Civil procedure: Court declares process extinguished due to automatic termination under new law upon declaration submission.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil process extinguished following the submission of a tax declaration. The lower court ruled that the process terminated automatically under Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022, which shortened the time limits for declaring the extinction of litigation. The Supreme Court upheld this decision, confirming that the procedural outcome was triggered by the administrative act of submitting the declaration, thereby ending the legal proceedings without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; The process is automatically extinguished upon the submission of the declaration for the extinction of litigation, terminating the proceedings regardless of any pending appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 30286/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro D’ALESIO Luigi (personalmente ed in qualità di legale rappresentante della ditta individuale SPEEDY SNACK DI D’ALESIO LUIGI) rappresentatoe difeso dall’Avv. Gi no PIROZZI avverso SENTENZA di COMM. TRIB.REG. CAMPANIA n. 2535 / 2 3 / 20 20 , depositata il 0 3 / 06 /20 20 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 09/09/2024 Il