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Decreto — n. 24453/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 24453/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, Baiani SNC, did not act within this timeframe, while the opposing parties, the Italian Revenue Agency, argued for the dismissal based on the statutory silence. Consequently, the court ruled that the lack of a timely request constituted a renunciation of the appeal, leading to the termination of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: If the appellant fails to request the decision of the cassation appeal within forty days of the proposal of judgment definition, the appeal is deemed renounced and the proceedings are extinguished.

Parole chiave

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cassation appeal failure to request decision extinction of proceedings statutory time limit deemed renunciation opposizione tardiva esecuzione – Documenti da produrre ostacoli tecnici

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art.
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28870/2022 R.G. proposto da : BAIANI SNC DI BAIANI CLAUDIO E BAIANI CARLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE G. MAZZINI, 131, presso lo studio dell’avvocato SALUSTRI ANDREA (SLSNDR77E17H501N) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e AGENZI A DELLE ENTRATE domiciliat e in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lerappresenta e difende entrambe -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. DEL LAZIO n. 1880/2022 del 27/4/22;

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 05/09/