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Ordinanza Interlocutoria — n. 24509/2024 — snciv Generato dall'IA

Court suspends tax litigation until final payment deadline under new installment law provisions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24509/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation confirmed the suspension of the tax dispute between Progetour S.R.L. and the Revenue Agency. The taxpayer had previously requested installment plans under two different laws, with the latest deadline set for November 2027. The court ruled that proceedings must remain suspended until the final payment is made and proof of payment is submitted.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 236, Legge n. 197/2022; Art. 3, comma 6, D.L. n. 119/2018: Tax judgments involving installment plans are suspended until the final payment deadline passes and proof of payment is produced.

Parole chiave

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tax installment plan judicial suspension Revenue Agency payment deadline tax litigation procedura fiscale differimento dell'imposizione tassazione provvisoria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 236, Legge n. 197/2022
Orbene, i ricorrenti hanno documentato di aver correttamente versato gli importi fino ad oggi; ai sensi dell’art. 1, comma 236, della Legge n.
Art. 3, comma 6, D.L. n. 119/2018
Valentino Lenoci Con ordinanza dell’11 febbraio 2020 la Corte ha sospeso il giudizio, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.l.
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Testo completo

ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14330/2014R.G. proposto da: PROGETOUR S.R.L., in persona del legale rappresentante pro- tempore, con sede in Bari, corso Vittorio Emanuele II n. 60, quale incorporante la AGROSIRIS s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 28, presso lo studio dell’avv. Pietro Di Benedetto, rappresentata e difesa dall’avv. Vito A. Martielli in virtù di procura speciale a margine del ricorso, –ricorrente – contro EQUITALIA SUD S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Gian Giacomo Porro n. 8, presso lo studio dell’avv.

Francesco Falcitelli, rappresentata e difesa dall’avv. Fausta Matteo in virtù di procura speciale a margine del controricorso, - controricorrente - AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi CARTELLA DI PAGAMENTO - IRAPR.G. N.14330/2014 Cons. est. Valentino Lenoci 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –resistente – avverso la sentenza della Commissione T ributaria R egionale della Basilicata n. 351 / 0 1 / 201 3 , depositata il 25 novembre 2013; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza incamera di consiglio del 10 maggio 2024 dal consigliere dott.

Valentino Lenoci; -Rilevato che:

1. La Progetour s.r.l. ricorreva dinanzi alla Commissione Tributaria P rovinciale di Matera avverso la cartella di pagamento n. 067 - 2010 - 0004472737 , notificatale il 26 novembre 2010, dell’importo di € 120.790,86 e relativa ad omessi versamenti di IRAP ed IVA per l’anno d’imposta 2006, risultanti dalla dichiarazione Mod. Unico 2007.

2. La C.T.P. di Matera, con sentenza n. 363/ 01/2011 depositata il 30 dicembre 2011, rigettava il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

3. Interposto appello dalla contribuente, la Commissione Tributaria R egionale della Basilicata, con sentenza n. 351/01/2013, pronunciata il 7 novembre 2013 edepositata il 25 novembre 2013, rigettava l’appello.

4. Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Progetour s.r.l., sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il concessionario per la riscossione Equitalia Sud s.p.a., ora Agenzia delle Entrate Riscossione.

5. L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. R.G. N.14330/2014 Cons. est. Valentino Lenoci Con ordinanza dell’11 febbraio 2020 la Corte ha sospeso il giudizio, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136 , avendo la ricorrente presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in l. 1° dicembre 2016, n. 225. Con successiva ordinanza del 16 maggio 2022 questa Corte ha confermato la sospensione. Con decreto del 16 febbraio 2024 è stataquindi nuovamente fissata la discussione del ricorso per l ’adunanza in c amera di consiglio del 10 maggio 2024, ai sensi degli artt.375, secondo comma,e 380- bis . 1 cod. proc. civ. La ricorrente ha depositato memoria. -Considerato che:

1. Trattasi di controversia in cui è stata presentata prima richiesta di definizione agevolata ex art. 3, comma 1, d.l. n. 119 del 2018, conv. in legge n. 136 del 2018, con pagamento frazionato in 17 rate fino al 30 novembre 2023 e, successivamente, proposta di definizione agevolata ex artt. 1, commi 231 ss., legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la quale il pagamento dell’ultima rata è previsto il 30 novembre 2027. Orbene, i ricorrenti hanno documentato di aver correttamente versato gli importi fino ad oggi; ai sensi dell’art. 1, comma 236, della Legge n. 197/2022, i giudizi aventi ad oggetto i carichi rottamati “dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati”. R.G. N.14330/2014 Cons. est. Valentino Lenoci Pertanto, il giudizio va sospeso sino al 30 novembre 2027 ex art. 1, comma 236, della Legge n. 197/2022, con rinvio del giudizio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte conferma la sospensione del processo e rinvia la causa a nuovo ruolonei