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Ordinanza — n. 24516/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal and acceptance of cost offset under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24516/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil proceeding extinguished following the plaintiff's formal withdrawal and acceptance of the defendant's counterclaim for cost offset. Rocco Carmela, the taxpayer appealing a tax payment order, voluntarily abandoned the case while agreeing to share litigation expenses with the Municipality of Mercato San Severino. Consequently, the court applied Article 391 of the Civil Procedure Code to terminate the trial without addressing the merits of the tax dispute or the specific statutory arguments regarding the ICI tax liability.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: When a party withdraws from litigation and accepts the opposing party's request for cost offset, the proceedings are extinguished without the need to rule on the merits or determine additional unified contribution payments.

Parole chiave

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civil procedure code withdrawal of appeal cost offset agreement extinction of proceedings tax payment order unified contribution Cassation dismissal pagamento del subappaltatore

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia; non occorre provvedere sullespese, a norma dell’art.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
legge n. 228 del 2012
1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n.
art. 391 cod. proc. civ
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n.
Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n.
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36865/2019 R.G. proposto da : ROCCO CARMELA, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Lucrezia Rispoli, con la quale elettivamente si domicilia in Fisciano, alla via Adamo Fortunato, n. 8 -ricorrente contro COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO, in persona d’un procuratore del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Anna Mele, presso lo studio della quale in Pontecagnano Fiano, alla via Dante Alighieri, n. 16, elettivamente si domicilia -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, SEZ.DIST.SALERNOn. 6344/2019 depositata i l 22/07/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. Rilevato che 1. La C.T.R. Campania, Sez. dist. Salerno, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello proposto dalla contribuente, confermando la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso avverso l’ingiunzione di pagamento per ICI (€ 20.659,59);

2. ricorre in cassazione Rocco Carmela con quattro motivi di ricorso;

3. resiste con controricorso il Comune di Mercato San Severino che chiede il rigetto del ricorso. … Considerato che 1. La ricorrente Rocco Carmela ha depositato atto di rinuncia, con contestuale accettazione del controricorrente, con richiesta di compensazione delle spese del giudizio. Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia; non occorre provvedere sullespese, a norma dell’art. 391, comma 4, c.p.c.

2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzi