Decreto — n. 24417/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.479/2022 R.G. proposto da : DALL'AVA UMBERTO, elettivamente domiciliato in MILANO VIA WASHINGTON 98, presso lo studio dell’avvocato MUSACCHIO FRANCESCO (MSCFNC75E08D086P) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE domiciliate entrambe in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lerappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n.1854/2021depositata il 17/05/2021;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 24417/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : DALL'AVA UMBERTO, elettivamente domiciliato in MILANO VIA WASHINGTON 98, presso lo studio dell’avvocato MUSACCHIO FRANCESCO (MSCFNC75E08D086P) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE domiciliate entrambe in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lerappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n.1854/2021depositata il 17/05/2021;
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.479/2022 R.G. proposto da : DALL'AVA UMBERTO, elettivamente domiciliato in MILANO VIA WASHINGTON 98, presso lo studio dell’avvocato MUSACCHIO FRANCESCO (MSCFNC75E08D086P) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE domiciliate entrambe in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lerappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n.1854/2021depositata il 17/05/2021;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 05/