Cassation court allows appeal against tax authority, ruling notification irregularity not cured by mere knowledge of tax notices.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed Francesco Fadel's appeal against the Regional Tax Commission's rejection of his claim regarding irregular tax notice notifications. Fadel argued that the lack of a formal registered letter for the informational notice rendered the subsequent notification invalid, while the Commission contended that his knowledge of the rectification notices via a prior PDF-intimazione cured any defects. The court ruled that the statutory cure for notification defects requires an actual challenge to the tax acts, which did not occur, thereby invalidating the Commission's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 140, Art. 156 cod. proc. civ.; Art. 36 D.Lgs. 546/1992; Art. 6, 7 L. 212/2000: Notification defects in tax proceedings are cured only by the taxpayer's explicit challenge to the acts, not merely by their knowledge or receipt.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28694/2021 R.G. proposto da: FADEL FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA , CORSO TRIESTE 27, presso lo studio dell’avvocato CAPUTO LINA (CPTLNI79T70A783X), rappresentato e difeso dall'avvocato CORTI GUIDO (CRTGDU74S05E507T) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliat a in ROMA,VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
DELLA LOMBARDIA n. 1398/04/21depositata il 08/04/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. RILEVATO CHE 1.Con la sentenza n. 1398/04/21 del 08/04/2021, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da Francesco Fadel nei confronti della sentenza n. 65/01/19 della Commissione tributaria provinciale di Lecco (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di intimazione concernente IVA ed altri tributi relativi all’anno d’imposta 2011. 1.1.L’avviso di intimazione conseguiva alla notifica di alcuni avvisi di rettifica, dei quali il ricorrente contestava la ricezione. 1.2.La CTR respingeva l’appello di Francesco Fadel, evidenziando che:
a) gli avvisi di rettifica erano stati notificati al contribuente e risultava agli atti che questi ne aveva avuto conoscenza, sicché era irrilevante la regolarità della notificazione avvenuta con il rito degli irreperibili;
b) la notifica dell’intimazione era stata legittimamente effettuata con allegazione dell’intimazione in formato pdf, anziché p7m, non essendo derivato da tali modalità di notificazione alcun pregiudizio per il ricorrente. 2.Avverso la sentenza di appello Francesco Fadel proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3.L’Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito AER) resisteva in giudizio con controricorso. CONSIDERATO CHE 1.Con l’unico motivo di ricorso Francesco Fadel deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 140 e 156 cod. proc. civ., dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e degli artt. 6 e 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212, nonché omessa ed insufficiente motivazione.
In buona sostanza, il ricorrente contesta la regolarità della notificazione degli avvisi di accertamento, avvenuta ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. senza il deposito della raccomandata informativa, e la equipollenza della conoscenza che –secondo la CTR – avrebbe avuto degli avvisi di rettifica. 1.1.Il motivo è fondato. 1.2.La CTR ha affermato l’irrilevanza della regolarità della notifica nei confronti del contribuente degli avvisi di rettifica per l a conoscenza che quest’ultimo ha avuto dei predetti avvisi in ragione di un avviso di intimazione precedentemente notificato, sicché ogni eventuale nullità dovrebberitenersi sanata ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ. 1.3.In realtà, la sanatoria prevista dall’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. implica la intervenuta impugnazione degli atti impositivi a dispetto della nullità della notificazione, sanatoria che, in ipotesi, non si è in alcun modo verificata, non essendo stati detti avvisi impugnati. 1.4.Ha errato, pertanto, la CTR nel ritenere la sussistenza di una sanatoria ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. in assenza di una impugnazione e in ragione della semplice conoscenza che il ricorrente ha avuto aliunde dell’avviso di rettifica, ritenendo altresì irrilevante procedere all’esame della regolarità della notificazione. 2.In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa c