, rappresentato e difeso dall’Avv. Claudio Grassi (PEC: claudiograssi@pec.ordineavvocatica- tania.it)e domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione ; –controricorrente – Oggetto:avviso di accer- tamento– artt. 32 e 39 d.P.R.n.600/73 - II.DD. eIVA avversola sentenza n. 8 5 0 / 1 3 / 00 della Commissione Tributaria Re- gionaledella Sicilia, sez. staccata di Catania , depositata il 10 . 2 .20 20 , nonnotificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 settembre 2024dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez.staccata di Catania, veniva rigettato l’appello dell’ Agenzia delle Entrateavverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale diCatania n. 479 / 1 /1 3 con la quale il giudice aveva accolto il ricorso dell’imprenditore edile Alfredo Lanza avverso l’avviso di accerta- menton. TYS01D801932 /20 10 . L’atto impositivo veniva emesso per II.DD.e IVA 200 5 a seguito di verifica fiscale conclusa con p.v.c. e interlocuzionecon il contribuente ex art.12 comma 7 l. n.212/2000 .
Venivanotra l’altro ritenuti non giustificati i movimenti bancari , og- gettodi indagine ex art. 32 del d.P.R. n. 600/73 effettuati dal con- tribuente,dai su o i figli Giuseppe, Alessandro e Andrea Lanza e dalle impresecollegate per complessivi euro 2.549 . 452 che venivano qua- lificatiricavi non dichiarati . Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso introduttivo ritenendo nonsufficientemente motivato l’atto impositivo impugnato. Il giudice d’appelloconfermava tale esito decisorio nel merito, ritenendo che le movimentazioni bancarie contestate ad Alfredo Lanza fossero stateda questi giustificate.
Avversotale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione,articolato in due censure, al quale il contribuente ha re- plicatocon controricorso . Consideratoche:
1. Preliminarmente va scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorsoarticolata a pag.7 del contro ricorso, secondo la quale l’accer- tamentodell’Ufficio non sarebbe un accertamento induttivo fondato sull’esistenzadi gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli de- sumibilidalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della spe- cificaattività svolta. Le asserite irregolarità contabili riguarderebbero le scritture contabili dell e società conferenti, non quella della ditta individuale Lanza Alfredo, per cui l’accertamento sarebbe basato esclusivamentesui prelevamenti bancari effettuati dai conti correnti . 2.L’eccezione è a sua volta inammissibile . 2.1.Innanzitutto, la prospettazione difensiva investe la stessa qua- lificazione dell’accertamento al fine di contestarne il fondamento e generareuna pronuncia di annullamento dello stesso, e l a questione andavaquantomeno posta in termini di ricorso incidentale per Cas- sazione,con necessità di evidenz iarne la tempestiva introduzione in primogrado e riproposizione in appello. 2.2.Inoltre, l’allegazione sulla scorta del quale viene prospettata una riqualificazione dell’accertamento è priva di base, come si evince dallalettura del p.v.c. richiamato dall’avviso e riprodotto dallo stesso contribuente in allegato al ricorso per Cassazione .
Ivi si legge che l’Amministrazionefinanziaria ha contesta to numerose violazioni so- stanziali per omesse fatturazioni, omesse dichiarazioni di compo- nenti positivi di reddito con riferimento al contenuto delle scritture contabilisia per le II.DD. che per l’IVA, dichiarazioni infedeli ecc.. Si trattadi un compendio di elementi pienamente idonei a fondare un accertamentoex art. 3 9 del d.P.R. 600/73 nell’ambito del quale le- gittimamente possono essere disposte le indagini bancarie di cui all’art.32 commi 1 e 2 del d.P.R. 600/73 le quali, peraltro, costitui- sconoun mezzo istruttorio e non un’autonoma tipologia di accerta- mentofiscale.
3. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione degli art t . 32 e 39 del d.P.R. n. 600/1973, 2727, 2729 e 2697 cod. civ. , in relazione all’art. 360 comma1, n. 3 cod. proc. civ., relativamente ai rilievi fiscali effettuati sullabase delle indagini bancarie in quanto l’Agenzia avrebbe utiliz- zato“meri indizi ” , di per sé insufficienti a sorreggere l’atto imposi- tivo,ed avrebbe omesso « di assumere più precisi elementi di cogni- zione (....); infatti di questa ulteriore attività costruttiva assoluta- mentenecessaria non vi è traccia nell'avviso di accertamento, l'uffi- cio(....) non ha fornito neppure nel corso del giudizio elementi idonei agiustificare il suo operato » . 3.1.Con il secondo motivo , in rapporto all’art. 360 comma 1, n. 3 cod. proc. civ., si prospetta la v iolazione e falsa applicazione degli artt.32, comma 1, nn.
2) e 7) del d .P.R. n. 600/1973 , 51, comma 2,nn.
2) e 7) del d.P.R. 633/1972 , 2697 , 2727, 2728 e 2729 cod. civ.per aver il giudice ritenuto che « i prelevamenti bancari dai conti delLanza Alfredo sono stati tutti documentalmente giustificati » e che «Lagiustificazione data dall'appellato circa la propria disponibilità fi- nanziariaderivante dalla vendita di immobili nella zona di Giarre (in quantoappaltatore edile) per oltre sette milioni di euro non è stata verificata (né tanto meno confutata) dalla A.F. che si è limitata a contestarlagenericamente». 4.I motivi, connessi, sono fondati . 4.1.La CTR non ha tenuto conto del fatto che, quanto alle II.DD., al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dall'art.32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , in virtù della quale i prelevamenti ed i versamenti operati su conto corrente bancario vanno imputati a ricavi conseguiti nell'esercizio dell'attività d'im- presa,non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causalidell'affluire di somme sul proprio conto corrente .
È al contra- rionecessario che il contribuente fornisca la prova analitica della ri- feribilitàdi ogni singola movimentazione circa le operazioni già evi- denziate nelle dichiarazioni, ovvero dell'estraneità delle stesse alla sua attività (cfr., tra le molte, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4829 del 11/03/2015). 4.2. Quanto all’accertamento riferito all’imposizione indiretta , va inoltre ribadito che tutti i movimenti sui conti bancari del contri- buente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono, ai sensi dell’art.32, comma 1, n.2 del d.P.R. n.600 del 1973, e dell’art.51, comma 2, n.2, del d.P.R. n.633 del 1972, riferiti all’attività econo- micadel contribuente .
I primi sono considerati ricavi e i secondi cor- rispettiviversati per l’acquisto di beni e servizi reimpiegati nella pro- duzione,spettando all’interessato fornire la prova contraria che i sin- goli movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili (cfr. ex multis,Cass. Sez. 5, Sentenza n.26111 del 30/12/2015; conforme Cass.Sez. 5, Sentenza n.15857 del 29/07/2016). 4.3.Il giudice nella fattispecie non ha tenuto conto del fatto che, per superaretale presunzione, il contribuente deve in particolare dimo- strare,con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario,che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili ( cfr.
Cass. Sez. 5, Sen- tenzan.15857 del 29/07/2016, conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n.4829del 11/03/2015).
5. In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata dev’essere cassatacon rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per ulteriore esame in rela- zioneal profilo e per la liquidazione delle spese di lite .
P.Q.M.
La Corte accoglie i