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Ordinanza — n. 24409/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax appeal dismissal by requiring specific reasons to be derived from the entire appeal document.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24409/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court allowed the tax agency's appeal against a lower court's dismissal of a taxpayer's appeal, ruling that specific grounds need not be explicitly listed if they are derivable from the entire appeal document. The taxpayer argued the appeal was inadmissible due to a lack of specific reasons, while the agency contended the lower court correctly identified this defect. The court decided that the requirement for specific reasons must be interpreted restrictively, allowing the entire appeal act to be read as a whole to find the necessary grounds.

Regesto Legislator

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Art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: In tax proceedings, the requirement for specific grounds for appeal does not preclude admissibility when such grounds can be clearly derived from the comprehensive reading of the entire appeal act, including its premises and conclusions.

Parole chiave

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tax appeal admissibility specific grounds requirement comprehensive reading of appeal restrictive interpretation of inadmissibility devolutivo pieno dell'appello nullity of tax judgment Corte di Cassazione compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 111 Cost.
Art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992
tanto più che come, da ultimo, sottolineato da questa Corte, "Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello [per difetto di specificità dei motivi], prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art.
Art. 342 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. In particolare, l’Agenzia ricorrente, nel denunciare la violazione delle indicate norme, dopo aver richiamato numerose sentenze di questa Corte, riporta parte dell’atto di appello evidenziandone la completezza ai sensi dell’art.
Art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992
in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992
Con la predetta censura si denuncia in particolare la nullità della sentenza per aver dichiarato l’appello inammissibile sulla base di mere affermazioni di principio riguardo alle caratteristiche dell’appello nel contesto del processo tributario ed alla ratio sottesa al disposto dell’art. 56 del d.lgs.
artt. 111 Cost
1.Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 111 Cost., 53, comma 1, del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20379 del 24/08/2017
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6473 del 06/05/2002
Cass., sez. 5, Sentenza n. 707 del 15/01/2019
c, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, [dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione]" (Cass., sez. 5, Sentenza n. 707 del 15/01/2019;
Cass. n. 15519/2020
Cass. Sez. 6-5, ord. n. 1200 del 22/01/2016
Cass. Sez. 6-5, ord. n. 30525 del 23/11/2018
Cass. Sez. 5, ord. n. 32838 del 19/12/2018
30525 del 23/11/2018; Cass. Sez. 5, ord. n. 32838 del 19/12/2018).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30002/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro TERMINE C. SNC -SOCIETÀ AGRICOLA DI SCAGLIONE ANTONUCCI FRANCA, in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- avverso la sentenza d ella COMM.TRIB.REG. della Calabria n. 1247/2021depositata il 26/04/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2024 dal Consigliere ANNACHIARA MASSAFRA.

FATTI DI CAUSA 1.Emerge dalla sentenza impugnata, e dagli atti di parte, quanto segue. L’Agenzia delle Entrate propose appello avverso la sentenza n. 2904/2015, emessa dalla C.T.P. di Cosenza, che aveva accolto il ricorso promosso da Termine Pino e C. s.n.c. Società Agricola. Nella specie, la C.T.P. aveva “ritenuto illegittimo l’atto impositivo poiché la ricorrente non aveva mai ottenuto il rimborso del credito di imposta, non contestato dall’Ufficio, ritenendo legittimo l’utilizzo in compensazione”. La C.T.R. dichiarò inammissibile l’appello non rinvenendo in esso l’esposizione di motivi specifici che ne giustificassero il fondamento.

Il giudice di merito aggiunse che l’ufficio si era limitato “a riproporre con il proposto gravame, dubbi e perplessità già sollevati in primo grado, senza indicare i motivi specifici di impugnazione, ossia senza esporre esattamente gli eventuali vizi riscontrabili nell’iter logico- giuridico seguito dal primo giudice per pervenire alla decisione impugnata”. Avverso la prefata decisione ricorre l’agenzia con due motivi, la società contribuente è rimasta intimata. Si dà atto del deposito di memoria da parte dell’Agenzia delle entrate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 111 Cost., 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 342 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. In particolare, l’Agenzia ricorrente, nel denunciare la violazione delle indicate norme, dopo aver richiamato numerose sentenze di questa Corte, riporta parte dell’atto di appello evidenziandone la completezza ai sensi dell’art. 53 citato. 2.Con il secondo motivo, in subordine, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.gls. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

Con la predetta censura si denuncia in particolare la nullità della sentenza per aver dichiarato l’appello inammissibile sulla base di mere affermazioni di principio riguardo alle caratteristiche dell’appello nel contesto del processo tributario ed alla ratio sottesa al disposto dell’art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992. 3.Il primo motivo è fondato. Come già chiarito da questa Corte, nel processo tributario l'atto con cui si propone l'impugnazione deve essere interpretato nel suo complesso, al fine di verificare la presenza di tutti gli elementi della domanda che siano prescritti sotto comminatoria di nullità o di inammissibilità (Cass. n.n. 687/07; 19639/08).

In un'ottica di tendenziale conservazione degli atti processuali, invero, la mancanza di un requisito formale dell'atto di appello non può, di per sé, equivalere a difetto di impugnazione, se dal contesto dell'atto risulti, sia pur in termini non formali, una manifestazione di volontà di proporre il gravame per quello specifico motivo o nei confronti di un determinato soggetto (Cass. n.n. 7585/03; 25751/13, 20418/14). Con particolare riferimento al processo tributario, la norma di cui al D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 stabilisce infatti che l'appello è da considerarsi "inammissibile" solo quando manchi del tutto, o sia "assolutamente incerto" uno dei seguenti elementi: "l'indicazione" della commissione tributaria cui è diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione", ovvero quando l'atto stesso "non è sottoscritto"; con particolare riguardo alla specificità dei motivi dell'impugnazione questa Corte ha affermato che "In tema di contenzioso tributario, la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, le quali, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, determinano l'inammissibilità del ricorso in appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi essere ricavati, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni." (Cass.

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20379 del 24/08/2017; Sez. 5, Sentenza n. 6473 del 06/05/2002); tale necessaria interpretazione complessiva dell'atto di appello vale anche per altri elementi (estremi della sentenza, esposizione sommaria dei fatti e oggetto della domanda) indicati dall'art. 53 cit. tanto più che come, da ultimo, sottolineato da questa Corte, "Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello [per difetto di specificità dei motivi], prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c. c, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, [dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione]" (Cass., sez. 5, Sentenza n. 707 del 15/01/2019;

Cass. n. 15519/2020). 4.Nel processo tributario l'onere di impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 non impone, peraltro, all'appellante di porre a sostegno dell'impugnazione argomenti giuridici nuovi rispetto a quelli già respinti dal giudice di prime cure. Invero, secondo un orientamento ampiamente condiviso da questa Corte, la riproposizione, a supporto dell'appello avanzato dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dal citato art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell'appello, mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass.

Sez. 6-5, ord. n. 1200 del 22/1/2016; Sez. 6-5, ord. n. 30525 del 23/11/2018; Cass. Sez. 5, ord. n. 32838 del 19/12/2018). 5.Nella speciedall’ esame dello strumento impugnatorio, riportato dall’Agenzia nel proprio ricorso, emerge che la sentenza non si sia conformata ai principi innanzi indicati dichiarando inammissibile l’appello le cui censure erano chiaramente evincibili. 6.Ne consegue l’accoglimento del primo motivo, con assorbimento del secondo. La sentenza, in conclusione deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugna e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in divers