Civil procedure: Court declares process extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil process extinguished following a lower court's ruling on a tax dispute. The case involved a challenge to an administrative act regarding the extinction of litigation under specific provisions of Law No. 197/2022. The court upheld the decision that the procedural timeline mandated by the new legislation automatically terminated the case without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished by operation of law when the prescribed time limits for declaring the extinction of litigation expire without a party requesting a hearing, leaving only the allocation of costs to the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17928/2022R.G. proposto da: DI BONA Nicolarappresentato e difes o dall’Avv. Giorgio PALMA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA rappresentatee difese dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. CAMPANIA n. 4 3 / 16 / 20 2 2 , depositata il 0 4 / 0 1 /20 2 2 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 09/09/2024 Il P