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Ordinanza Interlocutoria — n. 24946/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 24946/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24946/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 33603/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro TIERRE GAMES SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CORSO, 101, presso lo studio dell’avvocato MORMINO ENRICO MARIA (MRMNRC70T24G273N), che la rappresenta e difende -controricorrente- e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 24946/2024 — snciv · Corte di Cassazione: b) ne conseguiva che la pretesa dell’Amministrazione doganale, che condizionava la rateizzazione alla prestazione di una garanzia, doveva ritenersi infondata, con conseguente annullamento delle cartelle di pagamento impugnate. Avverso la sentenza di appello ADM proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Tiemme resisteva in giudizio con controricorso, illustrato da memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. Con ordinanza interlocutoria n. 24756 del 17/08/2023 questa Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito AER), la quale aveva partecipato al giudizio di appello.

Parole chiave

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riscossione dei contributi garanzia di credito premi assicurativi non pagati credito di contributi diritto a una copertura assicurativa più estesa esenzione dal pagamento dei contributi
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Testo completo

024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 33603/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro TIERRE GAMES SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CORSO, 101, presso lo studio dell’avvocato MORMINO ENRICO MARIA (MRMNRC70T24G273N), che la rappresenta e difende -controricorrente- e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DEL LAZIO n. 4869/16/19 depositata il 27/08/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA Con la sentenza n. 4869/16/19 del 27/08/2019, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da Tierre Games s.r.l. (di seguito Tierre) nei confronti della sentenza n. 25848/32/17 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente avverso due cartelle di pagamento concernenti il mancato pagamento dell’imposta unica sulle scommesse relative all’anno d’imposta 2014 e 2015. 1.1.Come si evince dalla sentenza impugnata, la società contribuente aveva presentato istanza di rateizzazione del debito, non accolta in quanto subordinata alla prestazione di una garanzia che non era stata fornita. 1.2.La CTR accoglieva l’appello di Tierre evidenziando che:

a) a far data dal 28/12/2011 ai sensi dell’art. 3 bis del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 non era più necessario prestare garanzia per la rateizzazione dei debiti d’imposta superiori a euro 50.000,00;

b) ne conseguiva che la pretesa dell’Amministrazione doganale, che condizionava la rateizzazione alla prestazione di una garanzia, doveva ritenersi infondata, con conseguente annullamento delle cartelle di pagamento impugnate. Avverso la sentenza di appello ADM proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Tiemme resisteva in giudizio con controricorso, illustrato da memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. Con ordinanza interlocutoria n. 24756 del 17/08/2023 questa Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito AER), la quale aveva partecipato al giudizio di appello.

All’esito della integrazione del contraddittorio AER non si è costituita in giudizio, restando, pertanto, intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso ADM si duole, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., della nullità della sentenza e/o del procedimento, in ragione della violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 49, 56 e 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., per non avere la CTR dichiarato il gravame di Tierre inammissibile, per violazione del divieto di nova in appello, nonché per «omessa censura di tutte le ragioni a sostengo della sentenza appellata (con conseguente formazione di giudicato interno)». 1.1.Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 24, comma 7, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. nella l. 15 luglio 2011, n. 111, dell’art. 3 bis del d.lgs. n. 462 del 1997, nella versione applicabile ratione temporis, e dell’art.1372 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto applicabile al concessionario per la raccolta del gioco pubblico il menzionato art. 3 bis, sebbene il concessionario rivesta la qualifica di agente contabile della riscossione e sia tenuto al rispetto di una convenzione che prevede, all’art. 16, l’obbligo di prestare una garanzia che «deve valere per tutti gli obblighi sorti in costanza di rapporto concessorio» (cfr. il comma 2 del cit. art. 16, trascritto alla p. 15, secondo cpv., del ricorso). 1.2.Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti nonché omessa motivazione, per avere la CTR «omesso di motivare sull’obbligo convenzionale di prestare una garanzia». 2.La questione di diritto alla base del secondo motivo è nuova, sicché appare necessario rinviare la controversia a nuovo ruolo per l’eventuale trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Co