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Ordinanza — n. 24317/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to loss of interest after taxpayer opted for simplified tax settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24317/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the taxpayer had opted for a simplified tax settlement, thereby losing interest in the pending litigation. The material facts show the taxpayer chose a payment plan under the new law but failed to prove payment of the final installments. The Court ruled that this procedural choice extinguished the legal interest required to maintain the appeal, citing established precedent on the effects of opting for simplified procedures.

Regesto Legislator

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Art. 5 della l. n. 130 del 2022; The act of opting for a simplified tax settlement constitutes a waiver of the pending dispute, resulting in a lack of interest for the taxpayer to pursue a cassation appeal.

Parole chiave

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simplified tax settlement loss of legal interest cassation inadmissibility taxpayer waiver pending litigation termination validità della tassazione fiscale tempestività tributaria procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 5 della l. n. 130 del 2022
Preso atto che la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata ex art. 5 della l. n. 130 del 2022 a mezzo piano di rateizzazione del dovuto, va evidenziato che non v’è prova in atti del pagamento delle ultime rate.
art. 13 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
"doppio contributo unificato" ai sensi dell’art. 13 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12743 del 2016
Peraltro, la presentazione dell’istanza di definizione implica rinuncia alla lite pendente e, conseguentemente, carenza di interesse della società contribuente alla definizione della presente controversia, così giustificando la pronunzia di inammissibilità (Cass. n. 12743 del 2016; Cass.
Cass. n. 13923 del 2019
12743 del 2016; Cass. n. 13923 del 2019).
Cass. n. 10198 del 2018
Cass. n. 31732 del 2018
115 del 2002 (Cass. n. 31732 del 2018; Cass.
Cass. n. 14782 del 2018
31732 del 2018; Cass. n. 14782 del 2018).
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16664/2016 R.G. proposto da: MAEBI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA VITE, 32, presso lo studio dell’avvocato DA RIVA GRECHI FRANCESCO (DRVFNC69A06D612V) rappresentato e difeso dagli avvocati SILIPO CRISTIAN (SLPCST76A04L682B), PIARULLI FABRIZIO (PRLFRZ73B10L682T) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLA LOMBARDIA n. 121/11/16depositata il 14/01/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. RILEVATO CHE 1. Con sentenza n. 121/11/16 del 14/01/2016 la Commissione tributaria regionale Lombardia (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da Maebi s.r.l. avverso la sentenza n. 632/03/14 della Commissione tributaria provinciale di Varese (di seguito CTP), la quale aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2006. 1.1.

Come si evince anche dalla sentenza della CTR, nella prospettazione dell’Agenzia delle entrate (di seguito AE) l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione dell’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.

2. Avverso la sentenza della CTR Maebi s.r.l. proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

3. AE resisteva con controricorso.

4. Con ordinanza resa all’esito dell’adunanza camerale del 14/12/2022, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo al fine di acquisire informazioni sull’intervenuta definizione agevolata della lite.

5. Con nota depositata il 19/05/2023, AE confermava l’intervenuta ammissione della società contribuente a definizione agevolata e chiariva che i pagamenti sarebbero stati ultimati solo in data 30/11/2023. CONSIDERATO CHE 1. Preso atto che la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata ex art. 5 della l. n. 130 del 2022 a mezzo piano di rateizzazione del dovuto, va evidenziato che non v’è prova in atti del pagamento delle ultime rate.

2. Peraltro, la presentazione dell’istanza di definizione implica rinuncia alla lite pendente e, conseguentemente, carenza di interesse della società contribuente alla definizione della presente controversia, così giustificando la pronunzia di inammissibilità (Cass. n. 12743 del 2016; Cass. n. 13923 del 2019).

3. Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la sua ratio (Cass. n. 10198 del 2018), e, trattandosi di una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, non ricorrono le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato" ai sensi dell’art. 13 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 31732 del 2018; Cass. n. 14782 del 2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse