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Ordinanza — n. 24721/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court rejects tax agency appeal, upholding five-year prescription for tax penalties and interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24721/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The tax agency appealed a lower court decision that declared the prescription of tax penalties and interest. The agency argued for a unified ten-year prescription term applicable to the main tax debt, while the lower court correctly applied a five-year term to the accessory penalties and interest. The Supreme Court dismissed the appeal, confirming that once interest becomes due, it acquires independent existence and is governed by the five-year prescription period rather than the ten-year term for the principal tax obligation.

Regesto Legislator

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Art. 20 comma 3 d.lgs. 472/1997; Art. 2948 comma 1 n. 4 c.c.: The five-year prescription period applies to tax penalties and interest because, upon becoming due, these obligations acquire independent existence distinct from the principal tax debt.

Parole chiave

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tax prescription period accessory obligations ten versus five years independent existence tax penalties and interest deduzione degli interessi passivi tempestività tributaria pagamento di interessi

Disposizioni normative citate

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Art. 2946 c.c.
In particolare, la CTR riteneva applicabile l’ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. solo ai tributi, mentre per le sanzioni e per gli interessi, riteneva applicabile la prescrizione quinquennale, in virtù rispettivamente degli artt.
Art. 20 comma 3 del d.lgs. n. 472 del 1997
e dell’art. 20 del d.lgs.
Art. 2948 comma 1 n. 4 c.c.
472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n.
Art. 24 comma 1 del d.lgs. n. 472 del 1997
La ricorrente richiama, in particolare, l’art. 24, comma 1, del d.lgs.
Art. 2953 c.c.
652721-02).Sicché, secondo la costante giurisprudenza della S.C., il diritto alla riscossione delle sanzioni pecuniarie amministrative e degli interessi è assoggettato al termine di prescrizione decennale , previsto dall’art. 2953 c.c.
art. 2946 c.c
In particolare, la CTR riteneva applicabile l’ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.
art. 2953 c.c
652721-02).Sicché, secondo la costante giurisprudenza della S.C., il diritto alla riscossione delle sanzioni pecuniarie amministrative e degli interessi è assoggettato al termine di prescrizione decennale , previsto dall’art. 2953 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2095/2023
4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale (Cass. n. 2095/2023, Rv.
Cass. n. 4969/2024
Tale principio, affermato anche da arresti più recenti (Cass. n. 4969/2024, conf.
Cass. n. 13781/2023
Cass. n. 7486/2022
Cass. n. 5577/2019
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16530/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliatain Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 -ricorrente - contro VANNUCCI FABIO ANTONIO, elettivamente domiciliato in Genova, viale Padre Santo n. 5/11, presso lo studio dell’avv. Carlo Paolessi, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - AMIU GENOVAS.P.A.

COMUNE DI GENOVA -intimati - Oggetto:Obbligazione tributaria -Sanzioni e interessi -Termine di prescrizione.avverso la sentenza della C.T.R. Liguria, n. 1007/2021,depositata il 21.12.2021e non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodell’11.7.2024 dal ConsigliereCecilia Bernardo; RITENUTO CHE: Con ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale di Genova, Vannucci Fabio Antonio impugnava una comunicazione di iscrizione ipotecaria e le relative cartelle presupposte, eccependo l’intervenuta prescrizione del credito tributario iscritto a ruolo nei suoi confronti.

Dichiarata, in primo grado, la cessazione della materia del contendere sull’intera controversia, sebbene tale pronuncia fosse stata richiesta relativamente a soloalcune cartelle, in appello veniva parzialmente accolta l’impugnazione del contribuente e, con riferimento a due cartelle, veniva dichiarata l’intervenuta prescrizione dei crediti vantati dall’Agenzia delle entrate per sanzioni e interessi. In particolare, la CTR riteneva applicabile l’ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. solo ai tributi, mentre per le sanzioni e per gli interessi, riteneva applicabile la prescrizione quinquennale, in virtù rispettivamente degli artt. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e 2948, comma 1, n. 4, c.c..

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per c assazione l’Agenzia delle entrate, sulla base un solo motivo.Il contribuente ha resistito con controricorso . Sono rimasti intimati la AMIU Genova s.p.a. e il Comune di Genova. CONSIDERATO CHE:

1. Con l’unico motivo di doglianza , l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. e dell’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., poiché il termine di prescrizione del credito tributario doveva considerarsi unitario e doveva essere rinvenuto in quello applicabile all’obbligazione principale, destinato ad estendersi anche alle componenti accessorie. Il termine quinquennale di cui all’art. 20 troverebbe applicazione solo se le sanzioni vengono richieste autonomamente e non contestualmente al tributo principale. La ricorrente richiama, in particolare, l’art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce e la giurisprudenza della S.C. (e, segnatamente, la pronuncia n. 10549/2019), che valorizza la unitarietà del termine di prescrizione.

2. Il motivo è infondato. Ed invero, quanto alla durata del termine di prescrizione relativo alle sanzioni ed agli interessi conseguenti al mancato pagamento di tributi, recentemente la Suprema Corte ha affermato che gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale (Cass. n. 2095/2023, Rv. 666756-02).

Tale principio, affermato anche da arresti più recenti (Cass. n. 4969/2024, conf. n. 13781/2023, non massimati), risulta in linea con altri precedenti, secondo i quali, in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (Cass. n. 7486/2022, Rv. 664137- 01; nello stesso senso n. 5577/2019, Rv. 652721-02).Sicché, secondo la costante giurisprudenza della S.C., il diritto alla riscossione delle sanzioni pecuniarie amministrative e degli interessi è assoggettato al termine di prescrizione decennale , previsto dall’art. 2953 c.c. per l’actio iudicati,solo ove fondato su un accertamento divenuto definitivo contenuto in una sentenza passata in giudicato,mentre se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile opera il termine di prescrizione quinquennale, previsto dall’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997.

3. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, quindi, risulta corretta la decisione impugnata, che ha applicato il termine di prescrizione quinquennale, e non decennale, al credito per sanzioni ed interessi. Il ricorso va, pertanto, rigettato e la parte ricorrente va condannata al pagamento, in favore del contribuente controricorrente, delle spese relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidanocome in dispositivo. Nulla sulle spese con riferimento alle altre parti rimaste intimate. Rilevato che la parte soccombenteè ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrateal pagamento in favore di Vannucci Fabio Antoniodelle spese del giudizio, che liquida in euro 5. 600 ,00, oltre euro 200 per esborsi e 15% per spese forfettarie, accessori come per legge.