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Ordinanza — n. 24691/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal when company profit audit is annulled, invalidating shareholder tax assessments based on it.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24691/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court annulled the Regional Tax Commission's decision dismissing Maria Barchetti's appeal regarding her 2005 income tax assessment. The key fact was that the tax authority had assessed Barchetti's personal income based on presumed extra-book profits distributed by her company, but a subsequent audit of the company itself was annulled. The court ruled that the tax authority cannot collect amounts from a shareholder based on a company audit that has been legally invalidated, as this violates the principle of contributory capacity.

Regesto Legislator

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Art. 53 Cost.; In cases where an audit of extra-book profits for a capital company is annulled, the resulting tax assessments against shareholders based on that annulled audit must also be annulled, as the underlying obligation has ceased to exist.

Parole chiave

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extra-book profits shareholder liability company audit annulment contributory capacity tax collection phase presumption of distribution tax appeal dismissal accesso agli atti del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 53 Cost.
Con il primo motivo si eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.Tale sentenza passava in giudicato per omessa impugnazione.
Cass. 20 dicembre 2023, n. 35602
Cass. 29 agosto 2019, n. 21801
Cass. 29 agosto 2019, n. 21801; Cass.
Cass. 13 gennaio 2017, n. 718
21801; Cass. 13 gennaio 2017, n. 718).
art. 68 d.lgs. n. 546/1992
024-2012-0011331564, con la quale veniva iscritta ex art. 68 d.lgs.
artt. 53 Cost
546/1992, nonché degli artt. 53 Cost.
artt. 295 cod. proc. civ
546/1992, nonché degli artt. 295 cod. proc. civ.
art. 53 Cost
Con il primo motivo si eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 20 dicembre 2023, n. 35602
Cass. 29 agosto 2019, n. 21801
Cass. 29 agosto 2019, n. 21801; Cass.
Cass. 13 gennaio 2017, n. 718
21801; Cass. 13 gennaio 2017, n. 718).
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26132/2019R.G. proposto da: BARCHETTI MARIA, elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia n. 691, presso lo studio del prof. avv. Giuseppe Tinelli dal quale è rappresentata e difesa unitamente all’avv. Maurizio De Lorenziin virtù di procura speciale a margine del ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria R egionale della Puglia – sezione staccata di Lecce n. 341/22/2019 , depositata il 7 febbraio 2019; CARTELLA DI PAGAMENTO - IRPEF 2005 R.G. N.26132/2019 Cons. est. Valentino Lenoci udita la relazione della causa svolta nell’adunanza incamera di consiglio del 9 maggio 2024 dal consigliere dott. Valentino Lenoci; -Rilevato che:

1. Con avviso di accertamento n. TVH010201451/2010, ritualmente notificato, l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Brindisi accertava, nei confronti di Barchetti Maria, maggior reddito da partecipazione societaria per l’anno 2005, con determinazione di maggiore IRPEF e relative addizionali. Tale avviso di accertamento veniva emesso sulla base di altro avviso di accertamento n. TVH030201246/2010, notificato in data 3 dicembre 2010 alla Demarauto s.r.l., della quale la Barchetti era socia al 60%, con il quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione maggior imposte ai fini IRES, IRAP ed IVA per il periodo d’imposta 2005, sulla scorta di due processi verbali di constatazione redatti dalla G.d.F. –Nucleo di Polizia Tributaria di Brindisi, ritenendosi quindi effettuata una distribuzione di utili extra-contabili ai soci.

2. Barchetti Maria impugna v a l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi la quale, con sentenza n. 115/03/2012, depositata il 19 aprile 2012, dichiarava inammissibile il ricorso per tardiva costituzione in giudizio, in quanto effettuata oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.Tale sentenza passava in giudicato per omessa impugnazione. Nei confronti di Barchetti Maria venivano quindi emesse tre cartelle di pagamento:

1) n. 024-2011-0006811074, con la R.G. N.26132/2019 Cons. est. Valentino Lenoci quale l’Ufficio provvedeva ad iscrivere a ruolo a titolo provvisorio il 50% delle maggiore somme accertate con l’avviso di accertamento emesso nei confronti della stessa Barchetti;

2) n. 024-2012-0011331564, con la quale veniva iscritta ex art. 68 d.lgs. n. 546/1992, l’ulteriore differenza, fino a concorrenza dei 2/3 della maggiori imposte sanzioni e interessi, a seguito della soccombenza in primo grado nel giudizio avverso l’avviso di accertamento (tale cartella è oggetto di impugnazione nel presente giud izio);

3) n. 024 - 2013-0004451264, mediante la quale veniva iscritto a ruolo, a titolo definitivo, sempre ex art. 68 d.lgs. n. 546/1992, il rimanente 1/3 delle somme accertate con l’avviso di accertamento, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione dello stesso avviso di accertamento (tale cartella è oggetto di impugnazione in altro giudizio).

3. Avverso la cartella di pagamento n. 024 - 201 2 - 0011331564 Barchetti Maria proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria P rovinciale di Brindisi la quale, con sentenza n. 583/02/2014, depositata il 26 maggio 2015, lo rigettava. Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia – sezione staccata di Lecce , con sentenza n. 341/22/2019, pronunciata il 28 gennaio 2019 e depositata in segreteria il 7 febbraio 2019, rigettava l’appello, compensando le spese.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Barchetti Maria, sulla base di tre motivi (ricorso notificato il 9 settembre 2019). R.G. N.26132/2019 Cons. est. Valentino Lenoci Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

5. Con decreto del 15 febbraio 2024 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio del 9 maggio 2024 , ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. La ricorrente ha depositato memoria. -Considerato che:

1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tremotivi. 1.1. Con il primo motivo si eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, la ricorrente che erroneamente la C.T.R. avrebbe ritenuto l’appello inammissibile per carenza di specificità dei motivi, in quanto, stante l’effetto devolutivo del gravame, la semplice riproposizione delle doglianze proposte in primo grado non rendeva l’appello inammissibile. 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 53 Cost. e 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Deduce la ricorrente che l’originario ricorso era stato proposto richiamando l’esito parzialmente favorevole del giudizio di primo grado promosso dalla Demarauto s.r.l., con riferimento all’avviso di accertamento emesso nei confronti di quest’ultima per presunti utili extra-contabili (il cui importo era stata ridimensionato dalla C.T.P. e dalla C.T.R.), e che ella aveva denunciato soltanto degli “errori di calcolo” dei maggiori utili distribuiti, così come quantificati nella cartella di pagamento, in relazione ai maggiori ricavi come accertati con riferimento R.G.

N.26132/2019 Cons. est. Valentino Lenoci all’accertamento societario, senza entrare nel merito dell’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 295 cod. proc. civ. e 39 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Rileva la contribuente che erroneamente la C.T.R. – nonostante fosse a conoscenza della pendenza del giudizio relativo all’accertamento societario presupposto – non avesse inteso sospendere il presente giudizio, nonostante la necessità di adeguare gli importi dovuti dalla contribuente alla determinazione che sarebbe stata effettuata in sede giudiziale, con riferimento alle maggiori imposte ed accessori richiesti alla società.

2. Così delineati i motivi di ricorso, questa Corte osserva quanto segue. 2.1.Il primo motivo è inammissibile. La C.T.R., invero, pur dichiarando incidentalmente che l’appello avrebbe potuto essere dichiarato inammissibile per mancanza di specificità dei motivi di appello, in realtà non dichiara affatto l’impugnazione inammissibile, entrando nel merito della controversia e quindi esaminando i relativi motivi di gravame. Conseguentemente, non sussiste alcun interesse della ricorrente ad impugnare con tale motivo la sentenza della corte regionale. 2.2.

Il secondo motivo è invece fondato. Ed invero, la cartella di pagamento impugnata è stata emessa sulla base dell’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio dei 2/3 delle R.G. N.26132/2019 Cons. est. Valentino Lenoci imposte e sanzioni accertatenei confronti della sig.ra Barchetti, ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. n. 546/1992, in forza del passaggio in giudicato della sentenza della C.T.P. di Brindisi che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento n. TVH010201451/2010, riguardante maggiori redditi di capitale per la partecipazione della stessa contribuente, per la quota del 60%, nella società Demarauto s.r.l.

Orbene, se è pur vero che la ricorrente, con il ricorso originario, abbia denunciato degli errori di calcolo nella quantificazione degli importi indicati in cartella, tali errori riguardano, tuttavia, la quantificazione dell’accertamento emesso nei confronti della Demarauto s.r.l., per gli importi come rideterminati dalla C.T.R. (e per gli effetti che avrebbero nella rideterminazione del reddito da partecipazione in capo alla socia Barchetti); tuttavia, la cartella di pagamento impugnata è stata emessa sulla base degli importi indicati invece nell’avviso di accertamento emesso nei confronti della socia per redditi da partecipazione, che è ormai divenuto definitivo.

Deve tuttavia osservarsi che, con riferimento all’avviso di accertamento societario, questo è stato parzialmente annullato a seguito di ricorso proposto dalla Demarauto s.r.l., giusta sentenza della C.T.P. di Brindisi n. 27/03/2012, depositata il 19 gennaio 2012, che determinava il maggiore imponibile ai fini IRES ed IRAP, per l’anno 2005, nell’importo complessivo di 35.424,58; a seguito di gravame dell’Ufficio, la C.T.R. della Puglia – sezione staccata di Lecce, con sentenza n. 673/24/2016 del 15 marzo 2016, accoglieva parzialmente R.G.

N.26132/2019 Cons. est. Valentino Lenoci l’appello, ritenendo legittime anche le riprese a tassazione di € 2.225,00 per acquisti di carburante ed € 12.637,37 per cessione di accessori auto. Tale ultima sentenza è stata confermata da questa Corte, che ha rigettato il relativo ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate, giusta ordinanza n. 35602 del 20 dicembre 2023. Orbene, ciò posto, deve rilevarsi che l’accertamento emesso nei confronti della società ha carattere oggettivamente pregiudiziale rispetto a quello emesso nei confronti del socio costituendone il presupposto fattuale e giuridico; conseguentemente, deve ritenersi che la sentenza -passata in giudicato - di accertamento negativo parziale dei presunti maggiori ricavi accertati in capo alla società, faccia stato - quale giudicato esterno - anche nei confronti della socia, in virtù dell’efficacia riflessa del giudicato, estesa ai soggetti estranei al processo, ma titolari di diritti dipendenti o subordinati alla situazione giuridica in esso definita, derivandone l’annullamento (parziale) dell’avviso di accertamento verso quest'ultimo, di cui è venuto meno il presupposto.

Al riguardo, questa Corte ha più volte ribadito che, in tema di effetti del giudicato, la sentenza che sia passata in giudicato, oltre ad avere un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi ed aventi causa, ne ha anche una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nel quale sia stata resa, qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, o comunque subordinati a questa. In coerenza con tali principi si R.G.

N.26132/2019 Cons. est. Valentino Lenoci è altresì precisato, nella materia tributaria, che la sentenza favorevole alla società contribuente, che esclude il conseguimento di superiori ricavi non contabilizzati a fini IRAP, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, può essere utilizzata, nonostante la diversità delle imposte, dal socio come prova nel giudizio tributario per contestare ai fini IRPEF i presunti utili percepiti nell'esercizio della medesima attività d'impresa, posto che, anche in difetto di espressa previsione legislativa, l'esclusione dello stesso dato economico e fattuale di partenza fa venir meno, di riflesso, anche la fonte giustificativa dei pretesi redditi incassati dal socio (Cass. 16 novembre 2011, n. 24049;

Cass. 4 dicembre 2015, n. 24793; Cass. 23 maggio 2019, n. 13989). Sulla scorta di tali principi, questa Corte ha già affermatoche, nel giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento relativo al socio di una società di capitali a ristretta base sociale,debba riconoscersi l'efficacia riflessa del giudicato formatosi nel giudizio intercorso tra l'Agenzia delle Entrate e la società, con cui sia stata accertata la insussistenza parziale di utili extracontabili della società. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, dunque, la validità dell'avviso in ordine a ricavi non contabilizzati, emesso a carico di società di capitali a ristretta base partecipativa, costituisce presupposto indefettibile per legittimare la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, con la conseguenza che l'annullamento dello stesso con sentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, avendo carattere pregiudicante, determina R.G.

N.26132/2019 Cons. est. Valentino Lenoci l'illegittimità dell'avviso di accertamento, notificato al singolo socio, che ipotizzi la percezione di maggiori utili societari (Cass.19 gennaio 2021, n. 752) L'accertamento negativo del maggior utile extracontabile della società rimuove, infatti, il presupposto da cui dipende l'accertamento del maggior utile da partecipazione del socio. Inoltre, come già chiarito da questa Corte, nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno (al pari di quella del giudicato interno) è rilevabile d’ufficio non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche quando il giudicato si sia formato - come nella specie - successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata.

Ancora, quando lo stesso giudicato si sia formato - come è pure accaduto nel caso di specie -in seguito a una sentenza di codesta Suprema Corte, quest’ultima può pervenire a conoscere la propria precedente pronuncia anche mediante quell’attività d’istituto (relazioni, massime ufficiali, consultazione del CED) che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante, nell’adempimento del duplice dovere della Corte di prevenire il contrasto di giudicati, in armonia con il divieto di bis in idem, e di conoscere i propri precedenti, nell’adempimento della funzione nomofilattica ad essa assegnata dall’art. 65, comma 1, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (cfr.

Cass. 22 giugno 2021, n. 17696; Cass. 27 luglio 2017, n. 18634; Cass. 4 dicembre 2015, n. 24740). Nella fattispecie in esame, peraltro, è pur vero che l’avviso di accertamento emesso nei confronti della socia Barchetti Maria per redditi di partecipazione nella Demarauto s.r.l. è divenuto definitivo, ma il relativo ricorso è stato dichiarato inammissibile R.G. N.26132/2019 Cons. est. Valentino Lenoci unicamente per ragioni di rito (deposito in segreteria oltre il termine di 30 giorni dalla sua notificazione), senza quindi una pronuncia sulla effettiva esistenza del maggior reddito accertato.

Conseguentemente, il parziale accoglimento (divenuto definitivo) del ricorso avverso l’avviso di accertamento societario integra un fatto parzialmente estintivo della pretesa tributaria, necessariamente destinato a riverberarsi anche sull’iscrizione a ruolo del maggior reddito di partecipazione societaria accertato nei confronti della Barchetti (che presuppone necessariamente l’accertamento del maggior reddito societario), e sulla relativa cartella di pagamento, che viene a mancare, sia pure parzialmente, dell’obbligazione presupposta (Cass. 20 dicembre 2023, n. 35602;

Cass. 29 agosto 2019, n. 21801; Cass. 13 gennaio 2017, n. 718). Né, d’altronde, può, invocarsi la circostanza che l’avviso di accertamento del reddito da partecipazione sia divenuto definitivo, in quanto tale accertamento, come detto, presuppone l’esistenza di un accertamento societario ed è da questo condizionato, ragion per cui, in ogni caso, l’Amministrazione finanziaria non può pretendere dalla contribuente (socia di società di capitali), neanche in fase riscossiva, un importo determinato in forza di un maggior reddito determinato sulla base di un accertamento societario di utili extra-contabili (presuntivamente ripartiti tra i soci) successivamente venuto meno (totalmente o parzialmente), in quanto, altrimenti, si realizzerebbe una palese violazione del principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost. 2.3.

Il terzo motivo deve ritenersi assorbito. R.G. N.26132/2019 Cons. est. Valentino Lenoci 3. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia – sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, la quale si atterrà al seguente principio di diritto: «in caso di ripartizione di utili extra-contabili ai soci di società di capitali a ristretta base partecipativa, nell’ipotesi in cui l’avviso di accertamento dei maggiori redditi in capo alla società venga annullato (totalmente o parzialmente) dal giudice tributario, tale annullamento riverbererà i suoi effetti anche sull’accertamento riguardante il maggior reddito di partecipazione in capo ai soci (effettuato in applicazione della presunzione di ripartizione degli utili extra-contabili in proporzione alle rispettive quote di partecipazione), anche laddove tale ultimo avviso di accertamento non venga impugnato dal socio o la relativa impugnazione venga rigettata o dichiarata inammissibile, ed anche se, con riferimento all’accertamento del reddito dei soci, sia stata emessa cartella di pagamento, non potendo, l’Amministrazione finanziaria, pretendere dal contribuente (socia di società di capitali), neanche in fase riscossiva, un importo quantificato in forza di un maggior reddito determinato sulla base di un accertamento societario di utili extra-contabili (presuntivamente ripartiti tra i soci) successivamente venuto meno (totalmente o parzialmente), essendo venuta a mancare, rispetto all’obbligazione indicata nella cartella di pagamento, l’obbligazione presupposta, e realizzandosi, altrimenti una violazione del principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost.» R.G.

N.26132/2019 Cons. est. Valentino Lenoci Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo motivo ed assorbito