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Ordinanza — n. 24362/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to failure to deposit the second-instance court judgment as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24362/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the taxpayer's appeal inadmissible because the applicant failed to deposit a certified copy of the second-instance court judgment. Although the lower court had ruled on the tax notices, the appellant submitted only the first-instance decision instead of the final administrative ruling. Consequently, the court dismissed the appeal under Article 369 of the Code of Civil Procedure for non-compliance with mandatory procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 2 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002: An appeal is inadmissible if the appellant fails to deposit a certified copy of the contested second-instance judgment, thereby obstructing the procedural sequence.

Parole chiave

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improcedibility of appeal deposit of second instance judgment certified copy requirement tax collection dispute omission of procedural act accoglimento parziale del contribuente detrazioni e rimborsi ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 2 c.p.c.
L’art. 369, comma 2, c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 5, comma 51 d.l. n. 953/1982
1.Con il primo si denuncia la violazione dell’art. 5, comma 51, del d.l.
Art. 2948 c.c.
953 del 1982 e dell’art. 2948 c.c., violazione degli artt.140, 143 e 138 c.p.c., degli artt.
art. 2948 c.c
953 del 1982 e dell’art. 2948 c.c., violazione degli artt.140, 143 e 138 c.p.c., degli artt.
art. 100 c.p
1147 c.c, violazione dell’art. 100 c.p.c., e dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4377 del 2024
esige, ai fini della procedibilità, il deposito di copia autentica della sentenza, completa di tutti i suoi elementi costitutivi (in termini Cass. n. 4377 del 2024; si vedano in argomento anche Cass.
Cass. n. 17014 del 2024
4377 del 2024; si vedano in argomento anche Cass. n. 17014 del 2024;
Cass. n. 1949 del 2022
4377 del 2024; Cass. n. 1949 del 2022; Cass.
Cass. n. 17066 del 2013
1949 del 2022; Cass. n. 17066 del 2013; Cass.
Cass. Sez. U, n. 21349 del 2022
11386 del 2019; Cass. Sez. U, n. 21349 del 2022; Cass., sez.
Cass., sez. U, n. 9005 del 2009
21349 del 2022; Cass., sez. U, n. 9005 del 2009; Cass., Sez.
Cass., Sez. U, n. 10648 del 2017
9005 del 2009; Cass., Sez. U, n. 10648 del 2017).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.700/2022 R.G. proposto da : ISMAIL ALI, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Giovanni Pierluigi da Palestrina, n. 63 , presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Martella ( C.F. MRTGPP56H09F158D - PEC giuseppemartella@pec.it), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZITO GIOVANNI MARIA (ZTIGNN76L09E986O) -ricorrente- contro CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA di ROMA, REGIONE LAZIO e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimati- e contro AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del Lazio n. 2714/2021 depositata il21/05/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2024 dal Consigliere ANNACHIARA MASSAFRA. FATTI DI CAUSA 1.Emerge da ricorso che il contribuente impugnò 14 cartelle di pagamento contestandone sotto vari profili la loro legittimità. La C.T.R. dichiarò la cessazione della materia del contendere per cinque cartelle ed accolse il ricorso per le restanti, in forza della assenza della prova dell’avvenuta notifica delle cartelle impugnate. La sentenza venne appellata dall’Agenzia delle entrate – Riscossione e la C.T.R. accolse l’appello.

Avverso tale decisione ricorre Ismail Alì con due motivi; l’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, mentre la CCIAA di Roma, l’ADER e la Regione Lazio sono rimaste intimate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo si denuncia la violazione dell’art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982 e dell’art. 2948 c.c., violazione degli artt.140, 143 e 138 c.p.c., degli artt. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973; dell’art. 26, comma 3, e 69 del d.P.R. n. 603 del 1973, dell’art. 1147 c.c, violazione dell’art. 100 c.p.c., e dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992; nonché carente insufficiente o illogica motivazione in violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

2. Con il secondo motivo si denuncia la falsa applicazione e violazione dell’art. 15 e dell’art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, violazione del d.m. n. 55 del 2014; violazione degli artt.91,92 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; si denuncia altresì la sentenza per carente, insufficiente o illogica motivazione sul punto delle spese. 3.Il ricorso presentato dal contribuente è improcedibile. L’art. 369, comma 2, c.p.c. esige, ai fini della procedibilità, il deposito di copia autentica della sentenza, completa di tutti i suoi elementi costitutivi (in termini Cass. n. 4377 del 2024; si vedano in argomento anche Cass. n. 17014 del 2024;

Cass. n. 4377 del 2024; Cass. n. 1949 del 2022; Cass. n. 17066 del 2013; Cass. n. 11386 del 2019; Cass. Sez. U, n. 21349 del 2022; Cass., sez. U, n. 9005 del 2009; Cass., Sez. U, n. 10648 del 2017). Nella specie non risulta prodotta la sentenza della C.T.R. del Lazio impugnata, provvista della dichiarazione di conformità bensì la sentenza di primo grado pronunciata dalla C.T.P. di Roma n. 5748 del 2019. Peraltro, anche la sentenza notificata agli intimati ed all’Agenzia delle Entrate risulta essere quella del giudice di primo grado e non della C.T.R. 3.1.

L’omesso deposito determina, in conclusione, l’improcedibilità del ricorso, ex art. 366, comma 2, c.p.c., così presidiandosi, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo (Cass. n. 17014 del 2024).

4. Non deve provvedersi sulle spese in quanto l’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussionementre le altre parti sono rimaste intimate.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso improcedibile. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per i