Civil procedure: Court declares litigation extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil procedure extinguished following a lower court's finding that the case had automatically terminated under specific statutory provisions. The primary parties, the Revenue Agency and Primex Legno SRL, argued over the procedural status of a tax declaration regarding the extinction of legal proceedings. The court upheld the decision that the process ended by operation of law, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax declaration explicitly documents the regular conclusion of a dispute without a denial, the legal proceedings are automatically extinguished by operation of law, terminating the litigation regardless of party objections.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11198/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro PRIMEX LEGNO SRL,rappresentata e difesa dall’avvocato D'ADDIO FRANCESCA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.7574/ 06/ 2021 depositata il 26/10/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 29/08/2024 I