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Ordinanza — n. 24333/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to taxpayer's voluntary adherence to a simplified tax payment scheme.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24333/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the taxpayer voluntarily adhered to a simplified tax payment scheme, extinguishing the legal interest to pursue the case. Although the tax agency was not formally constituted to oppose the declaration, the court found the taxpayer's commitment to the new payment plan sufficient to demonstrate the loss of standing. Consequently, the proceedings were terminated without a merits decision, and the costs were compensated between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 236 della l. n. 197 del 2022; The voluntary adherence of a taxpayer to a simplified tax payment scheme constitutes a clear renunciation of pending litigation regarding the same tax liabilities, thereby extinguishing the legal interest to continue the appeal.

Parole chiave

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simplified tax payment scheme extinguishment of legal interest inadmissibility of appeal voluntary renunciation of litigation tax liability settlement dichiarazione fiscale tardiva differimento dell'imposizione ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 236 della l. n. 197 del 2022
Luigi Piccarozzi impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
art. 13 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
"doppio contributo unificato" ai sensi dell’art. 13 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12743 del 2016
Sebbene l’Ufficio, non regolarmente costituito, non si sia pronunciato in merito la dichiarazione del ricorrente dimostra comunque la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso e giustifica la pronunzia di inammissibilità (Cass. n. 12743 del 2016; Cass.
Cass. n. 13923 del 2019
12743 del 2016; Cass. n. 13923 del 2019).
Cass. n. 10198 del 2018
Cass. n. 31732 del 2018
115 del 2002 (Cass. n. 31732 del 2018; Cass.
Cass. n. 14782 del 2018
31732 del 2018; Cass. n. 14782 del 2018).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22712/2014 R.G. proposto da: PICCAROZZI LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIEPOLO GIOVANNI BATTISTA 21, presso lo studio dell’avvocato PICCAROZZI LUIGI (PCCLGU67H28H501G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL LAZIO n. 122/ 28/ 13 depositata il10/06/2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza n. 122/28/13 del 10/06/2013, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da Luigi Piccarozzi avverso la sentenza n. 88/57/11 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso due avvisi di accertamento concernenti IRPEF, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2002 e 2004 e conseguenti alla ritardata fatturazione di compensi.

2. Luigi Piccarozzi impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

3. L’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa.

4. Con ordinanza interlocutoria resa all’udienza del 25/01/2022 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo al fine di acquisire il fascicolo d’ufficio.

5. Con successiva ordinanza interlocutoria del 15/06/2023 veniva disposta la sospensione del giudizio in virtù della adesione del contribuente alla definizione agevolata di cui alla l. 29 dicembre 2022, n. 197. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, si dà atto che il ricorrente ha depositato:

i) istanza di sospensione del giudizio, dando attodi avere aderito alla c.d. rottamazione quater, optando per il pagamento dilazionato; ii) nota dell’Agenzia delle entrate - Riscossione che ha comunicato al ricorrente il piano di rateizzazione; iii) prova del versamento delle prime due rate.

2. La dichiarazione di adesione del contribuente comporta necessariamente l’assunzione dell’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima, ex art. 1, comma 236, della l. n. 197 del 2022.

3. Sebbene l’Ufficio, non regolarmente costituito, non si sia pronunciato in merito la dichiarazione del ricorrente dimostra comunque la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso e giustifica la pronunzia di inammissibilità (Cass. n. 12743 del 2016; Cass. n. 13923 del 2019).

4. Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la sua ratio (Cass. n. 10198 del 2018), e, trattandosi di una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, non ricorrono le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato" ai sensi dell’art. 13 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 31732 del 2018; Cass. n. 14782 del 2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e la