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Decreto — n. 24588/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 24588/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 24588/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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E T O Sul ricorso n. 340/2023proposto da: FRANCESCO PECCIANTI, rappresentatoe difeso, anche in via disgiuntiva tra loro, dagli Avv.ti Tonio Di Iacovo, Delia Berto e Benedetta Rossi ed elettivamente domiciliato presso di loro in Roma, Viale Castro Pretorio n. 122, Studio Pirola Pennuto Zei Associati; -ricorrente - contro COMUNE DI BIBBONA,in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti prof. Pasquale Russo, Fabio Coli eFrancesco Padovani ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Sara Menichetti in Roma alla via Giuseppe Zanardelli n.c. 34; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscanan. 757/2/2022, depositata il 27 maggio 2022. Visto l’atto depositato il 4 giugno 2024 con il qualeil ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 24588/2024 — snciv · Corte di Cassazione: E T O Sul ricorso n. 340/2023proposto da: FRANCESCO PECCIANTI, rappresentatoe difeso, anche in via disgiuntiva tra loro, dagli Avv.ti Tonio Di Iacovo, Delia Berto e Benedetta Rossi ed elettivamente domiciliato presso di loro in Roma, Viale Castro Pretorio n. 122, Studio Pirola Pennuto Zei Associati; -ricorrente - contro COMUNE DI BIBBONA,in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti prof. Pasquale Russo, Fabio Coli eFrancesco Padovani ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Sara Menichetti in Roma alla via Giuseppe Zanardelli n.c. 34; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscanan. 757/2/2022, depositata il 27 maggio 2022. Visto l’atto depositato il 4 giugno 2024 con il qualeil ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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ritiro dell'istanza giudiziaria rinuncia al dibattimento orale declinatoria di competenza rinuncia al brevetto tacita revoca dell'opposizione diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 4 giugno 2024 con il qualeil ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

E T O Sul ricorso n. 340/2023proposto da: FRANCESCO PECCIANTI, rappresentatoe difeso, anche in via disgiuntiva tra loro, dagli Avv.ti Tonio Di Iacovo, Delia Berto e Benedetta Rossi ed elettivamente domiciliato presso di loro in Roma, Viale Castro Pretorio n. 122, Studio Pirola Pennuto Zei Associati; -ricorrente - contro COMUNE DI BIBBONA,in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti prof. Pasquale Russo, Fabio Coli eFrancesco Padovani ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Sara Menichetti in Roma alla via Giuseppe Zanardelli n.c. 34; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscanan. 757/2/2022, depositata il 27 maggio 2022. Visto l’atto depositato il 4 giugno 2024 con il qualeil ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 12/09/