Ordinanza Interlocutoria — n. 24933/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.12123/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro MOLELLA MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE SANTO 25, presso lo studio dell’avvocato PISACANE MICAELA (PSCMCL76D41I838H), rappresentato e difeso dall'avvocato PICCIOLI ELISABETTA (PCCLBT67E58H501L); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza Interlocutoria — n. 24933/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro MOLELLA MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE SANTO 25, presso lo studio dell’avvocato PISACANE MICAELA (PSCMCL76D41I838H), rappresentato e difeso dall'avvocato PICCIOLI ELISABETTA (PCCLBT67E58H501L); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.12123/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro MOLELLA MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE SANTO 25, presso lo studio dell’avvocato PISACANE MICAELA (PSCMCL76D41I838H), rappresentato e difeso dall'avvocato PICCIOLI ELISABETTA (PCCLBT67E58H501L); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
LATINA n. 3840/2019depositata il 25/06/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Lazio indicata in epigrafe che ha accolto parzialmente l’appello principale del contribuente Mario Molella e ha rigettato quello incidentale dell’Agenzia delle entrate contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Frosinone che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente contro una serie di cartelle di pagamento.
Il ricorso è stato proposto limitatamente a tre cartelle (n. 04720060003787656, n. 04720060026158507, n. 04720080034559908) ed è fondatosu tre motivi. Ha resistito con controricorso il contribuente. CONSIDERATO CHE Nelle more, con atto depositato il 24.7.2023, è stato comunicato che Mario Molella aveva aderito alla definizione agevolata (c.d. “rottamazione quater”) ex art. 1 commi da 231 a 252 legge n. 197/2022, con rinunzia al controricorso. Con ordinanza interlocutoria n. 27296/2023, depositata il 25.9.2023, questa Corte, ritenuto di dover verificare la corrispondenza tra le cartelle di pagamento per le quali è stata proposta la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e quelle oggetto del presente giudizio, ha dato termine alla ricorrente Agenzia delle entrate per deduzioni in merito.
In data 3.10.2023 l’Avvocatura dello Stato ha depositato telematicamente comunicazione dell’Agenzia delle entrate la quale ha osservato: «Il Signor Molella Mario, ha presentato istanza di definizione agevolata (c.d. rottamazione quater) per la cartella n. 04720060003787656 (contenente tre partite di ruolo) e per la cartella n. 04720060026158507 (come da documentazione allegata), con contestuale rinuncia al contenzioso pendente, quindi nel caso al controricorso per cassazione. La cartella n. 04720080034559908 (vedasi dettaglio partita di ruolo allegata) è rientrata nell’ambito di applicazione del D.L. 22.03.2021 n. 41 (annullamento automatico dei ruoli fino a 5.000 euro per i contribuenti che per l’anno di imposta 2019, hanno conseguito un reddito imponibile fino a 30.000 euro)».
L’Agenzia ha concluso che « possa dichiararsi l’estinzione del giudizio per rinuncia di parte al contenzioso». Ricorrono i presupposti per la sospen sione de l giudizio ai sensi dell’art. 1 comma 236 della l. n. 197/2022,. Secondo questa norma, infatti, « L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti». p.q.m. sospende il giudizio ai sensi