Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to automatic termination under Art. 198 of Law 197/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following a request by the Revenue Agency against a consortium. The lower court found that the insertion of the case into a specific list under Law 197/2022 documented the regular conclusion of the dispute without a formal denial. Consequently, the court applied Article 198 of that law to automatically terminate the proceedings and assign costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Law 197/2022; Art. 391, c. 3, Civil Procedure Code: The insertion of a case into the list for extinction of proceedings under Law 197/2022 automatically extinguishes the process, with costs borne by the party who advanced them, unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21091/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro CONSORZIO ATELLANA, rappresentatoe difeso d a ll’avvocato CIARAMELLA GIUSEPPE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.1382/ 01/ 2022 depositata il 04/02/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 29/08/2024