Cassation Court dismisses tax agency appeal, upholding Regional Tribunal's rejection of joint liability sanctions against former company managers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the tax agency's appeal against the Regional Tribunal's decision to annul joint liability sanctions imposed on two former managers. The agency argued the Regional Court erred by confirming the annulment of a definitive tax assessment notice against the company while the managers only challenged sanction notices. The court ruled that the annulment applied solely to the sanction acts because the definitive tax assessment against the company had not been contested by the company itself, which was the only party with standing to do so. Consequently, the appeal was dismissed, and the tax agency was ordered to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, 100 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: The court must distinguish between the definitive tax assessment against the company and the sanction notices against individuals; if the assessment is definitive due to lack of appeal by the company, the annulment of sanctions remains valid even if the assessment was notified to former managers merely for knowledge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 10090/2017R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Vanzo Giorgio e Biolo Gianfranco, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandra e Gianfranco Magnabosco, presso il cui studio, ad Arzignano (VI), Viale Kennedy n. 14, sono elettivamente domiciliati, come da procura speciale a margine del controricorso; (PEC: gianfranco.magnabosco@ordineavvocativicenza.it alessandra.magnabosco@ordineavvocativicenza.it).
–controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneton. 1089/05/2016, depositata il 12 . 10 .20 1 6 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del2 luglio 202 4 dal Consigliere Tania Hmeljak. Oggetto: Tributi RILEVATO CHE - La C TR del Veneto rigettava gli appelli riuniti propost i dall’Agenzia delle entrate avver s o distinte sentenz e della C TP di Vicenza, che aveva no accolto i ricors i propost i da Vanzo Giorgio e Biolo Gianfranco avverso distinti atti di contestazione di sanzioni per l’anno 2008; - dalla sentenza impugnata si evince , per quanto ancora qui rileva, che: - Biolo e Vanzo avevano ricevuto la notifica sia dell’avviso di accertamento, per imposte dirette e IVA, emesso per l’anno 2008 nei confronti della Conceria BG s.r.l., sia degli atti di contestazione di sanzioni per il medesimo anno; - l’Ufficio aveva contestat o a l Biolo e al Vanzo di avere conseguito proventi illeciti attraverso la società Conceria BG s.r.l. e di avere tratto effettivo beneficio dalla violazione commessa, per cui dovevano risponderedel pagamento delle sanzioni in solido con la società; - l’avviso di accertamento emesso nei confronti della Conceria BG s.r.l. era divenuto definitivo, non essendo stato impugnato dalla società; - gli addebiti contestati riguardavano la detrazione effettuata nell’anno 2008 di crediti IVA risalenti a gli anni 2006 e 2007, disconosciuti dall’Ufficio, in quanto la società Conceria BG s.r.l. non ne aveva dimostrato l’effettività e aveva omesso, per tale annualità, di presentare la dichiarazione dei redditi; - era fondato il motivo di appello dell’Ufficio, nella parte in cui riteneva inapplicabile l’art. 2495 cod. civ., non potendosi ritenere estinta la società cancellata dal registro delle imprese per il trasferimento della sede legale all’estero;- la questione sulla pregiudizialità del giudizio relativo all’avviso di accertamento era infondata, in quanto gli atti impositivi emessi nei confronti della società erano definitivi; - gli atti di contestazione erano carenti di motivazione, non essendo stato provato un ruolo attivo dei contribuenti, in quanto Biolo Gianfranco non aveva avuto alcun ruolo nella predetta società negli anni 2006 e 2007, se non quello di socio fino al marzo 2006, quando aveva ceduto le sue quote alla Davide Baldo s.p.a., mentre Vanzo Giorgio era subentrato come amministratore unico solo a partire dal 25.02.2008 e fino al 4.08.2008, quando la società era stata cancellata dal registro delle imprese e la sede legale trasferita in Brasile; né poteva rilevare il fatto che il Vanzo fosse legale rappresentante della Ledertex s.r.l., svolgente il commercio di cuoio e pellami all’ingrosso e sottoposta a verifica fiscale in quanto presunta cartiera; -l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolatomotivo; -i contribuenti resistevano con controricorso .
CONSIDERATO CHE - C on l’unico motivo, l’Agenzia deduce l a violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 100 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere la CTR confermato anche l’annullamento dell’avviso di accertamento che riguardava solo la società Conceria GB s.r.l., nonostante lo stesso fosse divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte della società e i ricorrenti avessero dichiarato espressamente di agire solo in proprio e solo avverso gli atti di contestazione di sanzioni che li riguardavano; precisa che la notifica dell’avviso di accertamento era stata eseguita nei confronti del Biolo e del Vanzo solo per conoscenza, in quanto ex legali rappresentanti della società; -il motivo è infondato; - dalla sentenza impugnata si evince chiaramente che la conferma dell’annullamento ha riguardato solo gli atti di contestazione delle sanzioni, avendo la CTR ritenuto che solo questi erano stati impugnati con il ricorso originario dal Biolo e dal Vanzo, in quanto erano gli unici atti emessi nei confronti dei predetti contribuenti; - a prescindere dall’imprecisa esposizione dello svolgimento del processo e dalla confusa motivazione dei primi giudici (per la parte riportata nella sentenza impugnata e nel testo del ricorso per cassazione), infatti, i giudici di appello hanno dato atto ripetutamente che l’avviso di accertamento societario era divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte della società che era l’unica legittimata ad opporvisi, essendo stato l’atto impositivo notificato agli ex amministratori per mera conoscenza; - in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori di Vanzo Giorgio e Biolo Gianfranco, avvocati Alessandra e Gianfranco Magnabosco, dichiaratisi anticipatari nel controricorso per cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore dei controricorrenti Vanzo Giorgio e Biolo Gianfranco delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi € 13.000,00 per compenso, € 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori anticipatari Aless