Cassation court dismisses tax appeal when co-obligated party's simplified dispute resolution extinguishes the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal against the liquidation notice extinguished because the co-obligated buyer resolved the dispute via simplified procedures. The taxpayer argued the matter remained pending, but the court found the buyer's request for simplified resolution, payment proof, and the subsequent presidential decree establishing the case's extinction were sufficient evidence. Consequently, the legal benefit of the co-obligated party's resolution automatically applied to the taxpayer's pending case, terminating the litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130; Art. 5, comma 13, della legge 31 agosto 2022, n. 130: The simplified resolution of a dispute by a co-obligated party automatically benefits other parties, including those for whom the controversy is no longer pending, provided the same act is being contested.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26005/2020 del ruolo generale, proposto DA l’A GENZIA DELLE ENTRATE (codice fiscale 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE – CONTRO DI L ENA R OSA (codice fiscale DLN RSO 44S55 F839 Q), nata a Napoli il 15 novembre 1944 ed ivi residente alla Via 2 Luglio 1820, n. 4, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del controricorso, dagli avv.ti Marco Serpone (codice fiscale SRP MRC 74L27 F839 Q) e Remo Signorello (codice fiscale SGN RME 81M05 F839 U), quest’ultimo con studio in Roma, al Foro Traiano, n. 1/A. - CONTRORICORRENTE – ESTINZIONE DEFINIZIONE AGEVOLATA COOBBLIGATO ’ per la cassazione della sentenza n. 3596/25/2020 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 13 luglio 2020, notificata il 21 luglio 2020.
U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 29 maggio 2024 dal Consigliere Ugo Candia; CONSIDERATO CHE :
1. oggetto di controversia era l’avviso di liquidazione indicato in atti, con cui l’Ufficio rideterminava il valore dell’unità immobiliare oggetto di compravendita in data 15 maggio 2017 (registrato il 24 maggio 2017) tra la ricorrente (venditrice) e la Siderom S.p.A. (acquirente), recuperando a tassazione la maggiore imposta di registro nella misura di 38.376,00 €;
2. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate;
3. l’Agenzia delle Entrateimpugnava detta pronuncia con ricorso notificato in data 8 ottobre 2020, formulando due motivi di cassazione;
4. Rosa di Lena resisteva con controricorso notificato il 12/20 novembre 2020;
5. con istanza depositata in data 29 febbraio 2024,Rosa di Lena ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, rappresentando che il medesimo avviso di liquidazione era stato impugnato dalla società coobbligata Siderom S.p.A., con giudizio pendente presso questa Corte e definito ai sensi della legge 31 agosto 2022, n. 130, con conseguente estinzione del relativo procedimento, giusta decreto presidenziale n. 417/2023; R ITENUTO CHE :
1. che la documentazione prodotta consente di dichiarare estinto il giudizio per effetto della definizione agevolata della lite da parte della società acquirente coobbligata;
2. l’istante ha, infatti, documentato la presentazione da parte di tale società della domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, concernente il medesimo avviso di liquidazione, il pagamento della relativa somma (comprovato dal modello F/24 prodotto) ed ha prodotto il decreto presidenziale n. 417/2023 che ha dichiarato estinto il giudizio n. 24131/2020 di ruolo generale promosso dalla citata coobbligata Siderom S.p.A., dando atto della regolare definizione della controversia nelle forme previste dal citato art. 5, dell’assenza di un provvedimento di diniego e di un’istanza di trattazione del relativo giudizio;
3. ai sensi dell’art. 5, comma 13, della legge 31 agosto 2022, n. 130, «La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8» (controversia autonoma intesa come quella relativa a ciascun atto impugnato), che nella specie non ricorre essendo medesimo l’atto impugnato dalle parti private;
4. la richiesta pronuncia estintiva, quindi, va adottata anche per il presente giudizio;
5. le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 5, comma 5, seconda parte, cit.);
6. il tenore della pronunzia esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, come tale, di stretta interpretazione; la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. T., 4 maggio 2023, n. 11672); P . Q . M . la Corte dichiara l’est