Cassation appeal dismissed for lack of interest after client submitted withdrawal request via telematic system.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible due to the client's subsequent withdrawal of the case. Although the tax agency argued the lower court failed to prove the absence of income despite computerized records, the client had already submitted a formal request to terminate the dispute on November 17, 2023. The court ruled that this act constituted a clear renunciation of the appeal, resulting in a declaration of inadmissibility under Article 390 of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; A withdrawal request submitted by the appellant constitutes a renunciation of the appeal, rendering the case inadmissible for lack of interest if filed after the initial filing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27998-2017, proposto da: MOBILIFICIO CARMINE MORRONE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., nonché CARLO MORRONE, ANGELO MORRONE, ANNA RITA MORRONE e PATRIZIA MORRONE, rapp.ti e dif.si, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli AVV.TI ORESTE CANTILLO (orestecantillo@ordineavvocatiroma.org) e GUGLIELMO CANTILLO (guglielmocantillo@legalmail.it), presso il cui studio sono elett.te dom.ti in ROMA, al LUNGOTEVERE DEI MELLINI, n. 17; -ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -resistente – avverso la sentenza n. 3570 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 20/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere Dott.
SALVATORE LEUZZI; rilevato che al MOBILIFICIO CARMINE MORRONE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., nonché a CARLO MORRONE, ANGELO MORRONE, ANNA RITA MORRONE e PATRIZIA MORRONE, vennero notificati separati avvisi di accertamento con cui l’Ufficio provvide a riprese in relazione all’anno di imposta 2009, conseguenti a maggiori ricavi e reddito di impresa ascritti alla società contribuente rispetto a quelli dichiarati, con conseguente imputazione ai soci di maggiori utili; osservato che i contribuenti impugnarono detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Salerno che, previa riunione, con sentenza n. 5767/2014, accolse i ricorsi; considerato che l’AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Campania, la quale, con sentenza n. 3570, depositata il 20 aprile 2017 accolse il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come, da un lato, (a) essendo la documentazione extracontabile (in specie, i dati contabili ricavati dal database aziendale) idonea a sostenere le riprese dell’ufficio, gravava sui contribuenti l’onere - ritenuto, nella specie, non assolto dai giudici di appello – di dimostrare “l’insussistenza dei ricavi nonostante la loro contabilizzazione informatica” (cfr. sentenza impugnata, p. 3 della motivazione, cpv., primo periodo) e, dall’altro e (b) in relazione alla detrazione dei costi da acquisto di carburante, non vi fosse “alcuna contabilizzazione o riscontro concreto” (cfr. ivi, secondo periodo); rilevato che avverso tale decisione il MOBILIFICIO CARMINE MORRONE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., nonché CARLO MORRONE, ANGELO MORRONE, ANNA RITA MORRONE e PATRIZIA MORRONE hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; osservato che si è costituita, ai soli fini della eventuale partecipazione alla discussione orale in pubblica udienza, l’AGENZIA DELLE ENTRATE; rilevato che in data 17 novembre 2023, la società ricorrente ha depositato telematicamente istanza di estinzione della presente controversia, definibile in base alla normativa contenuta nella l. n. 197 del 2022 (art. 1, commi da 186 a 202), dichiarando di essersi avvalsa della stessa; constatato che questa Corte, con ordinanza n. 188 del 4 gennaio 2024, rinviava la causa a nuovo ruolo al fine di consentire all’Agenzia di interloquire sui profili investiti dalla controversia; rilevato, nondimeno, che l’istanza summenzionata del 17 novembre 2023 equivale in nuce ad una rinuncia al ricorso e manifesta inequivocabilmente un sopravvenuto disinteresse alla definizione nel merito della controversia; che, pertanto, in assenza dei requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c. l'atto di rinuncia, sebbene non idoneo a determinare l'estinzione del processo, è suscettibile di comportare una declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione (Cass.
SU, 18/02/2010, n. 3876, Rv. 611473 – 01; Cass. sez. 3, 31/01/2013, n. 2259, Rv. 625136 — 01; Cass, sez. 3, 21/06/2016, n. 12743, Rv. 640420 — 01; Cass. sez. 6 - 5, 7/06/2018, n. 14782, Rv. 649019 — 01); che, in definitiva, richiamato e condiviso l’orientamento nomofilattico ora riassunto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sop