Cassation court dismisses appeal claiming non-existence of appeal notice due to wrong address, ruling it is merely nullity requiring timely objection.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the appellant's claim that the appeal notice was non-existent because it was sent to a lawyer who had been replaced. The court distinguished between non-existence and nullity, holding that sending the notice to an incorrect address constitutes a nullity rather than a total lack of notification. Consequently, the defect must have been raised by challenging the appellate judgments themselves within the prescribed time limits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 164 c.p.c.; Art. 327 c.p.c.: The court distinguishes between non-existence and nullity of notification, ruling that sending an appeal to a substituted lawyer constitutes nullity, which must be raised by attacking the appealed judgment itself rather than claiming non-existence.
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Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26737/2017R.G. proposto da: FRANCESCANGELI MAFALDA, elettivamente domiciliata in Roma, viale Liegi n. 42, presso lo studio dell’avv. Roberto G. Aloisio dal quale è rappresentata e difesa, unitamente all’avv. Cristiano Augusto Tofani, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, entrambe domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale sono rappresentatee difese ex lege ; - resistenti - CARTELLA DI PAGAMENTO -IRPEF 1998 R.G.
N.26737/2017 Cons. est. Valentino Lenoci avverso la sentenza della Commissione Tributaria R egionale del Lazion. 2243/10/2017, depositata il 14 aprile 2017; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza incamera di consiglio del 10 maggio 2024 dal consigliere dott. Valentino Lenoci; viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. Stefano Visonà, che ha concluso per il rigetto del ricorso; -Rilevato che:
1. EquitaliaSud s.p.a., in data 7 giugno 2007, notificava alla sig.ra Francescangeli Mafaldala cartella di pagamento n. 097- 2007-0138659788-000, tramite la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 1.490.008,37, conseguente a tre avvisi di accertamento (n. RCB010301393; n. RCB010301395; n. RCB010301259), notificati in data 12 ottobre 2006, e relativi agli anni d’imposta 1998, 1999 e 2000. Avverso tale cartella di pagamento e gli avvisi di accertamento in questione Francescangeli Mafalda proponeva tre distinti ricorsi dinanzi alla Commissione T ributaria Provinciale di Roma, la quale, con sentenze nm. 172/48/2008, 173/48/2008 e 174/48/2008, depositate il 26 settembre 2008, li accoglieva, annullando la cartella impugnata.
Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza nn. 346/01/2010, 347/01/2010 e 348/01/2010, depositate in data 23 giugno 2010, riformava le decisioni di primo grado, confermando gli accertamenti dell’Ufficio impositore. A seguito del passaggio in giudicato di tali sentenze, Equitalia Sud s.p.a. (ora Agenzia delle Entrate –Riscossione) notificava R.G. N.26737/2017 Cons. est. Valentino Lenoci a Francescangeli Mafalda cartella dipagamento n. 097-2014- 00265055608-888, oggetto del presente giudizio.
2. Avverso tale cartella di pagamento Francescangeli Mafalda proponeva ricorso dinanzi alla Commissione T ributaria Provinciale di Roma, deducendo l’inesistenza delle sentenze della C.T.R. del Lazio nn. 346/01/2010, 347/01/2010 e 348/01/2010, in quanto l’atto di appello e l’avviso di fissazione di udienza erano stati inviati a difensore che era stato sostituito nel corso del giudizio di primo grado, e quindi, stante l’inesistenza delle notifiche, dovevano ritenersi inesistenti anche le relative sentenze di appello. La C.T.P. di Roma, con sentenza n. 6331/19/2015, dichiarava inammissibile il ricorso, compensando le spese.
3. Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 2243/10/2017, pronunciata il 20 marzo 2017 e depositata in segreteria il 14 aprile 2017, rigettava l’appello, compensando le spese.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Francescangeli Mafalda, sulla base di un unicomotivo (ricorso notificato il 13-14 novembre 2017). L’Agenzia delle Entratee l’Agenzia delle Entrate – Riscossione si sono costituite in giudizio al solo fine di partecipare all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370, comma 1, cod. proc. civ.
5. Con decreto del 16 febbraio 2024 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzia questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 10 maggio 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. R.G. N.26737/2017 Cons. est. Valentino Lenoci E’ intervenuto il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. Stefano Visonà, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria. -Considerato che:
1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente eccepisce violazione degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; 24 e 111 Cost. e 6 Convenzione Europea dei Diritto dell’Uomo; 156, 157, 160, 291, 327 e 330 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), dello stesso codice. Deduce, in particolare, che, avendo ella, nel corso di giudizi di primo grado avverso la cartella di pagamento n. 097-2007- 0138659788-000 e gli avvisi di accertamento presupposti, sostituito il difensore, la notificazione degli atti di appello al precedente difensore era da considerarsi totalmente inesistente, e ciò aveva comportato la nullità degli interi processi e delle sentenze che lo avevano definito.
2. Il motivo è infondato. L’art. 330 cod. proc. civ., che disciplina il luogo di notificazione delle impugnazioni, impone che il relativo atto debba essere notificatonon alla parte personalmente ma al suo procuratore, e in caso ne abbia più d'uno, al domiciliatario, purché esercente entro il distretto. Questa Corte ha tuttavia più volte chiarito che la mancanza del rispetto del luogo di notificazione produce di per sé la nullità, e non l'inesistenza della notifica, purché essa venga effettuata in un luogo che ha una connessione con la parte.
Si è detto, infatti , che la violazione dell'obbligo, posto dall'art. 330, comma 1, cod. proc. civ., di eseguire la notificazione R.G. N.26737/2017 Cons. est. Valentino Lenoci dell'impugnazione alla controparte non direttamente, ma nel domicilio eletto, comporta, ai sensi dell'art. 160 cod. proc. civ., la nullità della notificazione stessa e tale vizio, se non rilevato dal giudice d' appello -che deve ordinare la rinnovazione della notifica a norma dell'art. 291 dello stesso codice -e non sanato dalla costituzione dell'appellato, a sua volta comporta la nullità dell'intero processo e della sentenza che lo ha definito (Cass.23 settembre 2019, n. 23593;
Cass. 24 luglio 2014, n.16801). Le Sezioni Unite hanno poi di recente tracciato la distinzione tra inesistenza e nullità dell'attività notificatoria, restringendo la nozione di inesistenza ai casi in cui l'atto manchi degli elementi essenziali per essere riconducibile all'attività di notificazione, ed espungendo il mancato rispetto dei luoghi ove notificare dagli elementi essenziali della notifica: «l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
Tali elementi consistono: a ) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridicadi compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba R.G. N.26737/2017 Cons. est. Valentino Lenoci comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa» (Cass., sez. un., 20 luglio 2016, n. 14916; v. anche Cass. 8 settembre 2022, n. 26511).
Alla luce di tutti i principi richiamati, la notifica dell’atto di appello proposto avverse le sentenze rese in primo grado nei giudizi avverso la cartella di pagamento n. 097-2007- 0138659788-000 e gli avvisi di accertamento presupposti, in quanto effettuata in un luogo diverso da quello riguardante il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, non può dirsi inesistente, ma soltanto nulla; trattandosi quindi di nullità, il relativo vizio avrebbe dovuto essere fatto valere impugnando tardivamente le sentenze di appello rese nel primo giudizio, secondo quanto previsto dall’art. 327, comma 2, cod. proc. civ., dimostrando non solo lanullità della notificazione dell’atto introduttivo, ma anche il fatto che, a causa di quel vizio, la ricorrente non aveva potuto acquisire conoscenza dell’atto e del conseguente processo (Cass. 20 novembre 2012, n. 20307).
3. Consegue il rigetto del ricorso. Nulla per le spese, stante la mancata attività difensiva delle resistenti. Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare parte ricorrente tenuta al pagamento di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. R.G. N.26737/2017 Cons. est. Valentino Lenoci P. Q. M. La Corterigetta il ricorso. Dichiara parte ricorrente tenuta al pagamento di una s