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Ordinanza Interlocutoria — n. 24503/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to allow taxpayer to document payments under simplified tax settlement scheme.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24503/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remanded the case to a new hearing to permit the taxpayer to document payments made under a simplified tax settlement scheme. The lower court had rejected the taxpayer's appeal, arguing that the tax authority correctly notified the assessment and the taxpayer failed to prove the deductibility of negative income components. The court decided to remand because the taxpayer formally requested a new role to facilitate the declaration of the case's extinction due to the adoption of the simplified settlement.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 3 D.L. n. 119/2018: When a taxpayer requests a new hearing to document payments made under a simplified tax settlement scheme, the court must remand the case to allow such documentation before declaring the case extinguished.

Parole chiave

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simplified tax settlement new hearing remand taxpayer documentation case extinction declaration payment verification tax assessment appeal procedural remand order deduzioni fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 c.p.c.
ha proposto ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi e che si è costituita con controricorso l’AGENZIA DELLE ENTRATE; considerato che parte ricorrente ha formalizzato (mediante deposito telematico della memoria ex art. 380 -bis.1 cod.
Art. 3 D.L. n. 119/2018
ha proposto ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi e che si è costituita con controricorso l’AGENZIA DELLE ENTRATE; considerato che parte ricorrente ha formalizzato (mediante deposito telematico della memoria ex art. 380 -bis.1 cod.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 27682-2015, proposto da: MAIO GUGLIELMO S.R.L. (C.F. 01240140697), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.TI LAZZARO DI TRANI e BERNARDO CARTONI (bernardocartoni@ordineavvocatiroma.org), presso il cui studio è elett.te dom.ta in ROMA, alla VIA ELEONORA D’ARBOREA, n. 30; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente – avverso la sentenza n. 412 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’ABRUZZO, sez. st. di PESCARA, depositata il 23/04/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2024 dal Consigliere Dott.

SALVATORE LEUZZI; rilevato che l’AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla MAIO GUGLIELMO S.R.L. un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.A.P. ed I.V.A. relativamente all’anno di imposta 2004. La contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Chieti che, con sentenza n. 17 8/5/14, rigettò il ricorso; osservato che la MAIO GUGLIELMO S.R.L., propose appello innanzi alla C.T.R. dell’Abruzzo, sez. st. di Pescara, la quale, con sentenza n. 412, depositata il 23/04/2015, rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come, da un lato, (a) la notifica dell’atto impositivo, eseguita a mezzo posta, dovesse considerarsi corretta (anche per avere raggiunto il proprio scopo) e, dall’altro, (b) la contribuente non avesse fornito prova dell’esistenza e della deducibilità fiscale dei componenti negativi del reddito sottesi alle riprese dell’Ufficio, per non averne dimostrato la certezza ed inerenza; constatato che avverso tale decisione la MAIO GUGLIELMO S.R.L. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi e che si è costituita con controricorso l’AGENZIA DELLE ENTRATE; considerato che parte ricorrente ha formalizzato (mediante deposito telematico della memoria ex art. 380 -bis.1 cod. proc. civ. del 20/06/2023) istanza di rinvio a nuovo ruolo, “ai fini della futura declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere”, per avere aderito alla definizione agevolata ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018 in relazione alle cartelle nn. 032 2011 000 284062 e 032 2015 000 4526571; premesso che con ordinanza del 04/07/2023, questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo per consentire alle parti di interloquire al riguardo; ritenuto che la causa debba essere rinviata a nuovo al fine di consentire alla contribuente di documentare i pagamenti finora eseguiti avuto riguardo alla definizione agevolata anzidetta;

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo al fine di consentire alla contribuente di documentare i pagamenti allo stato eseguiti, avuto riguardo alla definizione agevolata avviata con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 032 201