Cassation court remands tax dispute to lower court for agency to clarify fiscal positions under simplified procedures.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the tax agency's appeal and remanded the case to a new hearing date. The lower court had previously ruled on deductible costs for a company's legal representative, with some parties winning and others losing. The court ordered the tax agency to provide detailed clarifications regarding fiscal positions defined under simplified procedures before the case could proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.; The Court remands the case to a new hearing to allow the tax authority to interpose arguments and clarify specific fiscal positions defined under simplified procedures.
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C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 9278-2018, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente – Contro: GIUSEPPE DE MARTINO, in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della SERVISAN S.A.S. DI GIUSEPPE DE MARTINO C., rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli AVV.TI ORESTE CANTILLO (orestecantillo@ordineavvocatiroma.org) e GUGLIELMO CANTILLO (avv.guglielmocantillo@legalmail.it), presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, al LUNGOTEVERE DEI MELLINI, n. 17; -controricorrenti – nonché contro:
ALESSANDRO DE MARTINO, rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli AVV.TI FILIPPO CASTALDI (filippocastaldi@pec.giuffre.it) e NICOLA DE PRISCO (n.deprisco@avvocatinocera-pec.it), presso i quali è elett.te dom.to; -controricorrente – contro: ANNA RITA GALLO, in proprio e nella qualità di erede di TERESA LA CROCE, nonché LUISA SFORZA e CARLO DE MARTINO, rapp.ti e dif.si, le prime due in virtù di procura speciale in calce al controricorso ed il terzo anche ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ., dagli AVV.TI CARLO DE MARTINO (c.demartino@pec.ordineavvocatinocerainferiore.it) e NICOLA DE PRISCO (n.deprisco@avvocatinocera-pec.it), presso i quali sono elett.te dom.ti; -controricorrenti – nonché contro:
ELISABETTA GALLO; -intimata – avverso la sentenza n. 7632 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, sez. st. di SALERNO, depositata il 18/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere Dott. SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA Sulla scorta di un PVC redatto in data 17.05.2010 dalla G.d.F. di Salerno, in esito a una verifica fiscale relativa agli anni di imposta 2006, 2007 e 2008, venivano emessi nei confronti della società SERVISAN tre avvisi di accertamento, mediante si recuperava l’IVA indebitamente detratta ed esano effettuate riprese ai fini delle II.DD., in ragione dei costi indeducibili riscontrati e del maggior imponibile accertato.
Venivano, dunque, attribuiti pro quota ai soci De Martino Giuseppe, De Marino Alessandro, De Martino Carlo, Sforza Luisa, Gallo Anna Rita, La Croce Teresa i maggiori redditi da partecipazione. Nella prospettazione erariale sussistevano costi indeducibili con riferimento alle prestazioni professionali espletate in favore della società da Giuseppe De Martino, che ne era, in realtà, il rappresentante legale. I soci e la società proponevano distinti ricorsi. La CTP di Salerno, con la sentenza n. 461/15/2012 rigettava i ricorsi della SERVISAN s.a.s. e dei soci Giuseppe De Martino e Alessandro Demartino, mentre accoglieva quelli di Sforza Luisa, Gallo Anna Rita in proprio, Gallo Anna Rita e Gallo Elisabetta quali eredi di La Croce Teresa e De Martino Carlo.
La medesima CTP, con la successiva sentenza n. 66/15/2013, rigettava anche per l’anno 2007 i ricorsi della SERVISAN s.a.s. e dei soci De Martino Giuseppe e Alessandro e accoglieva quelli dei soci Sforza Luisa, Gallo Anna Rita in proprio, Gallo Anna Rita e Gallo Elisabetta quali eredi di La Croce Teresa e De Martino Carlo. Con sentenze nn. 2103-2104-2105-2106-2107- 2108-2109, depositate in data 13/05/2014 la CTP rigettava i ricorsi dei soci in relazione a quanto dagli stessi dovuto come maggior importo di imposte dirette. Tutte le sentenze venivano impugnate dalla società e dai soci.
La CTR della Campania, disposta la riunione dei separati gravami, con sentenza n. 7632/2017, riconosceva la piena deducibilità dei costi dedotti dalla società Servisan s.a.s. in relazione alle prestazioni fatturate dal dott. Giuseppe De Martino, mentre riconosceva solo parzialmente la deducibilità degli altri costi recuperati a tassazione, in misura corrispondente a quanto quantificato dal c.t.u. nominato in corso di giudizio. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Gallo Anna Rita, Sforza Luisa e De Martino Carlo, resistono con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria n. 1672/2024, depositata il 16 gennaio 2024, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per consentire alle parti di interloquire su un punto rilevante investito dalla controversia. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt. 104 e 109 del D.P.R. n. 917/86, nonché dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, co 1 n.
3) c.p.c., per avere la CTR riconosciuto la deducibilità di costi portati in detrazione dalla Servisan s.a.s. e rappresentati dai compensi per l’attività svolta dal socio e legale rappresentante dell’ente dott. Giuseppe Di Martino; nella prospettazione erariale le prestazioni ulteriori non ricomprese tra quelle remunerate in misura fissa e sulla base dell’una tantum prevista dai rapporti contrattuali in essere fra le parti risultavano, per un verso, indimostrate, per altro verso, liquidate in modo esorbitante rispetto agli standardcontrattuali.
Con il secondo motivosi deduce la violazione dei principi generali in materia di onere della prova Violazione e/o falsa applicazione dell’art 2729 cc in relazione all’art 360, co, 1, n. 3 c.p.c., per avere la C.T.R. incentrato la decisione su presunzioni inutilizzabili. Con il terzo motivo si adombra la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art 132 c.p.c. e dell’art 36 del D.Lgs. n. 546/1992 in relazione all’art 360 co 1 n 4 c.p.c., per “il palese difetto di motivazione della sentenza”. Va rilevato in via preliminare che agli atti è documentato l’avvenuto accesso, da parte dei soci della Servisan s.a.s. di Giuseppe Di Martino C., a procedure di definizione agevolata ex artt. 6 e 7, co. 2, lett. b), e co. 3, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con modif., dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.
Osserva questa Corte che la causa va necessariamente rinviata a nuovo ruolo. Occorre, infatti, consentire all’Agenzia delle Entrate di interloquire – con nota esplicativa dettagliata – in ordine alle singole posizioni fiscali analiticamente documentate in atti. L’Agenzia va, in particolare, onerata – tenuto conto del compendio documentale versato in costanza di giudizio e di quello ulteriormente a sua disposizione –di puntualizzare: i.quali tra le posizioni correlate agli atti impositivi oggetto del presente giudizio possano dirsi integralmente definite in forza delle procedure di definizione agevolata avviate; ii.quali tra le posizioni de quibus siano state definite solo parzialmente, con la specificazione, in tal caso, dell’esatta misura dei pagamenti eseguiti e di quelli a tutt’oggi ancora dovuti dai singoli destinatari degli atti impositivi; iii.quali fra le posizioni sottese agli atti impositivi per cui è causa siano rimaste estranee al perimetro delle singole definizioni agevolate intraprese in corso di giudizio;
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, onerando l’Agenzia di interloquire co