Cassation Court remands customs sanction case to new hearing due to lack of nomofilactic relevance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to a new hearing rather than issuing a substantive ruling. Francesco Sessa challenged customs sanctions and confiscation orders for importing goods without declaration, arguing good faith despite crossing an unguarded border. The Court determined the issues lacked nomofilactic relevance for establishing binding legal principles, necessitating a fresh hearing to clarify the administrative agency's position.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis.1 c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: When a cassation appeal concerns a case where the legal issues do not possess nomofilactic relevance for establishing binding jurisprudence, the Court may decide to remand the case to a new hearing.
Parole chiave
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4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17364/2020 R.G. proposto da: SESSA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio dell’avvocato VOLTAGGIO ANTONIO (VLTNTN54R25H501F), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BONOMI LUIGI (BNMLGU61L29L682D) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliata in ROMA,VIA DEI PORTOGHESI 12 , presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS802240305870), che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
DELLA LOMBARDIA n. 747/09/20depositata l’11/03/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. RILEVATO CHE 1.Con la sentenza n. 747/09/20 dell’11/03/2020, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da Francesco Sessa nei confronti della sentenza n. 79/03/19 della Commissione tributaria provinciale di Varese (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso un atto di contestazione di violazioni della legge doganale, con il quale venivano applicate le sanzioni e veniva disposta la confisca della merceoggetto di sequestro. 1.1.Come si evince dalla sentenza impugnata, Francesco Sessa, residente a Melide (Svizzera) , acquistava un orologio Rolex presso una gioielleria di Varese, provvedeva all’espletamento delle formalità doganali per l’esportazione e l’importazione della merce presso il valico turistico di Gaggiolo e, quindi, rientrava immediatamente in Italia attraverso il valico non presidiato di Clivio San Pietro, così importando nel territorio unionale merce di valore superiore all’importo in franchigia senza rendere la relativa dichiarazione. 1.2.La CTR respingeva l’appello di Francesco Sessa, evidenziando che:
a) a seguito del superamento del valico di frontiera senza rendere la temporanea dichiarazione il ricorrente aveva già compiuto il fatto materiale dell’esportazione di un bene ormai uscito dal territorio dell’Unione in assenza di dichiarazione;
b) doveva escludersi la buona fede del ricorrente in ragione del suo comportamento anomalo (essere ritornato immediatamente in Italia da un valico non presidiato più distante). 2.Avverso la sentenza di appello Francesco Sessa proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 3.L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) resisteva in giudizio con controricorso. 4.Con ordinanza interlocutoria dell’11/08/2023, questa Corte, preso atto dell’istanza di estinzione della controversia depositata dal contribuente, rinviava la causa a nuovo ruolo al fine di ottenere chiarimenti da ADM. 5.Con ulteriore ricorso proposto in pendenza del presente giudizio Francesco Sessa impugnava il diniego di definizione agevolata opposto da ADM, affidando l’impugnazione a due motivi. 6.ADM resisteva con controricorso. 7.Il ricorrente depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE 1.La rilevanza nomofilattica delle questioni oggetto di trattazione nel presente procedimento, con particolare riferimento alla definibilità di un atto di contestazione sanzioni che involge anche la confisca, consiglia la trattazione della presente controversia in pubblica udienza. 2.La causa va, dunque, rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo p