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Decreto — n. 24603/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal after plaintiff formally renounces the legal action on September 13, 2024.

Numero d'incarto Decreto — n. 24603/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal renunciation of the legal action. The appellant, Nicola Casuccio, withdrew the recourse against the Italian Revenue Agency's second-instance judgment on May 23, 2024. Consequently, the court ruled that no further proceedings were necessary and the case was terminated without addressing the merits.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the litigation, rendering further judicial intervention unnecessary.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of litigation Italian Revenue Agency Corte di Cassazione procedural renunciation

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato il 23 maggio 2024 con il quale ilricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato chenon si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 23 maggio 2024 con il quale ilricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato chenon si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

ricorso n. 24304/2023proposto da: CASUCCIO NICOLA, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Enrico Marello; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore, ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Piemonte , n. 270 / 03 /20 23 , depositata il 7 giugno 2023. Visto l’atto depositato il 23 maggio 2024 con il quale ilricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato chenon si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 12/09/2024 Il Presid