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Ordinanza — n. 24442/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court quashes tax ruling denying VAT refund based on revenue thresholds, citing EU law requiring actual economic activity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24442/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation quashed a regional tax commission decision that denied an IVA refund to SICOGEST S.r.l. based on its lack of revenue between 2006 and 2016. The court held that applying a national revenue threshold to deny VAT deduction rights violated EU law principles established by the CJEU in the Feudi di San Gregorio case. Consequently, the lower court's reasoning was found incompatible with Directive 2006/112/EC, mandating a new trial to determine if the company engaged in actual economic activity.

Regesto Legislator

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Art. 9, par. 1, Directive 2006/112/CE; Art. 30, Law n. 724/1994: The right to deduct VAT cannot be denied to a subject performing relevant economic operations merely because their volume falls below a national revenue threshold, as the Directive requires actual economic activity rather than a specific revenue floor.

Parole chiave

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VAT deduction rights non-operating companies revenue threshold EU law supremacy fraudulent invoicing Cassazione quashing society of convenience rimborso dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 9, par. 1, Directive 2006/112/CE
7 marzo 2024in causa C-341/22, Feudi di San Gregorio Aziende Agricole s.p.a.), l’art. 9, par.
Art. 30, Law n. 724/1994
non ha prodotto ricavi; quindi, la contribuente, secondo il giudice dell’appello, è ricaduta nello stato di non operatività ex art. 30 L.
Art. 167, Directive 2006/112/CE
Art. 273, Directive 2006/112/CE
Art. 378 c.p.c.
art. 378 c.p
art. 112 c.p
546del 1992 e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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C-341/22, Feudi di San Gregorio Aziende Agricole s.p.a.
7 marzo 2024in causa C-341/22, Feudi di San Gregorio Aziende Agricole s.p.a.), l’art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 19358/2023R.G. proposto da: SICOGEST S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti su foglio separato dall’avv. Luigi Carbone (PEC: carbone.luigi@avvocatibari.legalmail.it) congiuntamente e disgiuntamente con l’avv. Pasquale De Tellis (PEC: pasquale.detellis@pec.ordineavvocatitrani.it) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); -controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 474/01/2023 depositata in data 21 / 02 /20 23 ;

Oggetto: società di comodo –IVA – sentenza CGUE Cons. Est. Roberto Succio Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 28/06/2024dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: - la s ocietà contribuente aveva chiesto il rimborso dell’IVA per euro 130.000,00; l’istanza era stata rigettata dall’Ufficio perché la società, secondo l’Ufficio, era da considerarsi non operativa a fronte delle perdite sistematiche e del mancato superamento dei parametri previsti dalla L.n. 724 del 1994; - contro il diniego del rimborso, la società aveva presentato il ricorso alla CTP di Bari; ricorso rigettato con la sentenza n. 2357/18, depositata il 12 dicembre 2018; -la società SICOGEST appellava tale pronuncia ; - con la sentenza qui oggetto di ricorso la CTR della Puglia ha confermato la decisione di primo grado poiché dal 2006 al 2016 la SICOGEST s.r.l. non ha prodotto ricavi; quindi, la contribuente, secondo il giudice dell’appello, è ricaduta nello stato di non operatività ex art. 30 L. 724del 1994 sulle c.d.

“società di comodo” ; - dalla natura di società non operativa deriva l’impossibilità di poter ottenere il rimborso richiesto; -ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a tre motivi di impugnazioneche illustra con memoria ex art. 378 c.p.c.; -resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 30, c. 4-bis, L. n. 724 del 19 94, dell’art. 37 - bis, c. 8, del d.P.R. 600/73, nonché degli artt. 24, 53 e 97 Cost., in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.; secondo parte ricorrente il ricorso all’utilizzo dello schema societario è stato posto in essere per il raggiungimento di scopi eterogenei rispetto alla normale dinamica degli enti collettivi commerciali, come quello, proprio delle società c.d. di mero godimento, dell’amministrazione dei patrimoni personali dei soci con risparmio fiscale, anziché esercitare una attività Cons. Est.

Roberto Succio commerciale; la società aveva ed ha un vero e proprio scopo lucrativo; le iniziative anche giudiziali descritte in narrativa e il loro negativo esito configurano – secondo tale prospettazione - le tipiche ipotesi in cui deve essere disapplicata la disciplina sulle c.d. “società di comodo” e dimostrano che la società ha fatto tutto ciò che rientrasse nell’ambito della propria sfera decisionale per svolgere effettivamente l’attività economica programmata e che soltanto a causa di impedimenti oggettivi (mancato rilascio dei necessari permessi ed autorizzazioni edilizio-urbanistici ed ambientali), indipendenti dalla propria volontà, non è riuscita ancora a realizzare l’oggetto sociale; - il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, e degli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.; -il terzo motivo lamenta la nullità della sentenza e violazione dell’art. 1, c. 2, d.

Lgs. 546del 1992 e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c.; invero nel caso di specie – secondo la ricorrente - la sentenza di appello si limita ad operare un rinvio motivazionale alla sentenza di prime cure che non consente di ritenere espresso l’iter logico –giuridico che l’ha condotta a decisione, anche in quanto facendo applicazione della ridetta disciplina in tema di c.d. “società di comodo” il principio di neutralità ed il conseguente diritto di detrazione sarebbero totalmente violati ed in concreto vanificati e svuotati, così come gli ulteriori principi di effettività e proporzionalità; - va preliminarmente esaminato, in quanto dirimente, il terzo motivo di doglianza, sul quale la società contribuente insiste specificamente in memoria, il quale si rivela fondato; -come recentemente chiarito dalla Corte unionale (CGUE, sentenza 7 marzo 2024in causa C-341/22, Feudi di San Gregorio Aziende Agricole s.p.a.), l’art. 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Cons. Est.

Roberto Succio Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non può condurre a negare la qualità di soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d’imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini dell’IVA il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata da una normativa nazionale, la quale soglia corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale persona dispone; ancora,l’art. 167 della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, a causa dell’importo, considerato insufficiente, delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA effettuate da tale soggetto passivo a valle; - la Corte u nionale ritiene in sostanza che la qualità di soggetto passivo non sia subordinata alla condizione che una persona effettui operazioni rilevanti ai fini dell'IVA il cui valore economico superi una soglia di reddito previamente fissata, la quale corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale persona dispone; ciò che rileva al riguardo è esclusivamente il fatto che detta persona esercitieffettivamente un'attività economica; - inoltre, la Corte di Giustizia ha ritenuto il richiamato art. 30 contrario all'art. 167 della direttiva IVA nella parte in cui prevede la perdita del credito IVA "in quanto nessuna disposizione della direttiva IVA subordina il diritto a detrazione al requisito che l'importo delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA, effettuate a valle da un soggetto passivo nel corso di un determinato periodo, raggiunga una certa soglia"; - va ricordato che secondo costante giurisprudenza del Giudice del Lussemburgo, il diritto dei soggetti passivi di detrarre dall'IVA di cui sono debitori l'IVA dovuta o assolta a monte per i beni acquistati e Cons. Est.

Roberto Succio per i servizi ricevuti costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell'IVA. Tale diritto, in presenza di tutte le condizioni previste, costituisce, quindi, parte integrante del meccanismo dell'IVA e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni a meno che non sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che esso sia stato invocato in un contesto di frode o evasione; -in proposito è da evidenziare che, sebbene gli Stati membri, ai sensi dell'art. 273 della direttiva IVA, possano adottare misure di contrasto per assicurare l'esatta riscossione dell'IVA, tali misure non devono eccedere quanto necessario per conseguire tali obiettivi e non possono essere utilizzate in maniera tale da mettere in discussione il diritto alla detrazione dell'IVA.

Nel caso di specie, la Corte dell’Unione ha ritenuto che il criterio della soglia dei ricavi, individuato dall'art. 30 in argomento, non si basi su una valutazione della realtà effettiva delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA effettuate nel corso di un determinato periodo d'imposta, ma solo sulla valutazione del loro volume. Tale criterio, quindi, non appare idoneo a dimostrare che il diritto alla detrazione dell'IVA sia stato invocato in modo fraudolento o abusivo; - ebbene nel presente caso proprio con riferimento alla mancata produzione di ricavi la sentenza di merito ha ritenuto tale elemento idoneo e sufficiente a escludere la soggettività iva in capo alla contribuente; così argomentando la sentenza impugnata risulta non conforme ai principi Unionali sopra riportati e va pertanto cassata; -sul punto, la Corte ritiene opportuno enunciare il seguente principio di diritto:

“In materia di società non operative, alla stregua della pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE, sent. 7 marzo 2024in causa C-341/22, Feudi di San Gregorio Aziende Agricole s.p.a.), l’art. 9, par. 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, va interpretato nel senso che esso non può condurre a negare la Cons. Est. Roberto Succio qualità di soggetto passivo IVA al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d’imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini di tale imposta il cui valore economico non raggiunga la soglia fissata da una normativa nazionale, che corrisponda ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale soggetto dispone, in quanto nessuna disposizione della direttiva subordina il diritto a detrazione al requisito che l'importo delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA, effettuate a valle da un soggetto passivo nel corso di un determinato periodo, raggiunga una certa soglia.

Pertanto, ciò che rileva ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994 è esclusivamente il fatto che detto soggetto, in un determinato periodo d’imposta, abbia esercitato effettivamente un’attività economica, ponendosi detta disposizione in contrasto con l'art. 167 della direttiva IVA nella parte in cui, invece, prevede la perdita del diritto a detrazione al mancato raggiungimento di determinate soglie di ricavi”; - conclusivamente , in accoglimento del terzo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, la sentenza va cassata con rinvio al giudice dell’appello, al quale si demanda anche di statuire in ordine alle spese di lite; - all’esito della decisione in ordine al motivo che precede, i restanti motivi sono assorbiti; p.q.m. accoglie il terzo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvi