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Ordinanza Interlocutoria — n. 24585/2024 — snciv Generato dall'IA

Court suspends tax registration dispute due to taxpayer's formal commitment to adopt debt reduction scheme.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24585/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax registration dispute pending the completion of the taxpayer's commitment to a debt reduction scheme. The appellant company had formally adopted the 'rottamazione quater' agreement, promising to waive pending proceedings and pay outstanding amounts. Consequently, the court applied the statutory suspension rule to remand the case for execution of payments.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 236 della legge n. 197/2022; When a taxpayer formally adopts a debt reduction scheme and commits to suspending related litigation, the court must suspend the proceedings and remand the case pending payment execution.

Parole chiave

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rottamazione quater sospensione giudizio imposta di registro adesione definizione agevolata rinviamento a nuovo ruolo carichi tributari impegno a rinunciare imposta sull'acquisto

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022
il comma 236 dell’art. 1 della legge n.
comma 236 dell'art. 1 della legge n. 197/2022
il comma 236 dell’art. 1 della legge n.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.25559/2020 R.G. proposto da : CECCHIGNOLA NORD s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA VIA G FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANI FRANCESCO (CRSFNC78L14A773B) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro COSTRUZIONI PARTECIPAZIONI FINANZIAMENTI GESTIONI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatosiin ROMA VIA G PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato TURCO ALESSANDRO (TRCLSN58E10C349I) che larappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 7072/2019 depositata il 19/12/2019.

RILEVATO CHE 1. la Cecchignola Nord s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione, sulla base di tremotivi, avverso la sentenza n. 7072/9/2019 con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione notificato alla ricorrente ed alla condebitrice solidale Costruzioni, Partecipazioni, Finanziamento e Gestioni s.r.l., per imposta di registro ed ipocatastale, relativo all’atto di compravendita intercorso fra le predette società;

2. la Costruzioni, Partecipazioni, Finanziamento e Gestioni s.r.l., coobbligata in via solidale con la società contribuente ricorrente, ha depositato atto denominato controricorso con ricorso incidentale;

2. l’Agenzia delle entrate ha resistito al ricorso principale con controricorso; CONSIDERATO CHE 1. risulta dagli atti che la società ricorrente, in relazione alla cartella cui è sotteso l’avviso di liquidazione oggetto del presente giudizio, ha presentato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (“rottamazione- quater”) (Art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022), assumendo l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione” e provvedendo ad effettuare, altresì, i pagamenti maturati ed ha chiesto sospendersi l’odierno giudizio;

3. il comma 236 dell’art. 1 della legge n. 197/2022, applicabile alla fattispecie in esame, prevede che nelle more del perfezionamento dell’adesione, il giudizio è sospeso dal giudice, sicché la causa va rinviata a nuovo ruolo in attesa dell’esecuzione dei pagamenti previsti.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data 27 giugno 2024. La Presidente (Angelina-Maria Perrino)