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Decreto — n. 24768/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 24768/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 24768/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8581/2024 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - AGENZIA DELLE DOGANE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro CORRADI DILVIO -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DELLA TOSCANA n.1024/2023depositata il 18/10/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 24768/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - AGENZIA DELLE DOGANE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro CORRADI DILVIO -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DELLA TOSCANA n.1024/2023depositata il 18/10/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Parole chiave

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legittimazione per agire in via esecutiva spese di esecuzione continuazione dell'esecuzione opposizione tardiva ritiro della domanda di esecuzione strumenti di difesa commerciale

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro CORRADI DILVIO -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DELLA TOSCANA n.1024/2023depositata il 18/10/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8581/2024 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - AGENZIA DELLE DOGANE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro CORRADI DILVIO -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DELLA TOSCANA n.1024/2023depositata il 18/10/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 09/09