Cassation Court dismisses taxpayer appeal on tax notices, upholding Regional Tribunal's finding of apparent lack of motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Tribunal's decision to reject her claims regarding unpaid tax notices. The taxpayer argued the lower court failed to properly notify documents and incorrectly applied prescription rules, while the tax agency contested the procedural validity of the notices. The Court ruled that the lower court's reasoning was clear and sufficient, finding no constitutional defect in the motivation that would justify a cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c., n. 4; Art. 12 c.c.: The Court of Cassation reviews only apparent lack of motivation where the reasoning is graphically present but fails to reveal the actual basis of the decision, rendering it unintelligible without hypothetical conjectures.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24580/2022 R.G. proposto da : GUERRA PAOLA OFELIA FRANCESCA, elettivamente domiciliata in Milano, in viaMecenate 84/8, presso lo studio dell’avvocato Antonio FINELLI(FNLNTN61D03Z133F) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Mattia SARTORI (SRTMTT75E13L378P) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della C ommissione tributaria regionale della Lombardian. 893/2022 depositata i l 08/03/2022 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2024 dal Consigliere ANNACHIARA MASSAFRA. FATTI DI CAUSA 1.Guerra Paola Ofelia Francesca adì la Commissione Tributaria Provinciale di Milano per l’annullamento di 16 cartelle di pagamento, asseritamente non notificate. 2.Il giudice di prime cure accolse il ricorso. 3.La decisione venne impugnata e la C.T.R . d ella Lombardia , dichiarata la nullità della sentenza per motivazione apparente, respinse l’originario ricorso sulla scorta della totale infondatezza delle censure prospettate dalla contribuente, evidenziando in particolare la correttezza del procedimento notificatorio adottato.
Avverso la predetta decisione propone ricorso la contribuente affidato a quattromotivi, resiste con controricorso l’Agenzia. Motivi della decisione 1.La ricorrente impugna la sentenza con quattromotivi. 1.1. Con il primo si denuncia la violazione, ex art 360 comma 1 n.3 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto che l’onere di provare la notifica delle cartelle impugnate gravi sulla contribuente e non sul concessionario della riscossione. 2.Con il secondo motivo si denuncia la violazione, art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., degli artt. 111, 112, 131 e 132 c.p.c. per omessa od apparente motivazione in ordine all’accertamento in concreto delle notifiche di ciascuna delle cartelle di pagamento. 3.Con il terzo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 20 d.lgs. 472/1997 e 2948 comma 1 n. 4 c.c. per avere la sentenza impugnata ritenuto che la prescrizione per imposte, sanzioni ed interessi, in assenza di giudicato giurisdizionale, sia unitaria e decennale. 4.Con il quarto motivo si denuncia, infine, ex art. 360 comma 1 n.4 c.p.c., la violazione degli artt. 111, 112, 131 e 132 c.p.c. per omessa od apparente motivazione in ordine alla identificazione ed alla notifica di eventuali atti interruttivi della prescrizione. 5.Preliminarmente deve darsi atto che la contribuente ha presentato istanza di “sospensione” del giudizio dichiarando al contempo di aver aderito alla istanza di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente di riscossione, cd. rottamazione quater ai sensi dell’art. 1, commi dal 231 al 252, l. n. 197 del 2022. 5.1.
La contribuente afferma inoltre, allegando relativa documentazione, di aver effettuato il pagamento di tutte le somme dovute così come rateizzate dall’Agenzia. 6.Dalla documentazione prodotta emerge che la ricorrente nell’istanza presentata all’Agenzia ha dichiarato di “volersi avvalere delle disposizioni dell’art.1, comma 236, legge n. 197/2022”. Al contempo risulta che la ricorrente ha barrato la casella contenente la attestazione di assenza di cause pendenti, ma questo appare all’evidenza un mero errore materiale non idoneo ad inficiare la dichiarazione stessa, contenente appunto l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti.
Sicché sebbene la ricorrente abbia formulato istanza di sospensione del giudizio, in considerazione della rinuncia ai giudizi pendenti (avendo l’istante dichiarato di avvalersi delle condizioni di cui all’art. 1, comma 236, della l. n. 197 del 2022), della documentazione, ad opera della contribuente, di specifici versamenti annoverati dallo scadenzario rideterminato in sede di definizione agevolata, il ricorso, in relazione alle cartelle per le quali la ricorrente ha presentato l’istanza di definizione agevolata, de ve essere dichiarato inammissibile.
Infatti,l’avvenuto perfezionamento sul piano amministrativo della procedura di definizione agevolata non è scevro di un’immediata refluenza sull’odierno giudizio. La decisione di questa Corte nella specie, peraltro, non può che essere di inammissibilità del ricorsoattesa la sopravvenuta carenza di interesse ad agire della ricorrente , interesse che deve sussistere al momento della presentazione della domanda così come al momento della definizione dello stesso. Tale interesse, essendo stata definita la posizione della contribuente, nei confronti dell’erario ed in relazione alle cartelle oggetto del contendere, mediante il pagamento delle somme dovute non è più sussistente.
7. Deve tuttavia evidenziarsi che tre delle cartelle impugnate non risultano presenti né nell’istanza di definizione né in conseguenza nel pagamento effettuato. Tuttavia, le cartelle non presenti nell’istanza di definizione (n. 06820120240508727000; n. 06820120251466652000; n. 068201110413895722000) hanno ad oggetto somme inferiori ad euro 1000,00 (nel dettaglio trattasi rispettivamente di euro 157,77, 52,50 e 381,71) e, pertanto, esse sono estinte ex lege n. 197 del 2022 la quale ha previsto la cancellazione automatica di tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agenzia delle Entrate- Riscossione dal 1gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. 8.In relazione alla cartella n. 06829140015993648000, portante euro 1001,14, non rientrante né nella richiesta definizione agevolata né nella cd. rottamazione ter il ricorso deve essere respinto. 9.Al riguardo di osserva quanto segue.
Il primo motivo di ricorso è infondato atteso che il ricorrente non coglie la ratio della decisione. Si censura infatti la sentenza,tuttavia, estrapolando una frase da un contesto ove chiaramente il giudice di seconde cure ha ritenuto avvenuta, e quindi provata, la notifica delle cartelle oggetto di impugnazione da parte dell’Agenzia. Il secondo ed il quarto motivo del ricorso sono altresì infondati. La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 22232/2016).
A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard. Siccome ha già avuto modo questaCorte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830;
S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914). Applicando i principi di cui innanzi alla fattispecie in esame, l’invocata violazione non sussiste essendo comprensibile il percorso motivazionale seguito dal giudice di merito.
10. Il terzo motivo del ricorso è assorbito ma comunque esso è altresì infondato essendo stato comunque accertato che la notifica della cartella in oggetto, relativa all’anno di imposta 2010, è avvenuta il 9 aprile 2014. In conclusione, deve dichiararsi estinto il giudizio ex lege in relazione alle cartelle n. 06820120240508727000 , n. 06820120251466652000e n. 068201110413895722000. In relazione alla cartella n. 06829140015993648000, portante l’importo di 1001,14 euro, deve respingersi il ricorso. Deve, infine , dichiararsi inammissibile il ricorso in relazione alle restanti cartelle. L’adesione alla definizione agevolata comporta l'assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732). L’esito del giudizio costituisce valida ragione di compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara estinto ex lege il giudizio relativo alle cartelle n . 06820120240508727000, n. 06820120251466652000 e n. 068201110413895722000. Resp