Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, the Revenue Agency, did not act after the proposal for judgment was communicated, while the respondent, Olympia Milano, argued for the appeal's continuation. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22340/2016R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate,nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -ricorrente- contro Associazione Sportiva Dilettantistica Olympia Milano, nella persona del legale rappresentante pro tempore ( Foco Giovanni ) , rappresentat a e difes a , disgiuntamente e congiuntamente dagli Avv.ti Giuseppe Mezzabarba e Antonio Francesco Papadia, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv.
Giuseppe Mezzabarba,in Roma, alla via Nicolò Machiavelli, n. 25, giusta procura in calce al controricorso. -controricorrente- avverso la sentenza n. 1000 /20 16, depositata in data 23 febbraio 2016, da lla Commissione tributaria regionale della Lombardia. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.e comunicata alle parti giusta ricevuta di avvenuta consegna del 13 giugno 2024; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che,a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, c od. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento, in favore dell a parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge. Roma, il 5 se