Cassation court dismisses appeal regarding tax litigation extinction due to procedural filing under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by AGORA' TEAM SRL against the extinction of the tax litigation. The lower court declared the process extinguished because the case was included in a specific list of concluded proceedings under Article 1 of Law No. 197/2022, which automatically terminates the lawsuit upon such inclusion. The court upheld this procedural outcome, ruling that the statutory mechanism for automatic extinction was correctly applied without requiring further judicial intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is formally included in the statutory list of concluded proceedings, the litigation is automatically extinguished by operation of law, barring any further procedural steps unless parties explicitly request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11964/2022 R.G. proposto da : AGORA' TEAM SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato VERINI CLAUDIO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CATANZARO, AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CALABRIA n.3489/ 02/ 2021 depositata il 27/10/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 19/08/2