Cassation Court orders correction of its own order to add lawyer's fee deduction clause.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered a material correction to its own previous order regarding the deduction of legal fees. The applicant's lawyer argued that the original ruling omitted a clause granting him the right to have his fees deducted from the opposing party's judgment costs. The court decided that since the request for fee deduction was explicitly made during the proceedings, the omission constitutes a material error requiring correction under specific civil procedure articles, rather than a ground for appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288 c.p.c.; In the absence of explicit legislative provision, the remedy for an omitted order on the deduction of a defender's fees is the material correction procedure, not ordinary appeal means, as the request cannot qualify as an autonomous claim.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16689/2023 del ruolo generale, proposto DA A NTONICELLI C OSIMO (codice fiscale NTN CSM 50S04 G251 F), difensore di Vincenza Valentino nel giudizio R.G. n. 5181/2021, da sè difeso ai sensi dell’art.86 cod. proc. civ. - RICORRENTE – CONTRO C ONSORZIO DI B ONIFICA S TORNARA E T ARA (codice fiscale 80005450731), con sede in Taranto, alla Via Magna Grecia, n. 240, in persona del legale rappresentante pro tempore. S O .G.E.T.S. P .A.(codice fiscale non indicato), con sede in Pescara alla Via Venezia n. 47, in persona del legale rappresentante pro tempore. per la correzione dell’errore materiale di cui all’ordinanza n. 3433 del 3 febbraio 2023 della Corte di Cassazione; - INTIMATE - C ORREZIONE ERRORE MATERIALE DISTRAZIONE SPESE GIUDIZIO U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 29 maggio 2024 dal Consigliere Ugo Candia; R ILEVATO CHE :
1. con la suindicata ordinanza resa nel giudizio iscritto al n. RG 5181/2021 questa Corte rigettava il ricorso proposto dal Consorzio Bonifica Stornara e Tara contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1659/2020 depositata il 26 agosto 2020, condannandolo al pagamento delle spese di lite in favore di Vincenza Valentino, liquidate nella misura di 1.900,00 € per competenze, oltre rimborso spese generali (15%) di difesa ed oneri accessori, come per legge, nonché nell’importo di 200,00 € per spese vive;
2. Con istanza notificata al Consorzio ed alla suindicata società in data 30 giugno 2023 e depositata in data 4 agosto 2023, l’avv. Cosimo Antonicelli ha evidenziato l’errore materiale contenuto nella predetta ordinanza per omesso provvedimento di distrazione delle spese in suo favore, chiedendone la correzione materiale; C ONSIDERATO CHE :
1. questa Corte ha già enunciato il principio di diritto secondo cui «In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione» (così, tra le tante, da ultimo, Cass., Sez.
T., 9 maggio 2024, nn. 12545, 12729 e 12739, che richiamano Cass., Sez. U., n. 16037/2010 e Cass. n. 12962/2012; nello stesso senso, Cass., Sez. III, 26 febbraio 2024, n. 5082);
2. all’esito della novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, non trova più applicazione il procedimento di cui alla precedente formulazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ., svolgendosi, invece, il procedimento secondo la forma camerale di cui all’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 287 e ss. cod. proc. civ.;
3. nel controricorso del 9 marzo 2021, notificato il 15 marzo 2021, l’avv. Cosimo Antonicelli aveva concluso per la condanna alle spese di giudizio «con attribuzione a favore del sottoscritto difensore anticipatario»;
4. deve, pertanto, provvedersi con ordinanza nel senso chiesto in ricorso, dal momento che la ordinanza manca della statuizione sulla distrazione, pronuncia che risulta essere stata domandata nel corso del definito giudizio di legittimità;
5. nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (v. Cass. n. 12184/2020; Cass. n. 14/2016; Cass. n. 21213/2013) P . Q . M . dispone che nella ordinanza di questa Corte n. 3433/2023, resa nel giudizio iscritto al n. RG 5181/2021 e depositata in data 3 febbraio 2023, alla pagina 6, dopo le parole «come per legge», sia da intendere aggiunta la locuzione «con attribuzione a favore dell’avv. Cosimo Antonicel