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Decreto — n. 24800/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to automatic termination under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 24800/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following a lower court's ruling on an administrative tax matter. The case involved a dispute over the automatic termination of litigation under specific provisions of the 2022 law aimed at accelerating the extinction of legal proceedings. The court upheld the decision that the process ended by operation of law, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 198, comma 1, della medesima disposizione: The process is automatically extinguished upon the transmission of the list of cases to the tax agency, unless parties request a hearing under Art. 391.

Parole chiave

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automatic extinction of proceedings tax litigation termination civil procedure law administrative tax enforcement costs of extinguished process procedura giudiziaria tributaria tempestività tributaria sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 198, comma 1, della legge n. 197 del 2022
Art. 391, comma 3, del codice di procedura civile
1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27421/2022R.G. proposto da: ITALRECUPERI SRL (in persona del legale rappresentante p.t. sig. Claudio MOCCIA) rappresentata e difesadall’Avv. Giuseppe COLAVITA contro AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB.REG. CAMPANIA n. 3615 / 22 / 20 2 2 , depositata il 26 / 04 /20 2 2 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 09/09/2024 I