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Ordinanza — n. 24746/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes tax appeal judgment for insufficient reasoning regarding partial reform of first-instance decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24746/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Second Instance Tax Court's judgment, which had partially reforming a first-instance decision on IMU taxes. The taxpayers argued the second-instance court failed to provide specific reasons for its decision, merely adopting the appellant's arguments without logical elaboration. The court ruled that while mere adoption of party arguments is not inherently invalid, the specific reasoning here was insufficient to justify the reversal of the first-instance outcome.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 7 L. 212/2000; Art. 3 L. 241/1990: A second-instance judgment is void if it merely adopts the opposing party's arguments without providing independent, clear, and exhaustive reasoning to justify the decision.

Parole chiave

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tax appeal judgment insufficient reasoning partial reform cassation IMU tax dispute judicial motivation defect imposta sui trasferimenti responsabilità degli eredi massa ereditaria

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 cod. proc. civ.
con il primo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360 n.
Art. 360 co. 1^ n. 4 cod. proc. civ.
con il primo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360 n.
Art. 360 co. 1^ n. 3 cod. proc. civ.
con il primo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360 n.
Art. 8 d.lgs. n. 472 del 1997
Art. 7 legge n. 212 del 2000
Art. 3 legge n. 241 del 1990
con il primo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015, Rv. 634091
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15953/2023 R.G. proposto da : RAGANATI ORNELLA, RAGANATI ANTONIO, RAGANATI ROSSELLA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI VILLA SACCHETTI, 9 , presso lo studio dell’avvocato MARINI GIUSEPPE (MRNGPP68T13H501O) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro COMUNE DI NAPOLI (IPA 1DI4), elettivamente domiciliato in ROMA VIA APPENNINI N.46, presso lo studio dell’avvocato LEONE LUCA (LNELCU61M01H501M) rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREOTTOLA ANTONIO (NDRNTN72E22I163X), ACCATTATIS CHALONS D'ORANGES BARBARA (CCTBBR70L46F839X) -controricorrente- avverso SENTENZACORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA CAMPANIAn. 305/2023 depositata i l 11/01/2023 ;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024dal Consigliere FABIO DI PISA; RILEVATO CHE 1. la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, con la sentenza n. 305/14/2023, depositata in data 11 gennaio 2023 e non notificata, in parziale riforma della sentenza di primo grado – che, in accoglimento dell’ impugnazione dell’ avviso in rettifica IMU 2017 in ordine a plurimi immobili di proprietà della signora Maria Luisa Cilento, aveva integralmente annullato, per difetto di motivazione, l’atto impositivo - accoglieva il ricorso originario della contribuente limitatamente all’imposta relativa all’immobile di via Fragnito n. 47, riportato al punto n. 84 del prospetto di calcolo, che andava ridotta da euro 1.584,20 ad euro 1.133,49, con relativo ricalcolo delle sanzioni e degli interessi, per il resto confermando il provvedimento impugnato;

2. contro detta sentenza Rossella Raganati, Ornella Raganati ed Antonio Raganati, in qualità di eredi di Maria Luisa Cilento, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, chiedendo, in via preliminare, disporre la disapplicazione delle sanzioni per intrasmissibilità agli eredi, in applicazione di quanto previsto dall’art. 8, d.lgs. n. 472 del 1997, stante l’intervenuto decesso, in data 31 agosto 2022, della sig.ra Cilento, destinataria della pretesa tributaria da parte del Comune di Napoli;

3. il Comune di Napoli ha resistito con controricorso; i ricorrenti hanno depositato memoria; CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360 n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per omesso accertamento del passaggio in giudicato della decisione di primo grado per mancata impugnazione, da parte del Comune appellante, dell’annullamento dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione;

2. con il secondo motivo lamentano, ai sensi dell’art. 360co. 1^ n. 4, cod. proc. civ. nullità della sentenza,atteso che i giudici di secondo grado si erano limitati ad “enunciare” la propria decisione, senza illustrare le ragioni dell’adesione alla tesi difensiva di parte appellante;

3. con il terzo motivo deducono, ai sensi dell’art. 360 co. 1^ n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, legge n. 212 del 2000 e 3, legge n. 241 del 1990 nonché dell’art. 1, comma 162, legge n. 296 del 2006,in quanto la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania aveva ritenuto adeguatamente motivato l’impugnato avviso in rettifica, facendo malgoverno delle norme suindicate;

4. con il quarto motivo lamentano, ai sensi dell’art. 360 co. 1^ n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti,avendo i giudici di secondo grado omesso di esaminare i fatti e la documentazione prodotta in giudizio da parte contribuente dai quali avrebbero potuto verificare che l’unità immobiliare indicata al n. 98 dell’atto impositivo per cui è causa costituiva la duplicazione dell’unità immobiliare indicata al n. 99 dell’avviso de quo e che, perciò, era stata “soppressa” in data 28 settembre 2020; 5.il primo motivo è privo di fondamento atteso che, secondo quanto desumibile chiaramente dal contenuto dell’appello del Comune di Napoli richiamato testualmente dall’ente impositore nelle proprie controdeduzioni,vi erastata una idonea censura avverso la sentenza di primo grado in ordine alla ritenuta nullità dell’atto per vizio di motivazione, sicchè non risulta essersi formato alcun giudicato interno;

6. il secondo motivo di ricorso è da ritenere fondato, per le ragioni appresso specificate, con carattere assorbente rispetto agli ulteriori motivi proposti; 6.1. costituisce orientamento consolidato di questa Corte che l’ipotesi di motivazione apparente ricorre allorché essa, pur graficamente e, quindi, materialmente esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, non consentendo, in tal modo, alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, lasciando all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture; così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. [cfr., su tali principi, anche da ultimo, Cass., Sez.

T, 31 gennaio 2023, n. 2689 e, tra le tante, a partire da Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053, Cass., 1° marzo 2022, n. 6626; Cass., Sez. T., 23 settembre 2022, che richiama Cass., Sez. U. 19 giugno 2018, n. 16159 (p. 7.2.), che menziona Cass., Sez. U. 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., nn. 22229, 22230, 22231, del 2016, Cass., Sez. U, 24 marzo 2017, n. 766; Cass., Sez. U., 9 giugno 2017, n. 14430 (p. 2.4.); Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9557 (p. 3.5.), Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476 (che cita, in motivazione, Cass., Sez.

U., 18 aprile 2018, n. 9558 e Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33679]; 6.2. nella specie,l’apparenza della motivazione si caratterizza per la completa assenza di argomentazioni idonee a comprendere le ragioni della decisione, specie a fronte di una decisione di primo grado che aveva accolto integralmente le ragioni di parte contribuente; 6.3. i giudici di appello si sono limitati, del tutto apoditticamente, ad affermare: «L’appello va parzialmente accolto, non condividendosi la motivazione dei Giudici di prima istanza. Invero, contrariamente a quanto ritenuto dai primi Giudici, che hanno proceduto all’annullamento dell’atto impugnato, ritenendolo totalmente viziato, si ritiene che il ricorso della contribuente era da accogliere esclusivamente con riferimento all'imposta relativa all'immobile di via Fragnito n. 47, riportata al punto n. 84 del prospetto del calcolo, che andava ridotta da euro 1.584,20 ad euro 1.133,49, con relativo ricalcolo delle sanzioni e degli interessi, per il resto il provvedimento impugnato va confermato, condividendo le argomentazioni del Comune di Napoli, ampiamente rappresentate in premessa e ribadite con i motivi di appello.

Pertanto, assorbite le residue eccezioni, l’appello del Comune di Napoli va parzialmente accolto come sopra specificato».Risulta evidente che la Corte di secondo grado non ha in alcun modo specificato le ragioni per le quali, in accoglimento pressoché totale dell’appello del comune, la sentenza di primo grado fosse da riformare, salvo che in punto di immobile di via Fragnito, limitandosi, in sostanza, a dire che andavano condivise le argomentazioni del Comune genericamente richiamate nella parte in fatto; 6.4. sebbene nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato. (Sez.

U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015, Rv. 634091 - 01) , nel caso in esame la motivazione deve certamente ritenersi nulla in quanto meramente apparente atteso che i giudici di appello si sono limitati a motivare "per relationem" all'atto di impugnazione, mediante la mera adesione ad esso, rendendo impossibile apprezzare l'iter logico posto a fondamento della decisione di appello e verificare le ragioni che hannoindotto i giudici territoriali a fare propria la tesi dell'appellante ribaltando, quasi integralmente, le conclusioni della sentenza di primo grado;

7. conseguentemente,rigettato il primo motivo, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che dovrà procedere ad un nuovo giudizio provvedendo anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio;

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta il primo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di Giustizia T ributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui d