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Decreto — n. 24861/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to automatic termination under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 24861/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil proceedings extinguished following a lower court's ruling on a tax dispute. The tax authority argued that the automatic insertion of the case into a specific list under the new 2023 tax decree constituted a regular termination, rendering further litigation unnecessary. The court upheld this procedural outcome, confirming that the statutory mechanism for automatic extinction applied without requiring a formal denial of the claim.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The automatic extinction of proceedings triggered by the legislative insertion of a case into a specific list constitutes a regular termination, barring further litigation unless parties explicitly request a hearing.

Parole chiave

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automatic extinction of proceedings tax dispute termination legislative list insertion procedural dismissal civil procedure law contenzioso tributario crescita in giudicato della tassazione lite in materia di tariffa

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, L. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28961/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentatae difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro Sig.ra FERRARO Margherita rappresentata e difesa dall’Avv. Salvatore Angelo Rijli avverso SENTENZA di COMM. TRIB.REG. CALABRIA n. 1869 / 0 7 /202 2 , depositata il 07 / 0 6 /20 2 2 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 09/09/2024 Il