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Ordinanza — n. 24278/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends proceedings due to pending company judgment affecting shareholder income tax.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24278/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation dismissed the Regional Tax Commission's decision to reject the taxpayer's appeal. The court found that the lower tribunal failed to suspend the proceedings because a separate, pending judgment regarding the shareholder's company was necessary to resolve the tax dispute. Consequently, the court quashed the lower decision and remanded the case to the second-instance tax court for a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 295 c.p.c.; Art. 1 D.Lgs. n. 546/1992: When separate proceedings regarding the income of a capital company and its shareholder are pending before different judges, the proceedings must be suspended to prevent conflicting judgments.

Parole chiave

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tax suspension shareholder income pending judgment conflict of judgments tax appeal remand to court capital company deduzione per autofinanziamento

Disposizioni normative citate

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Art. 295 c.p.c.
134/23/2021 depositata in data 15/01/2021; Oggetto: sospensione processo art. 295 c.p.c.
Art. 1 D.Lgs. n. 546 del 1992
-applicabile al giudizio tributario in forza dell'art. 1 del d.
art. 295 c.p
134/23/2021 depositata in data 15/01/2021; Oggetto: sospensione processo art. 295 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1574 del 26/01/2021
Roberto Succio oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento emesso “a monte” nei confronti della società; -il motivo è fondato; - questa Corte è ferma, nella sua ormai consolidata giurisprudenza, nel ritenere (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1574 del 26/01/2021 e più di recente anche Cass.
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2942 del 31/01/2024
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 21532/2021 R.G. proposto da: CALORA SANTOrappresentato e difeso dall’avv. Carlo Congedo (PEC: congedo.carlo@ordavvle.legalmail.it) in forza di procura speciale apposta su foglio separato, notificato unitamente al ricorso per cassazione –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore -intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Lecce n. 134/23/2021 depositata in data 15/01/2021; Oggetto: sospensione processo art. 295 c.p.c.

Cons. Est. Roberto Succio Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 28/06/2024 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: - Calora Santo impugnava l’avviso di accertamento TVM 010803990/2010 notificatogli quale socio, in rettifica del di lui reddito, a seguito del controllo operato nei confronti della società CALORA COSTRUZIONI S.r.l. da questi partecipata; - tale attività di controllo aveva come risultato l’avviso di accertamento n. TVM 030801881/2010 mediante il quale l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce, sulla base delle risultanze di PVC redatto dalla Guardia di Finanza di Otranto in data 22 dicembre 2009, accertava acquisti in evasione di imposta pari a complessivi € 1.870.053,00, corrispondenti a prelevamenti che, a detta degli agenti accertatori, non avevano trovato riscontro in contabilità, e quindi recuperava a tassazione in capo alla società ai fini IRES-IRAP-IVA per l’anno 2005, ricavi non dichiarati pari ad € 3.389.627,00; - la CTP di Lecce con sentenza n. 2598/2016 rigettava il ricorso con compensazione delle spese di lite; appellava il contribuente; - la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sez.

Staccata di Lecce, con la decisione che in questa sede si impugna rigettava il ricorso in appello; -ricorre a questa Corte CALORA SANTO con atto affidato a tre motivi; - l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata nel presente giudizio di Legittimità; Considerato che: - il primo motivo censura la pronuncia gravata per violazione e falsa applicazionedella norma di cui all’art. 295 c.p.c. per avere il giudice del merito errato nel non disporre immediatamente la sospensione del processo, ritenendo non sussistenti nella specie i presupposti per la sospensione del processo in quanto era intervenuta nelle more del giudizio la sentenza non definitiva relativa al giudizio avente ad Cons. Est.

Roberto Succio oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento emesso “a monte” nei confronti della società; -il motivo è fondato; - questa Corte è ferma, nella sua ormai consolidata giurisprudenza, nel ritenere (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1574 del 26/01/2021 e più di recente anche Cass. Sez.5, Ordinanza n. 2942 del 31/01/2024 ) necessaria la sospensione del processo, di cui all'art. 295 c.p.c., applicabile anche al processo tributario, qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità, tale che la definizione dell'uno costituisca indispensabile presupposto logico-giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto di giudicati; - nel concreto, in tema di redditi da partecipazione in società di capitali a base ristretta, ogni qual volta vi sia pendenza separata dei giudizi relativi all'accertamentodel maggior reddito contestato allasocietà di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio si impone la sospensione exart. 295 c.p.c. -applicabile al giudizio tributario in forza dell'art. 1 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 - in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti dellasocietà, costituente l'antecedente logico-giuridico non solo nelle ipotesi di controversie su contestazioni di utili extracontabili ma in tutti i casi di contestazione rivolti alla compagine sociale relativi ai maggiori redditi derivanti da ricavi non dichiarati o da costi non sostenuti; - pertanto, nel mancare di provvedere alla sospensione di cui si è detto, la CTR ha commesso l’errore di diritto; - conseguentemente, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza va cassata con rinvio al giudice del merito; - all’esito della decisione che precede i restanti motivi sono assorbiti in quanto divenuti irrilevanti ai fini del decidere;

Cons. Est. Roberto Succio p.q.m. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sez. staccata di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazio