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Ordinanza — n. 24549/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal and declares case extinguished due to successful use of simplified tax dispute resolution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24549/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax dispute extinguished after the taxpayer formally adopted the simplified resolution procedure for pending cases. Although the taxpayer had previously lost appeals regarding VAT and corporate tax assessments, they successfully utilized the new legislative framework to settle the matter by submitting the required request and paying the first installment. Consequently, the Court ruled that the procedural outcome was no longer relevant, dismissing all cassation grounds and leaving litigation costs on the party that advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1 commi 186 ss. della L. 197/2022; Art. 132 c.p.c.: The simplified resolution procedure for tax disputes, perfected by the timely submission of the request and payment of installments, results in the extinction of the proceedings, thereby excluding the application of rules regarding the allocation of litigation costs.

Parole chiave

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simplified tax dispute resolution extinction of proceedings taxpayer burden of proof litigation costs allocation suspended judgment termination differimento dell'imposizione accoglimento parziale del contribuente tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1 commi 186 ss. della L. 197/2022
Parte ricorrente ha depositato telematicamente (in data 5.1.2023) istanza di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 1, commi 186 ss., della l.
Art. 132 c.p.c.
Art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
1 dell’art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, del co.
Art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
2 dell’art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché degli artt.
Art. 112 c.p.c.
Con il terzo motivo si contesta la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., in relazione al n.
art. 112 c.p
Con il terzo motivo si contesta la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., in relazione al n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 19560 del 2015
115 del 2002 (Cass. n. 19560 del 2015; Cass.
Cass. n. 25485 del 2018
19560 del 2015; Cass. n. 25485 del 2018).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15857-2020, proposto da: MAMBRINI COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 04218751008), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. GABRIELE ESCALAR, presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, al V.LE GIUSEPPE MAZZINI, n. 11 (gabrieleescalar@ordineavvocatiroma.org); -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to per la carica in ROMA, alla VIA GIORGIONE, 106; -intimata – avverso la sentenza n. 6856/19 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata l’11/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2024 dal Consigliere Dott.

SALVATORE LEUZZI. RILEVATO CHE L’AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla MAMBRINI COSTRUZIONI S.R.L. quattro avvisi di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A, I.R.E.S. ed I.R.A.P. relativamente agli anni di imposta 2009-2011. La contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Roma che, previa riunione, con sentenza n. 19089/2017, rigettò i ricorsi. La MAMBRINI COSTRUZIONI S.R.L. propose appello innanzi alla C.T.R. del Lazio, la quale, con sentenza n. 6856/19, depositata il 11/12/2019 accolse parzialmente il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva – che, a fronte della legittimità delle riprese operate dall’ufficio non avendo la contribuente fornito prova dell’effettività delle operazioni contestatele, al contrario le sanzioni applicate dovessero essere rideterminate per effetto dello ius superveniens rappresentato dall’art. 15 del D.

Lgs. n. 158 del 2015. Avverso tale decisione la MAMBRINI COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. È rimasta intimata l'AGENZIA DELLE ENTRATE. Parte ricorrente ha depositato telematicamente (in data 5.1.2023) istanza di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 1, commi 186 ss., della l. n. 197 del 2022. Il giudizio è stato sospeso da questa Corte con ordinanza n. 2465 del 26/01/2023. Con nota di deposito del 19/06/2023, la MAMBRINI COSTRUZIONI si è avvalsa della definizione agevolata delle controversie tributarie in forza del predetto co. 186 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2023 in relazione al presente giudizio e, a tal fine, ha documentato d’aver versato il 16 febbraio 2023 la prima rata degli importi dovuti e d’aver trasmesso il successivo 23 febbraio 2023, a mezzo p.e.c., all’Agenzia delle Entrate il modello per l’adesione alla predetta definizione.

CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione della lett.

d) del co. 1 dell’art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, del co. 2 dell’art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché degli artt. 2729 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., e all’art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CTR ritenuto assolto l’onere della prova a carico dell’Ufficio Con il secondo motivo si contesta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dell’art.132 c.p.c., in relazione al n. 4 dell’art. 360, co. 1, c.p.c., e dell’art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Con il terzo motivo si contesta la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., in relazione al n. 4 dell’art. 360, co. 1, c.p.c., e all’art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. La società contribuente ha reso noto di essersi avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 commi 186 e ss. della L. 29 dicembre 2022, n. 197. Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, dispone che la definizione della controversia si perfeziona con la mera presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato.

Rileva questa Corte che l’art. 1, commi 197 e 198, della L. n. 197 del 2022 e succ. modif., stabilisce che il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, “presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata” e, in tal caso, “il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”. Pertanto, essendo documentati il rituale, tempestivo accesso alla definizione agevolata e l’avvenuto versamento della prima delle rate dovute, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio. Le spese rimangono a carico della parte che le ha anticipate. La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 19560 del 2015; Cass. n. 25485 del 2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Le spe