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Ordinanza — n. 24559/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax authority's appeal against regional court, permitting inductive tax audit based on strong presumptions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24559/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against the Regional Tax Court's decision, ordering the annulment of the lower court's judgment. The Regional Court had previously rejected the tax authority's audit findings, but the Cassation Court found it had failed to examine the inductive audit framework. The Court ruled that strong, precise, and concordant presumptions regarding undeclared revenues and unjustified negative margins justified the audit despite formal accounting regularity. Consequently, the Regional Court's decision was annulled and the case remitted for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973; Art. 54, comma 5, d.P.R. n. 633/1972: In an inductive-analytical audit, the tax authority may proceed based on strong, precise, and concordant presumptions of undeclared activities or non-existent liabilities, regardless of the formal regularity of the accounting books.

Parole chiave

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inductive tax audit strong presumptions undeclared revenues negative margin tax authority powers motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Nel caso di specie, è pacifico che si verta in un’ipotesi di accertamento analitico-induttivo, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett.
Art. 54, comma 5, d.P.R. n. 633/1972
600/1973, e dell’art. 54, comma 5, del d.P.R.
Art. 360, comma 1, num. 5), cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, comma 1, num.
art. 112 cod. proc. civ
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 8 maggio 2023, n. 12131
Cass. 13 ottobre 2022, n. 29952
Cass. 13 ottobre 2022, n. 29952).
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22210/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro PUNTO ELLE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro- tempore, con sede in Torino, strada San Mauro n. 126, elettivamente domiciliata in Roma, via Luigi Luciani n. 1, presso lo studio dell’avv. Daniele Manca Bitti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulio Vinciguerra, Luigi Fiorini e Daniele Manca Bitti in virtù di procura speciale in calce al controricorso, - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione T ributaria R egionale delPiemonte n. 248/22/2016, depositata il 22 febbraio 2016 ; AVVISO DI ACCERTAMENTO –IRES- IRAP-IVA 2008 R.G. N.22210/2016 Cons. est. Valentino Lenoci udita la relazione della causa svolta nell’adunanza incamera di consiglio del 10 maggio 2024 dal consigliere dott. Valentino Lenoci; -Rilevato che:

1. A seguito di verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale II di Torino emetteva avviso di accertamento n. T7G031100449/2012 nei confronti della società Punto Elle s.r.l., esercente l’attività di commercio all’ingrosso di materiali da costruzione, a seguito di pregresso processo verbale di constatazione, che veniva richiamato nella motivazione dell’atto, notificato in data 21 aprile 2011. Con tale avviso di accertamento veniva rideterminato il reddito d’impresa conseguito per l’anno 2008, sulla base di n. 8 rilievi riguardanti costi non ammessi in detrazione (in quanto non inerenti, non di competenza o non validamente documentati) e ricavi non contabilizzati e non dichiarati, con conseguente rideterminazione delle imposte IRES, IRAP ed IVA e relativi interessi e sanzioni. I rilievi n. 6 e n. 8 venivano annullati in autotutela dall’Ufficio, che rideterminava quindi la pretesa erariale con l’atto n. T7GX31100175.

2. La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento limitatamente ai rilievi nn. 1, 2, 5, 6 e 8 con ricorso dinanzi alla Commissione T ributaria P rovinciale di Torino la quale, con sentenza n. 154/13/2013, depositata il 6 novembre 2013, lo accoglieva, annullando l’avviso di accertamento in relazione ai rilievi oggetto di impugnazione, e condannando l’Ufficio alla rifusione delle spese di lite.

3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con sentenza n. 248/22/2016, R.G. N.22210/2016 Cons. est. Valentino Lenoci pronunciata il 3 dicembre 2015 e depositata in segreteria il 22 febbraio 2016, rigettava l’appello, compensando le spese di giudizio.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi (ricorso notificato il 26 settembre 2016). Resiste con controricorso la Punto Elle s.r.l.

5. Con decreto del 16 febbraio 2024 è stat a quindi fissat a per l’adunanza c amera di consiglio del 10 maggio 2024 , ai sensi degli artt.375, secondo comma, e 380 - bis . 1 cod. proc. civ. La controricorrente ha depositato memoria. -Considerato che:

1. Preliminarmente, deve rilevarsi che la richiesta di definizione agevolata depositata dalla società contribuente ex art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 , conv. dalla legge 17 dicembre2018, n. 136, non riguarda l’avviso di accertamento oggetto di impugnazione nel presente giudizio, facendosi in essa riferimento all’avviso di accertamento n. T7G031100939/2013, relativo all’anno d’imposta 2009, ed oggetto di impugnazione in altro giudizio (n. 24036/2017 R.G., definito con ordinanza di questa Corte n. 4024 del 12 febbraio 2019). Conseguentemente, tale richiesta di sospensione non può trovare accoglimento.

2. Il ricorso in oggetto è affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), dello stesso codice. Rileva, in particolare, l’Ufficio ricorrente che la decisione impugnata, nel confermare la sentenza di primo grado che R.G. N.22210/2016 Cons. est. Valentino Lenoci aveva accolto il ricorso della contribuente, aveva omesso di pronunciarsi in relazione al motivo di appello riguardante il rilievo num.

5) formulato nell’avviso di accertamento, attinente al recupero a tassazione di una serie di costi per consulenze legali, ritenute indeducibili per difetto di inerenza. 2.2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 54, comma 5, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 2697 e 2727 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1 , num. 5), cod. proc. civ. Rileva, in particolare, l’Ufficio che la C.T.R. aveva erroneamente ritenuto che, ai fini dell’accertamento, non vi fossero i presupposti per l’applicazione del metodo analitico- induttivo, stante l’assenza di irregolarità nelle scritture contabili. 2.3.

Con il terzo motivo di ricorso, formulato in via ulteriormente subordinata, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1 , num. 5), cod. proc. civ. Rileva, in particolare, l’Ufficio che la C.T.R. aveva omesso di esaminare il quadro indiziario posto a fondamento dell’accertamento, costituito da una serie di circostanze di fatto quali l’esistenza di un ricarico negativo privo di qualunque giustificazione, e l’esistenza di versamenti dei soci sforniti di adeguata giustificazione.

3. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 3.1. Il primo motivo è infondato. R.G. N.22210/2016 Cons. est. Valentino Lenoci Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la corte territoriale, sia pure succintamente, ha esaminato i profili attinenti al rilievo num.

5) dell’avviso di accertamento (recupero delle spese legali), rigettando il relativo motivo in quanto ha ritenuto che l’Ufficio non abbia «fornito motivazioni convincenti». Da tale passaggio si evince che il relativo motivo è stato preso in considerazione, ma che è stato ritenuto infondato (al più, ove la ricorrente si fosse voluta dolere della mancanza di motivazione circa il rigetto in parte qua dell’appello, avrebbe dovuto proporre un motivo riguardante la violazione di legge e la mancanza di motivazione sul punto: cfr., da ultimo, Cass. 8 maggio 2023, n. 12131;

Cass. 13 ottobre 2022, n. 29952). 3.2. Il secondo motivo è invece fondato. Nel caso di specie, è pacifico che si verta in un’ipotesi di accertamento analitico-induttivo, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, e dell’art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 633/1972. In tale ipotesi, come è noto, l’Ufficio può procedere ad accertamento, pur in presenza di scritture contabili formalmente regolari, quando risultino attività non dichiarate o passività inesistenti, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.

Orbene, nel caso di specie, in sede di verifica sono emersi una serie di elementi presuntivi, che, da un lato facevano ritenere l’esistenza di ricavi non dichiarati (esistenza di un ricarico negativo nella categoria moquette-marmo-legno; mancanza di prova in ordine a versamenti asseritamente effettuati dai soci), e, dall’altro, l’inesistenza di costi dedotti dall’imponibile. R.G. N.22210/2016 Cons. est. Valentino Lenoci Tale situazione integrava pertanto sicuramente i presupposti per procedere ad accertamento analitico-induttivo ex artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e 54, comma 5, del d.P.R. n. 633/1972, indipendentemente alla regolarità formale delle scritture contabili riscontrata dalla corte regionale. 2.3.

Il terzo motivo, formulato in via subordinata, deve ritenersi assorbito.

3. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata in relazione al secondo motivo, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, la quale procederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secon