Cassation court dismisses tax appeal as litigation extinguished by taxpayers' adherence to the 2016 tax amnesty plan.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished because the appellants adhered to the tax amnesty plan established by Legislative Decree 193/2016. The taxpayers, originally sued as successors to a dissolved partnership, had completed their payment obligations under the amnesty scheme by November 2023. Consequently, the court ruled that the ongoing proceedings were no longer necessary and ordered the case to be closed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193; Art. 156 c.p.c.: The tax litigation is extinguished when the taxpayers adhere to the tax amnesty plan and complete the payment obligations, rendering the judicial proceedings unnecessary.
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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26738/2013 R.G. proposto da: DELL’ORTO FEDERICO; DELL’ORTO ANDREA; DELL’ORTO VITTORIO, elettivamente domiciliati in Roma, viale Giulio Cesare n. 14, presso lo studio dell’avv. Gabriele Pafundi, rappresentati e difesi dal prof. avv. Gianfranco Gaffuri e dall’avv. Gabriele Pafundi in virtù di procura speciale in calce al ricorso, –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – AVVISO DI ACCERTAMENTO – IRPEF 2001 R.G. N.26738/2013 Cons. est. Valentino Lenoci avverso la sentenza della Commissione Tributaria R egionale della Lombardia n. 38/19/2013, depositata l’11 aprile 2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 maggio 2024dal consigliere dott. Valentino Lenoci; -Rilevato che:
1. L’Agenzia delle Entrate - Ufficio di Desio 1, con distinti avvisi di accertamento notificati il 12 dicembre 2008 - previa ricostruzione induttiva della plusvalenza derivante dalla cessione di azienda posta in essere in data 8 gennaio 2001 tra la società Colorificio IV Novembre s.a.s. di Dell’Orto Federico e la società Colorificio IV Novembre s.r.l. – rideterminava , per l’anno d’imposta 2001, il maggior reddito d’impresa della predetta Colorificio IV Novembre s.a.s. di Dell’Orto Federico, e, di conseguenza, i maggiori redditi di partecipazione dei soci Dell’Orto Federico, Dell’Orto Andrea e Dell’Orto Vittorio. In detti avvisi veniva precisato che, avendo la società ed il socio accomandatario Dell’Orto Federico aderito al condono tombale di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, l’accertamento riguardava il solo reddito personale dei soci Dell’Orto Vittorio e Dell’Orto Andrea, che invece non avevano aderito alla definizione agevolata suddetta.
2. Avverso l’avviso di accertamento nei confronti della società (n. R1J020300599) , e gli avvisi di accertamento nei confronti dei soci accomandanti non aderenti al condono (n. R1J020300602 e n. R1J020300603), proponevano ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano i soci Dell’Orto Federico, Dell’Orto Andrea e Dell’Orto Vittorio (quali successori della società Colorificio IV Novembre s.a.s., nelle more cessata), nonché Dell’Orto Andrea e Dell’Orto Vittorio in R.G. N.26738/2013 Cons. est. Valentino Lenoci proprio; la Commissione T ributaria P rovinciale adìta, con sentenza n. 199/23/2010, accoglieva il ricorso suddetto, ritenendo che, a seguito dell’adesione della società al condono, anche i soci ne avrebbero beneficiato.
3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 38/19/2013, pronunciata il 4 febbraio 2013 e depositata in segreteria l’11 aprile 2013, accoglieva l’appello e confermava la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati.
4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Dell’Orto Federico, Dell’Orto Andrea e Dell’Orto Vittorio, sulla base di cinque motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste in giudizio con controricorso.
5. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la camera di consiglio del 26 aprile 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ., all’esito della quale è stata emessa ordinanza interlocutoria di rinvio a nuovo ruolo, avendo i ricorrenti aderito alla definizione agevolata ex artt. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e 1, comma 4, d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, con piano di rateizzazione dei pagamenti in scadenza il 30 novembre 2023.
È stata quindi fissata nuovamente la discussione del ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380-bis.1 cod. proc. civ., per l’udienza del 9 maggio 2024. I ricorrenti hanno depositato memoria. -Considerato che: R.G. N.26738/2013 Cons. est. Valentino Lenoci 1. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, avendo i ricorrenti, già soci accomandanti della società Colorificio IV Novembre s.a.s. di Dell’Orto Federico, aderito alla definizione agevolata x art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
I pagamenti previsti dal condono sono stati ultimati il 30 novembre 2023, come documentato dagli stessi ricorrenti. I soci medesimi, unitamente al socio accomandatario Dell’Orto Federico, erano intervenuti nel presente giudizio quali litisconsorti necessari, in qualità di successori della estinta società Colorificio IV Novembre s.a.s., nei cui confronti era stato emesso avviso di accertamento presupposto degli accertamenti emessi nei confronti degli accomandanti; per tale avviso di accertamento la società aveva aderito al condono c.d. tombale di cui alla legge n. 289/2002 (circostanza pacifica tra le parti).
3. Consegue l’estinzione del giudizio. Le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate. P. Q. M. La Corte di