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Decreto — n. 24417/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 24417/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 24417/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.479/2022 R.G. proposto da : DALL'AVA UMBERTO, elettivamente domiciliato in MILANO VIA WASHINGTON 98, presso lo studio dell’avvocato MUSACCHIO FRANCESCO (MSCFNC75E08D086P) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE domiciliate entrambe in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lerappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n.1854/2021depositata il 17/05/2021;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 24417/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : DALL'AVA UMBERTO, elettivamente domiciliato in MILANO VIA WASHINGTON 98, presso lo studio dell’avvocato MUSACCHIO FRANCESCO (MSCFNC75E08D086P) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE domiciliate entrambe in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lerappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n.1854/2021depositata il 17/05/2021;

Parole chiave

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liquidazione degli onorari difensivi compensazione nel fallimento restituzione di prestazioni complementari compenso legato al risultato indennità di patrocinio indennizzo pecuniario

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.479/2022 R.G. proposto da : DALL'AVA UMBERTO, elettivamente domiciliato in MILANO VIA WASHINGTON 98, presso lo studio dell’avvocato MUSACCHIO FRANCESCO (MSCFNC75E08D086P) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE domiciliate entrambe in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lerappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n.1854/2021depositata il 17/05/2021;

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 05/