Civil procedure dismissed: lawsuit against tax agency dismissed due to extinction of proceedings under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the appeal filed by the Tax Agency against a lower court ruling that declared the civil proceedings extinct. The lower court found that the insertion of the case into a specific list under the new tax law automatically terminated the litigation without a formal denial of the tax assessment. Consequently, the court upheld the extinction of the process and assigned the costs to the party that had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a case is inserted into the statutory list for extinction of proceedings, the litigation terminates automatically, and the court must declare the process extinct without requiring a formal denial of the tax assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27475/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro IMMOBILIARE VIVALDI SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato NAPOLITANO FRANCESCO, unitamente all'avvocato MILITERNO ALESSANDRA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.2835/ 01/ 2021 depositata il 01/04/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 27/08/2024